Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1008 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1008 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2024
Oggetto:
Registro
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5976/2023 R.G. proposto da COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, n. 5387/2022 depositata il 16 agosto 2022;
udito per la ricorrente l’Avv. NOME COGNOME
udito per la controricorrente l’Avv. NOME COGNOME
udito il P.G., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto il ricorso avverso una cartella di pagamento (n. NUMERO_CARTA, emessa dall’Agenzia delle Entrate (d’ora in poi controricorrente) nei confronti di NOME COGNOME (d’ora in poi ricorrente) e di altri tre coobbligati in solido, riguardante il pagamento dell’imposta di registro in relazione ad un lodo arbitrale del 2001.
La CTP rigettava il ricorso e la CTR confermava la decisione di primo grado.
La Corte di cassazione (ordinanza n. 11605 del 2021) ha accolto il ricorso dell’odierna ricorrente sul profilo della decorrenza del termine di prescrizione. Ha ritenuto che nel caso di specie il termine di prescrizione fosse decennale e che la prescrizione, già interrotta dalla notifica dell’avviso di liquidazione (effettuata in data 15 ottobre 2003), decorresse dalla data in cui l’atto è stato notificato. Ha, quindi, disposto il rinvio, al fine di fare accertare l’eventuale estinzione del credito alla luce dell’eccepita prescrizione. Riassunto il giudizio dall’odierna ricorrente la CTR ha rigettato l’appello sulla base delle seguenti ragioni:
-se pure l’avviso di liquidazione è stato notificato in data 15 ottobre 2003 e la cartella di pagamento è stata notificata in data 4 febbraio 2014, la prescrizione non è maturata;
-la pretesa è stata iscritta a ruolo il 17 ottobre 2013 e, quindi, deve trovare applicazione il comma 623 dell’art. 1 della l. 27 dicembre 2013, n. 147 che fa riferimento ai carichi affidati all’agente della riscossione entro il 31 ottobre 2013 per i quali il legislatore prevede una definizione agevolata; il predetto comma stabilisce che: «Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al
comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione».
La ricorrente propone ricorso fondato su due motivi, nonché memoria difensiva, cui resiste la controricorrente con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2941 e 2942 c.c. e dell’ art.1, comma 623, l. n. 147/2013 , nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. In particolare, contesta la sentenza impugnata nella parte in cui non ha considerato il fatto pacifico in causa che alla data di promulgazione della l. n. 147/2013 il termine di prescrizione decennale era già maturato a far data dal 15.10.2013 e ha, invece, ritenuto che la sospensione dei termini di prescrizione disposta dal comma 623 dell’art. 1 della l.147/2013 si applicasse anche ai diritti la cui prescrizione si era già maturata al momento della promulgazione della legge speciale.
Il motivo è fondato.
Nel caso in esame non è contestato che:
-la notifica dell’avviso di liquidazione è avvenuta il 15.10.2003;
-l’iscrizione a ruolo è stata effettuata il 17.10.2013;
-la notifica della cartella di pagamento è avvenuta il 4.2.2014. L’avviso di liquidazione non è stato mai impugnato e, quindi, per l’esazione decorreva il termine di prescrizione di dieci anni , come statuito dall’ordinanza di rinvio della Suprema Corte (Cass. n. 11625/21).
Il comma 623 dell’art. 1 della l. n. 147 del 2013 prevede che: «Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione (Comma modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68)».
Il comma 618 del medesimo articolo dispone che: «Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:
-a) di una somma pari all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall’articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni;
-b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni».
Le norme ora riportate sono entrate in vigore il 1° gennaio 2014.
Nel caso di specie, l ‘iscrizione a ruolo è stata effettuata quando ormai era decorso da due giorni il termine decennale di prescrizione della pretesa sottesa all’avviso di liquidazione. La S.C. con l’ordinanza di rinvio (Cass. n. 11625/21) ha, infatti, affermato, che «il decorso del termine prescrizionale
decennale per la riscossione dell’imposta definitivamente accertata, previsto dall’art. 78 del d.p.r. n. 131/1986, non può ritenersi interrotto dalla sola formazione del ruolo da parte dell’Amministrazione finanziaria, atteso che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2943 c.c., la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore e, quindi, avente carattere recettizio, mentre l’iscrizione a ruolo del tributo resta un atto interno dell’amministrazione (Cass. 14301/2009; sulla natura della iscrizione a ruolo v. Cass. n.315/2014; n.23261/2020)».
L’ordinanza di rinvio ha anche precisato che « Pertanto, nella fattispecie, la prescrizione -già interrotta dalla notifica dell’avviso di liquidazione decorre dalla data in cui l’avviso è stato notificato. Il nuovo atto interruttivo da considerare non è certamente l’iscrizione a ruolo, bensì la consegna della cartella all’ufficiale postale per la notifica, data che né dal ricorso, né dalla sentenza impugnata è dato evincere».
Nel caso di specie, pertanto, l’iscrizione è stata effettuata quando orami era decorso il decennio. La notifica della cartella evidentemente è avvenuta in epoca posteriore all’iscrizione a ruolo, pertanto, e, dunque, oltre il decorso del termine prescrizionale.
La legge di stabilità richiamata dalla sentenza impugnata, poi, è entrata in vigore dopo che la pretesa era prescritta.
La disposizione contenuta nell’art. 1, comma 623, della l. n. 147 del 2013, non poteva, dunque, trovare applicazione nel caso di esame, in quanto il diritto a riscuotere il credito oggetto del giudizio era già estinto per prescrizione. La norma, infatti, parla di «somme dovute», ipotesi non ricorrente nel caso di specie, in quanto ormai decorso il termine prescrizionale.
Del resto, l’istituto della sospensione previsto nella citata disposizione non può trovare applicazione quando ormai il termine prescrizionale è decorso. Esso, infatti, trova la sua ragione all’interno del periodo di prescrizione, ma non vale a prorogarlo, pena la compromissione del principio di stabilità e certezza dei rapporti giuridici, al cui presidio è posto appunto l’istituto della prescrizione.
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384 comma 2 c.p.c. nella parte in cui la CTR di Napoli, quale giudice di rinvio, non ha ritenuto di conformarsi a quanto accertato e statuito dalla Corte con l’ordinanza n.11625/2021 .
Il motivo è assorbito alla luce dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Da quanto esposto segue l’accoglimento del ricorso , la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, l’accoglimento dell’originario ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso.
Condanna la controricorrente a pagare alla ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo complessivo di € 5000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge.
Così deciso in Roma il 21 dicembre 2023