Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25222 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25222 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
Cartella di pagamentodecadenza art. 25 comma 1 lett. c dPR 602/73 -definitività dell’accertamento -sentenza di rito
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25642/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei ll.rr. pro tempore , domiciliate in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende ope legis ;
-controricorrenti – per la cassazione della sentenza della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE n. 378/2019, depositata in data 30/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME contro la sentenza della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Roma (CTP) che ne aveva rigettato il ricorso contro la cartella di pagamento contenente l’iscrizione al ruolo RAGIONE_SOCIALE somme dovute per IRPEF, anni d’imposta 2003 e 2004, a seguito della sentenza n. 170/2012 della CTP di Roma, passata in giudicato per mancata impugnazione.
In particolare, i giudici dell’appello rigettavano il gravame evidenziando che la sentenza n. 170/2012 della CTP aveva dichiarato inammissibili i ricorsi della contribuente contro gli avvisi di accertamento di maggior reddito da partecipazione societaria e che tale sentenza determinasse che non era applicabile il termine di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, lettera c) d.P.R. n. 602 del 1973 rispetto alla data di notifica degli originari accertamenti; nè era applicabile un termine di prescrizione più breve rispetto a quello ordinario decennale, applicabile in forza dell’intervenuto giudicato; rigettavano le doglianze di lesione del diritto di difesa poiché la parte avrebbe potuto far valere le proprie difese nel giudizio di appello, mai intrapreso, avverso la sentenza n. 170/2012.
Contro tale decisione la contribuente propone ricorso affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso.
Il PM, in persona del AVV_NOTAIO, ha depositato memoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 12/07/2024, per la quale la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
La ricorrente propone tre motivi.
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., deduce violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ. , deduce violazione dell’art. 25, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché dell’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., deduce lesione del diritto di difesa in violazione dell’art. 3 della l. n. 212 d e l 2000, dell’art. 24 Cost., dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e degli artt. 41 e 51 della Carta d ei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Con il primo motivo si deduce che la CTR, giudicando sulla cartella, abbia violato il giudicato di cui alla sentenza della CTP di Roma n. 170/2012.
Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione del termine di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 602 del 1973 e del termine di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997.
I motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto la tesi avanzata dalla ricorrente è che, avendo la CTP dichiarato inammissibile il ricorso contro l’avviso di accertamento per i redditi di partecipazione , in base all’assunto che l’avviso emesso verso la società, notificato anche alla socia, non era stato impugnato e quindi divenuto definitivo, il corretto titolo dell ‘ iscrizione a ruolo nei suoi confronti debba essere individuato nell’avviso emesso contro la società, con la conseguenza che la notifica della cartella sarebbe avvenuta oltre il termine di
decadenza, in quanto, ai fini della definitività dell’avviso, prevista dall’art. 25, comma 1, lett. c), dovrebbe guardarsi non alla sentenza di inammissibilità (pacificamente passata in cosa giudicata) resa nel giudizio contro gli avvisi emessi nei suoi confronti ma alla scadenza del termine per impugnare gli avvisi societari.
I motivi sono infondati.
2.1. Appare pacifico in fatto (in tal senso è la stessa narrativa contenuta nel ricorso e la ricorrente ha altresì prodotto la cartella) che l’iscrizione al ruolo di cui alla cartella opposta abbia origine in due avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni di imposta 2003 e 2004 e relativi ai redditi percepiti dalla contribuente dalla partecipazione alla società RAGIONE_SOCIALE, e a lei imputati per trasparenza ai sensi dell’art. 5 del t.u.i.r.; le parti altresì concordano sulla circostanza che i ricorsi proposti contro tali avvisi furono dichiarati inammissibili dalla CTP di Roma con sentenza n. 170/2012.
Dal tenore letterale di questa sentenza (trascritta dalla difesa erariale e prodotta in atti dalla stessa ricorrente) emerge che la decisione si fondava sulla circostanza che gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società, da cui traevano origine gli avvisi emessi nei confronti della socia, pur essendo stati notificati a quest’ultima non erano stati impugnati, con la conseguenza che essendo il reddito sociale e l’accertamento del reddito dei singoli soci due facce della stessa medaglia, deve concludersi che questo reddito, divenuto definitivo per consumazione del termine di impugnazione relativo all’ atto accertativo, fa stato anche nei confronti dei soci che siano parte del contraddittorio ritualmente instaurato .
Come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, dalla semplice lettura della sentenza appare evidente che i giudici della CTP, la cui pronuncia oggi viene invocata a fondamento di un giudicato, giudicando sull’avviso e non sulla cartella oggetto del presente giudizio
(il che già esclude ogni giudicato), hanno ritenuto definitivo il reddito accertato in capo alla società, posto che il relativo avviso di accertamento non era stato impugnato nei termini di legge, e che ciò produceva effetti anche nei confronti della socia, a fini IRPEF ed in base alla quota di partecipazione, oggetto degli avvisi emessi nei suoi confronti, avvisi che peraltro evidentemente potevano essere impugnati anche per altri motivi, di carattere personale. Né la sentenza contiene alcuna esplicita statuizione sul termine di decadenza invocato nel presente giudizio.
