Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33200 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33200 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18815/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF 1992
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO;
-controricorrenti –
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO n. 1680/2023, depositata in data 27/3/2023;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025;
Fatti di causa
La controversia devoluta all’attenzione di questa Suprema Corte trae origine dalla notifica, effettuata in data 6 luglio 2018 e ricevuta dal contribuente in data 6 agosto 2018, della cartella di pagamento n. 09720170214995626000, mediante la quale l’RAGIONE_SOCIALE, rappresentava, per il tramite dell’RAGIONE_SOCIALE, l’intervenuta iscrizione a ruolo (n. 2017NUMERO_DOCUMENTO004367) degli importi di Euro 164.310,00 e di Euro 164.643,12 a titolo, rispettivamente, di ‘IRPEF imposte persone fisiche’ e di ‘interessi ritard. iscr. D.P.R. n. 602/73’ , per l’anno di imposta 1992, per un totale, da versare entro le scadenze, di Euro 338.821,71.
Dalla lettura del ‘Dettaglio degli addebiti’ , a pag. 5 della cartella, si evinceva trattarsi di ‘Iscrizione a ruolo a seguito di accertamento’ e, in particolare, di somme scaturenti da ‘NUMERO_DOCUMENTO.TO N. NUMERO_DOCUMENTO (1992) Tipo provvedimento: SENTENZA cassazione Esito provvedimento: FAVOREVOLE Sentenza n 28374/13 Data deposito: 19/12/2013 quota imposta Irpef mancante nei precedenti ruoli’ .
L’accertamento trass e origine da un’attività istruttoria condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, di cui, all’epoca, erano soci , oltre al COGNOME NOME COGNOME, anche i di lui fratelli COGNOMEri COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME Nello specifico, l’odierno esponente deteneva quote del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE pari al 40% e della RAGIONE_SOCIALE pari al 50%. All’esito della cennata verifica, l’allo ra Ufficio RAGIONE_SOCIALE imposte dirette di Albano Laziale elevò avvisi di accertamento sia nei confronti RAGIONE_SOCIALE due società che nei confronti dei soci, sul presupposto della ristretta base partecipativa, presumendo che i maggiori redditi asseritamente prodotti dalle prime fossero stati incamerati pro quota dai secondi. In ragione di ciò, il COGNOME COGNOME NOME riceveva, in data 21 ottobre 1998, la notifica dell’avviso di accertamento n. 5271005835 (menzionato, come visto, nella motivazione della cartella). Tale atto veniva impugnato con ricorso che era p erò respinto dall’allora Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 125/58/2000, pronunciata l’8 marzo 2000 e depositata il successivo 31 maggio 2000. Per la riforma di detta pronuncia, il contribuente propose all’allora Commissione Tributaria Regionale di RAGIONE_SOCIALE atto di appello, con il quale si ribadiva, nel merito, la assoluta correttezza dell’operato fiscale RAGIONE_SOCIALE società e, per l’effetto, l’inesistenza del maggior reddito da partecipazione solo presuntivamente attribuito al socio.
Ebbene, nelle more di tale giudizio d’appello, decedeva il difensore del COGNOME COGNOME e, pertanto, con istanza depositata il 09 aprile 2005, veniva chiesta la declaratoria di interruzione del processo de quo . A ll’udienza del 21 aprile 2005, fu dichiarata l’interruzione del giudizio . Il deposito della conseguente ordinanza di interruzione, emessa dal Collegio di seconde cure, era però dalla segreteria comunicata solo presso lo studio del precedente difensore defunto e non anche presso la residenza della parte, con la conseguenza che la conoscenza di detto
provvedimento, la conseguente nomina del nuovo difensore e, soprattutto, il deposito da parte del contribuente dell’atto di riattivazione del giudizio interrotto intervennero quando era ormai già decorso il termine di sei mesi dalla data dell’udienza nel c orso della quale era stata, appunto, dichiarata con ordinanza l’interruzione del procedimento. Per l’effetto, l’allora Commissione Tributaria Regionale di RAGIONE_SOCIALE, con decisione fondata unicamente su profili di carattere processuale e senza entrare nel merito RAGIONE_SOCIALE contestazioni erariali, dichiarò, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 546/1992, estinto il giudizio, per mancato rispetto del termine previsto dall’art. 43 del medesimo decreto, ossia per essere inutilmente decorso il termine per la ripresa del processo interrotto.
