Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20906 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20906 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14122/2022 R.G., proposto
DA
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Agerola (NA), elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma , giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 26 novembre 2021, n. 8384/16/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO;
CARTELLA DI PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PRESCRIZIONE
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dal Commissione tributaria regionale della Campania il 26 novembre 2021, n. 8384/16/2021, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di intimazione di pagamento n. 071/20189055824488/000 notificata il 12 marzo 2019 per la somma di € 22.052,92, in dipendenza di cartella di pagamento n. 071/20060292715211/000 notificata il 12 marzo 2007 per imposta di registro su atto pubblico risalente all’anno 1999 , ha accolto l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 9 dicembre 2019, n. 14521/10/2019, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorso originario – sul rilievo che l’intimazione di pagamento era stata notificata al contribuente dopo il decorso di oltre cinque anni dalla precedente notifica della cartella di pagamento, per cui il credito tributario si era estinto per prescrizione quinquennale; 3. NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO CHE:
1. il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 cod. civ. e 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione a ll’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il credito tributario si fosse estinto per il decorso della prescrizione quinquennale tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica dell’intimazione di pagamento, là dove la riscossione
dell’imposta di registro è soggetta al termine di prescrizione decennale ed il decorso di tale termine è stato interrotto prima della scadenza dalla notifica medio tempore di un ‘ avviso di intimazione ‘;
2. il motivo è fondato;
2.1 per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l’avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non trovando applicazione né il termine triennale di decadenza previsto dall’art. 76 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, concernente l’esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza contemplato dall’art. 17, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto l’imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fanno riferimento l’art . 23 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (che ha esteso le disposizioni degli artt. 15, comma 1, e 25, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rispettivamente, quanto all’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio e quanto ai termini di decadenza, soltanto all’IVA) (Cass., Sez. 6^-5, 9 luglio 2014, n. 15619; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2018, n. 11555; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2020, n. 15184; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2020, n. 24892; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6606; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2022, n. 15489; Cass., Sez. 6^-5, 19 luglio 2022, n. 22605; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25629; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2023, n. 33154; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2024, n. 12057);
2.2 per cui, la sentenza impugnata ha palesemente contravvenuto al principio enunciato, là dove si è affermata l’applicabilità della prescrizione quinquennale ai crediti fondati
su cartelle di pagamento, con l’improprio richiamo ad un risalente arresto di questa Corte in materia di TARSU/TIA (Cass., Sez. 6^-5, 8 ottobre 2015, n. 20213), ritenendosi che la prescrizione decennale sia limitata ai soli crediti fondati su accertamenti definitivi cristallizzati in una sentenza passata in giudicato;
2.3 ne consegue che, avendosi riguardo – nel caso di specie ad imposta di registro, occorre accertare, in primo luogo, se il termine decennale di prescrizione fosse o meno scaduto al momento della notifica dell’intimazione di pagamento (12 marzo 2019), decorrendone il dies a quo dalla notifica della cartella di pagamento, che sarebbe stata eseguita, secondo l’amministrazione finanziaria ed il contribuente, il 12 marzo 2007, e, secondo la sentenza impugnata, il 10 luglio 2009; in secondo luogo, se l’ammin istrazione finanziaria abbia notificato medio tempore al contribuente atti interruttivi della prescrizione, che emergano dalle risultanze probatorie (in particolare, un ‘ avviso di intimazione ‘ il 10 luglio 2009) ;
3. pertanto, alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, per l’accertamento sulla maturazione della prescrizione decennale, nonché per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per l’accertamento
sulla maturazione della prescrizione decennale, nonché per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 giugno