Ciò è la conseguenza del normale meccanismo di imputazione dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone. I primi due commi dell’art. 5 del t.u.i.r. dispongono infatti che i redditi RAGIONE_SOCIALE società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili (comma 1); le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali (comma 2).
Nel d.P.R. n. 917 del 1986, le società di persone infatti non costituiscono un autonomo soggetto passivo d’imposta, ma sono assunte alla stregua di centri di riferimento per la determinazione del reddito, che viene attribuito direttamente ai soci, indipendentemente dalla sua percezione, al termine dell’esercizio e in base alle rispettive quote di partecipazione agli utili.
Conseguenza di ciò è che la definitività della pretesa fiscale nei confronti della socia non può essere fatta risalire al momento della definitività dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della
società, in quanto il debito tributario dei singoli soci viene determinato solo con gli avvisi di accertamento ad essi notificati, bensì al passaggio in giudicato della sentenza resa nel giudizio contro l’avviso ad essa notificato.
I motivi, invece, si fondano sull ‘ errato presupposto che la pretesa impositiva nei confronti della socia fondi sulla definitività dell’avviso di accertamento nei confronti della società nonchè sul l’errato assunto fattuale che si tratti di un accertamento notificato una seconda volta (vedi pagina 13 del ricorso), in relazione al quale l’esistenza di una sentenza dichiarativa dell’inammissibilità dell’impugnazione del secondo avviso non sarebbe idonea a rimettere in termini l’amministrazione, laddove in realtà è pacifico invece che si tratti di atti distinti dal contenuto diverso, con la conseguenza che solo gli avvisi di accertamento emessi nei confronti del socio cristallizzino la pretesa nei suoi confronti.
Alla luce di tale precisazione risulta errato il riferimento all’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, posto che il diritto alla riscossione di un’imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente ratione temporis ), bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 cod. civ. per l’ actio iudicati (Cass. 24/05/2022, n. 16761; Cass. 07/04/2017, n. 9076; Cass. 09/08/2016, n. 16730).
2.2. Inoltre, e con particolare riferimento alla vicenda in esame, come questa Corte ha già evidenziato (Cass. 22/03/2019, n. 8105), a tal fine non assume alcun rilievo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la circostanza che la statuizione sia di inammissibilità del ricorso e cioè che si tratti di una pronuncia di rito e non di merito trattandosi di situazione che non è riconducibile né alla mancata
impugnazione, né ad acquiescenza all’atto amministrativo, né, infine, ad un caso di estinzione del giudizio tributario (che, invece, comporta, ex art. 393 cod. proc. civ., e 63, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, il venir meno dell’intero processo e, quindi, in forza dei principi in materia di impugnazione dell’atto tributario, la definitività dell’avviso di accertamento).
In una simile evenienza, infatti, la statuizione giudiziale non incide in alcun modo sull’effettività del processo – che resta pendente, con tutte le conseguenze fattuali e giuridiche che ne derivano, fino alla pronuncia della sentenza – ma lo chiude in senso sfavorevole al contribuente, così fondando la definitività della pretesa avanzata dall’amministrazione, che, dunque, trova il suo titolo nel dictum giudiziale passato in giudicato e non sul pregresso atto amministrativo.
Va quindi ribadito il seguente principio di diritto, già affermato da Cass. n. 8105/2019: «Il diritto alla riscossione di un’imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente ” ratione temporis “), bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 cod. civ., per l’ actio iudicati , restando irrilevante la circostanza che la statuizione giudiziale che ha determinato la definitività della pretesa erariale sia consistita nella declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente».
2.3. Del pari non è pertinente il riferimento al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997 in tema di sanzioni, in quanto questa Corte ha già avuto modo di ritenere che il diritto alla riscossione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per
diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ. che disciplina specificamente ed in via AVV_NOTAIO la cosiddetta actio iudicati ; se, invece, la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass. 08/05/2024, n. 12528; Cass., Sez. U., 10/12/2009, n. 25790).
Anche il terzo motivo è inammissibile e infondato.
Il motivo è infatti inammissibile laddove la ricorrente lamenta che non ha potuto ottenere in giudizio la verifica del merito della pretesa fiscale senza minimamente descrivere se e in che termini abbia proposto tali difese, con affermazione del tutto ipotetica.
Il motivo è altresì evidentemente infondato in quanto costituisce principio del tutto consolidato che ogni atto tributario è impugnabile solo per vizi suoi propri e che i vizi dell’atto presupposto possono essere dedotti solo in caso di mancata notifica di quest’ultimo (Cass. 13/10/2011, n. 21082; Cass. 24/05/2017, n. 13102; Cass. 23/05/2018, n. 1275), il che nel caso di specie non è avvenuto in quanto l’a vviso di accertamento presupposto della cartella opposta è stato notificato ed anche impugnato dalla contribuente.
4. Il ricorso va quindi respinto.
Alla soccombenza segue condanna alle spese di lite, liquidate tenendo conto dell’aumento previsto dall’art . 4, comma 2, d.m. 55/2014.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrenti, spese che liquida in euro 12.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 12 luglio 2024.