La cennata pronuncia fu impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione, che rigettò il ricorso.
A distanza di quasi cinque anni dalla pronuncia della Corte di Cassazione, il COGNOME ricevette da parte dell’RAGIONE_SOCIALE la notifica della menzionata cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, contro il quale egli propose ricorso
L’adita Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE respin se il ricorso, con sentenza n. 1376/2020.
Per la riforma della cennata pronuncia il COGNOME COGNOME propose appello, che fu respinto dalla Corte Tributaria di Giustizia di II grado, con la sentenza qui impugnata con ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE si difendono con controricorso.
Ricevuta una proposta di decisione accelerata della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. , il contribuente ha chiesto che la causa fosse decisa nelle forme ordinarie.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 310 e 338 c.p.c., 2953 e 2945 c.c., 43 e 45 del D.Lgs. n. 546/1992 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)’, il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado reiettiva del ricors o avverso l’avviso di accertamento si era verificato solo con l’irrevocabilità della pronuncia di estinzione del giudizio di appello per omessa tempestiva prosecuzione dello stesso dopo la dichiarazione della sua interruzione per la morte del procuratore del contribuente, allora appellante.
1.1. Il motivo è infondato.
Come ha ben rilevato il giudice a quo , lo stesso contribuente aveva sollecitato la dichiarazione di interruzione del giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado reiettiva del ricorso avverso l’avviso di accertamento; e lo stesso contribuente aveva proposto ricorso per cassazione contro la dichiarazione di estinzione del giudizio di appello tardivamente proseguito, manifestando dunque una chiara volontà oppositiva alla estinzione del giudizio di appello.
Ne consegue che non può, ora, il medesimo contribuente venire contra factum proprium e, essendo rimasto soccombente nel giudizio di cassazione contro la pronuncia di estinzione, retrodatare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado alla scadenza del termine di decadenza previsto per legge per la prosecuzione del giudizio di merito interrotto.
Proprio il maturare di quella decadenza, infatti, era stata contestata dal contribuente (unico interessato a che il giudizio non si estinguesse) mediante l’impugnazione per cassazione della pronuncia dichiarativa dell’estinzione del giudizio , sicché la data del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado di rigetto del ricorso contro l’avviso di
accertamento non può non coincidere con la data della pronuncia con cui questa Corte ha rigettato il ricorso contro la dichiarazione di estinzione del giudizio di appello.
2. Con il secondo motivo, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2953 c.c. e 25, primo comma, lett. c) del D.P.R. n. 602/1973 (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.)’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che nel caso di specie, ai fini della tempestiva notificazione della cartella di pagamento, si dovesse fare riferimento all’ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di deposito della pronuncia della Corte di Cassazione che aveva rigettato il ricorso contro la pronuncia di estinzione del giudizio di appello, non al termine di decadenza di cui all’art. 25 , comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973.
2.1. Il motivo è infondato.
E’ orientamento consolidato di questa Corte che il diritto alla riscossione di un’imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente ratione temporis , né al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, operando invece il termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 c.c. per l’ actio iudicati , anche ove la definitività della pretesa erariale consegua alla declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25222 del 19/09/2024; Rv. 672377 -01; Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 8105 del 22/03/2019, Rv. 653058 -01; Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 9431 del 09/04/2024, Rv. 670820 – 01).
3. Il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il contribuente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE somme di cui all’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., anch’esse liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che si liquidano in euro ottomila, oltre alle spese prenotate a debito.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro quattromila.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, della somma di euro mille.
RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)