Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33595 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33595 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14615/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE DI FORMELLO rappresentato e difeso dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
nonchè
CENTRO OP.VO PESCARA C/O UFF.INDIRIZZO, RAGIONE_SOCIALE, REGIONE LAZIO DIR. PROG. ECON. BILANCIO DEMANIO E PATR. AREA GEST. TASSA AUT. E REC. CRE
-intimati- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n. 162/2019 depositata il 22/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria numero NUMERO_CARTA per un importo complessivo di euro 133.025,91, notificata dalla società RAGIONE_SOCIALE, concessionaria del servizio di RAGIONE_SOCIALE tributi per la provincia di Roma, eccependo l’omessa o irregolare notifica degli atti di accertamento presupposti e RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali ad essa sottese e comunque l’intervenuta prescrizione RAGIONE_SOCIALE pretese tributarie. La Commissione tributaria provinciale di Roma, affermata la propria giurisdizione in merito alle pretese di natura tributaria, disattendeva le eccezioni della ricorrente in quanto le cartelle esattoriali recate dalla comunicazione opposta risultavano regolarmente notificate alla contribuente. Avverso la menzionata decisione interponeva appello la contribuente, insistendo nelle proprie eccezioni.
La Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva parzialmente l’appello in relazione alla cartella esattoriale relativa a Tarsu n. 0972009020445007052000 per intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, respingendo per il resto l’impugnazione.
La contribuente ricorre per la Cassazione della sentenza n. 162 del 2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio, svolgendo un unico motivo.
Replicano con distinti controricorsi l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE nonché il Comune di Formello.
Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. È stata fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ. 14.
In prossimità dell’odierna udienza parte ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie difese.
MOTIVI DI DIRITTO
Con l’unico mezzo di gravame la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948, quarto comma c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ. per avere il giudice di appello ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale, anziché quello più breve quinquennale, in relazione al pagamento dell’IRPEF e del canone di abbonamento TV. In particolare, la contribuente si duole dell’erronea applicazione della normativa prescrizionale in relazione ai tributi menzionati, non avendo il decidente considerato che entrambi hanno natura di obbligazioni periodiche o di durata con la conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell’art. 2948 c.c.
Il consigliere delegato dichiarava la manifesta infondatezza del ricorso per cassazione.
Con l’istanza ex art. 380 -bis cod.proc.civ., parte ricorrente ha proposto opposizione alla proposta del consigliere delegato.
Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all’assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod.proc.civ.
Preliminarmente si osserva che al Comune di Formello il ricorso per cassazione è stato notificato al mero scopo di “litis denuntiatio”, non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all’esito della lite, atteso che il contribuente ha impugnato la decisione d’appello con riferimento all’IRPEF e al canone Rai ( v. Cass. n. 8491/2023).
6.La proposta di definizione accelerata deve essere confermata.
Alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, in tema di i.r.p.e.f., i.r.a.p., i.v.a. ed imposta di registro, il credito erariale per la loro RAGIONE_SOCIALE si prescrive nell’ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all’imposta di registro, l’espresso disposto di cui all’art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l’assenza di un’espressa previsione, con conseguente applicabilità dell’art. 2946 cod.civ., non potendosi applicare l’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948, primo comma, n. 4, c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. 7/10/2022, n. 29340; Cass. 21/10/2021, n. 29447; Cass. 19/07/2021, n. 20638; Cass. 03/11/2020 n. 24278; Cass. 15/10/2020, n. 22350; Cass. 26/06/2020 n. 12740; Cass. 17/12/2019, n. 33266; Cass. 11/12/2019, n. 32308; Cass.
5/11/2019, n. 28315; Cass. 2/10/2019, n. 24588; Cass. 3/05/2019, n. 11760; Cass. 16/07/2018, n. 18804; Cass. 10/12/2014, n. 26013; Cass. 14/11/2014, n. 24322; Cass. 23/02/2010, n. 4283; Cass. 9/02/2007, n. 2941).
7.1.Ancora recentemente si è affermato che il credito erariale per la RAGIONE_SOCIALE di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell’ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all’art. 2946 cod. civ., mentre non opera l’estinzione quinquennale ex art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. 29/11/2023, n. 33213; Cass. 24 aprile 2024, n. 11113; Cass. 26 agosto 2024, n. 23099).
Segue il rigetto del ricorso.
9.Pertanto, vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE parti controricorrenti – RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE– , di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma – nei limiti di legge – in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende (cfr. Cass. S.U., 13.10.2023, n 28540).
9.1.Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite con l’ente comunale, avendo la notifica del ricorso all’ente mero scopo di “litis denuntiatio”.
9.2.Sussiste l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite che liquida in favore dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE, in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; nonché in loro favore, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la somma di euro 2.500,00.
Condanna, inoltre, la ricorrente al versamento di Euro 2.000,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Compensa le spese di lite con il Comune di Formello.
Ai sensi dell’art.13, comma 1- quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025.
Il Presidente LIBERATO PAOLITTO