Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11678 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11678 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
Intimazione di pagamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20647/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al ricorso, con esso elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO, e con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t ., rappresentate e difese dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, INDIRIZZO, presso cui sono domiciliate;
-controricorrenti –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO, n. 8204/2/2019, depositata in data 04/11/2019, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/03/2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 15/11/2017 NOME COGNOME impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Avellino (C.T.P.) l’intimazione di pagamento n. 01220179002366419000 notificatagli dall’RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE definiva il giudizio accogliendo parzialmente il ricorso della parte privata.
Avverso tale decisione il contribuente incardinava il gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania (C.T.R.), la quale rigettava l’appello.
In particolare, i giudici dell’appello confermavano la correttezza della sentenza impugnata, evidenziando che il termine di prescrizione per i tributi erariali fosse decennale, non applicandosi l’art. 2948 c.c. ; per quel che concerne la tassa automobilistica la prescrizione ex art. 5 d.l. n. 953 del 30 dicembre 1982 seguiva il termine di tre anni.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, illustrati da successiva memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18/03/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il contribuente deduce error in iudicando ; motivazione omessa o insufficiente; omesso esame su di un punto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.; in sostanza, censura la sentenza
nella parte in cui non ha illustrato gli elementi da cui è stato tratto il convincimento per ritenere provata la notifica degli atti prodromici, pur oggetto di appello.
Con il terzo motivo è dedotto error in iudicando : violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. civ. e dell’art. 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., lamentando il vizio di motivazione della sentenza in scrutinio, la quale sarebbe priva di una pur sommaria spiegazione della disamina logica che avrebbe dovuto sovraintendere all’adozione del provvedimento impugnato.
1.1. Il primo motivo è formalmente proposto, nella rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.; però nel corpo del motivo ci si duole chiaramente e ripetutamente di una motivazione omessa o apparente, vizio peraltro espressamente dedotto con il terzo motivo.
I due motivi vanno quindi esaminati congiuntamente e sono fondati.
Il ricorrente riporta e richiama specificamente i motivi di appello con cui aveva evidenziato di aver disconosciuto la conformità all’originale RAGIONE_SOCIALE fotocopie prodotte, aveva inoltre evidenziato che per talune cartelle (solo in parte coincidenti con quelle per tassa automobilistica, per le quali il ricorso era stato accolto) mancasse del tutto la prova della notifica, ed infine aveva eccepito la nullità RAGIONE_SOCIALE notifiche relative alle altre cartelle, sotto molteplici profili.
A fronte di tali motivi di appello, la CTR si è limitata ad esaminare la questione della prescrizione; anche il richiamo finale alla correttezza della sentenza impugnata appare riferito a tale sola questione; deve quindi ritenersi che la motivazione sui motivi di appello, relativi alla presenza o meno di una valida notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle presupposte dalla intimazione impugnata, sia nel caso di specie del tutto omessa; né essa
può essere integrata in questa sede, venendo in rilievo questioni anche in fatto, precluse all’esame del giudice di legittimità.
Ne deriv a l’ accoglimento del primo e del terzo motivo, nei termini sopra indicati, relativi all’omessa motivazione in merito agli indicati motivi di appello.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce error in iudicando : violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, primo comma, n. 4 cod. civ. e dell’art. 12 disp. prel. cod. civ. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., sostenendo l’erroneità dell’indirizzo giurisprudenziale cui ha aderito la C.T.R. secondo cui le pretese per tributi erariali sono soggette ad un termine di prescrizione decennale.
2.1. Il motivo è infondato.
Cass., Sez. U., 17/11/2016, n. 23397 ha affermato un principio di ampia portata, chiarendo che il termine di prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento che non venga impugnata nei termini di legge e che, pertanto, è divenuta definitiva, non è sempre quello decennale, di cui all’art. 2953 cod. civ., ma resta quello proprio del tributo o della sanzione in essa pretesa, per cui la prescrizione segue il suo normale corso che dipende dalla natura del credito e dalla espressa previsione legislativa. Ha altresì specificato che, in base all’art. 2946 cod. civ., la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale a meno che non sia la legge a disporre diversamente (come nel caso specifico esaminato dalle Sezioni Unite dei contributi previdenziali che, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, hanno una prescrizione quinquennale).
Ciò premesso, costituisce giurisprudenza del tutto consolidata di questa Corte che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un’espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni
periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (Cass. 7/10/2022, n. 29340; Cass. 21/10/2021, n. 29447; Cass. 19/07/2021, n. 20638; Cass. 03/11/2020 n . 24278; Cass. 15/10/2020, n. 22350; Cass. 26/06/2020 n. 12740; Cass. 17/12/2019, n. 33266; Cass. 11/12/2019, n . 32308; Cass. 5/11/2019, n. 28315; Cass. 2/10/2019, n. 24588; Cass. 3/05/2019, n. 11760; Cass. 16/07/2018, n. 18804; Cass. 10/12/2014, n. 26013; Cass. 14/11/2014, n. 24322; Cass. 23/02/2010, n. 4283; Cass. 9/02/2007, n. 2941).
Ancora recentemente si è affermato che il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell’ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all’art. 2946 cod. civ., mentre non opera l’estinzione quinquennale ex art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. 29/11/2023, n . 33213).
Deve ritenersi tardiva la doglianza contenuta in memoria relativamente alla prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni, del tutto assente nel motivo in esame e operata senza neanche specificare se ciò abbia costituito motivo di appello, alla luce del principio per il quale la funzione RAGIONE_SOCIALE memorie è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrare quelli originariamente generici e, quindi, inammissibili (Cass. 29/03/2006, n. 7237; Cass. 07/03/2018, n. 5355).
3. Infine occorre evidenziare che le agenzie costituite hanno chiesto darsi atto della cessata materia del contendere in relazione a due
cartelle, ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 119 del 2018, questione che richiede accertamenti in fatto rimessi al giudice del rinvio.
Il ricorso va quindi accolto in relazione al primo e al terzo motivo, nei termini indicati in motivazione, rigettato il secondo; la sentenza va cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione per nuovo esame, cui va rimessa la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del processo di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame e ad essa demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 18/03/2025.