Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 749 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 749 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 20675/2015 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO pec ;
contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’ Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale PEC: giusta procura speciale a margine del controricorso;
-controricorrente – e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio eletto in Roma INDIRIZZO con domicilio digitale PEC: giusta procura notarile in atti;
-ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1289/31/15, depositata il 9 febbraio 2015.
Oggetto: Cartella di pagamento – Prescrizione – Imposte, interessi, sanzioni
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
COGNOME NOME impugnava l’intimazione di pagamento notificata in data 21 febbraio 2013 da Equitalia Sud Spa, relativa a tributi per l’anno 1996, già oggetto di cartella di pagamento notificata il 6 febbraio 2002, eccependo la prescrizione delle pretese.
La CTP di Caserta accoglieva il ricorso posto il decorso di oltre dieci anni dalla pur regolare notificazione della cartella di pagamento.
Su appello dell’Agenzia delle entrate e del concessionario, il quale depositava l’intervenuto atto interruttivo costituito dalla notifica di un pregresso avviso di intimazione avvenuta in data 24 giugno 2006, la CTR confermava la decisione di primo grado ritenendo applicabile il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.
Avverso l’anzidetta decisione, l’Agenzia delle entrate ed Equitalia Sud Spa propongono autonomi ricorsi per cassazione, rispettivamente, con due e quattro motivi. Il contribuente resiste con controricorso. L’Agenzia delle entrate -Riscossione ha depositato memoria ex art. 380 bis. c.p.c.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente, va dato atto che il ricorso dell’Agenzia delle entrate è stato notificato con priorità, sicché il ricorso di Equitalia RAGIONE_SOCIALE va qualificato come ricorso incidentale.
1.1. Sempre in via preliminare va dichiarata l’inammissibilità della memoria depositata da Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER).
È ben vero che RAGIONE_SOCIALE è succeduta ex lege ad RAGIONE_SOCIALE e che « per effetto del principio della cosiddetta perpetuatio dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 cod. proc. civ.), l’estinzione dell’agente della riscossione Equitalia e l’automatico subentro del successore Agenzia delle Entrate-Riscossione, disposti dall’art. 1 del
D.L. n. 193 del 2016, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione » (Cass. n. 3312 del 03/02/2022); tuttavia, tale attività può essere svolta nei confronti del soggetto già formalmente estinto e non rispetto ad un nuovo soggetto, la cui spendita del nome richiede necessariamente un nuovo conferimento della procura, nella specie non depositata agli atti.
Il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 per aver la CTR ritenuto ammissibile, pur in mancanza di vizi propri, l’impugnazione dell’intimazione di pagamento.
2.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. per aver la CTR ritenuto applicabile il termine di decadenza e/o prescrizione quinquennale ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 anziché il termine decennale di prescrizione, da ritenersi applicabile in via generale per esser la cartella riferita alla riscossione di importi oggetto di avviso di accertamento definitivo per mancata impugnazione.
Il primo motivo del ricorso di RAGIONE_SOCIALE denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame in ordine all’accertata regolare notifica della cartella di pagamento, da cui deriverebbe l’inammissibilità dell’impugnazione dell’intimazione di pagamento.
3.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e 50, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 per aver la CTR ritenuto impugnabile l’intimazione di pagamento.
3.2. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. per aver la CTR
ritenuto applicabile il più ridotto termine quinquennale anziché quello generale di dieci anni, dovendosi fare riferimento alle norme specifiche per i singoli tributi.
3.3. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2953 c.c. per essere comunque applicabile il termine decennale di prescrizione fondandosi l’azione esecutiva su atto definitivo.
Il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate e i primi due di Equitalia RAGIONE_SOCIALE, suscettibili di esame congiunto per l’identità dei profili lamentati, vanno disattesi.
4.1. È inammissibile, in primo luogo, il primo motivo del ricorso di Equitalia posto che la CTR non ha affatto pretermesso di ritenere la regolarità della notifica della cartella, che, anzi, non ha messo in dubbio e costituisce il presupposto su cui ha ritenuto maturata la prescrizione delle pretese impositive.
4.2. Le restanti doglianze sono invece infondate.
La circostanza che l’intimazione di pagamento non sia indicata espressamente dall’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 tra gli atti impugnabili non esclude, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’ammissibilità dell’impugnazione ove l’atto sia manifestazione di una compiuta e definitiva pretesa tributaria, rispetto a cui non può privarsi il contribuente della possibilità di difesa (per la varietà dei casi v. Cass. n. 14243 del 08/07/2015; Cass. n. 15957 del 28/07/2015; Cass. n. 3315 del 19/02/2016; Cass. n. 13584 del 30/05/2017; Cass. n. 26129 del 02/11/2017; Cass. n. 11471 del 11/05/2018; Cass. n. 5174 del 17/02/2023; Cass. n. 20051 del 13/07/2023; specificamente con riguardo all’impugnabilità dell’intimazione di pagamento v. Cass. n. 2616 del 11/02/2015).
Nella specie, il contribuente con il ricorso ha dedotto non vizi della cartella o dei precedenti atti ma il fatto estintivo sopravvenuto della
intervenuta prescrizione delle pretese fiscali, da cui l’interesse al ricorso e l’ammissibilità dell’impugnazione.
Il secondo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate e il terzo e il quarto di RAGIONE_SOCIALE, concernendo la medesima questione, possono essere esaminati unitariamente e sono fondati nei limiti che seguono.
5.1. Occorre premettere, invero, che il secondo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate pone in raffronto il raffronto il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., di cui chiede l’applicazione, e il termine di decadenza di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, invece estraneo alla vicenda in giudizio e in alcun modo considerato dalla CTR, operando una equivoca commistione tra istituti diversi.
Ciò, peraltro, non determina l’inammissibilità della censura posto che resta chiara, al di là dell’errato riferimento normativo, la ragione di doglianza e, in ogni caso, risulta pertinente la doglianza formulata da Equitalia Sud SpaRAGIONE_SOCIALE
5.2. Nel merito, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, il principio fondante in tema di prescrizione nella materia tributaria, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, è quello per cui ai tributi erariali – Irpef, Ires, Irap, Iva – accertati e divenuti definitivi per omessa impugnazione non è applicabile la prescrizione breve di cinque anni prevista per le prestazioni periodiche, ai sensi dell’art. 2948 c.c., poiché i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche in quanto derivano da valutazioni effettuate per ciascun anno sulla base della sussistenza dei presupposti impositivi ( ex multis Cass. n. 33266 del 17/12/2019; Cass. n. 32308 del 11/12/2019; Cass. n. 12740 del 26/06/2020).
Per detti tributi, dunque, in mancanza di una espressa disposizione di legge, è applicabile la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), quale unico termine rilevante in fase di recupero.
Diverso discorso vale, invece, per interessi e sanzioni, per i quali trova applicazione il più ridotto termine di cinque anni: per le prime in forza dell’esplicita indicazione di cui all’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 e, per i secondi, in ragione del disposto di cui all’art . 2948, primo comma, n. 4, c.c. (v. da ultimo Cass. n. 7486 del 08/03/2022; Cass. n. 2095 del 24/01/2023, che, in tema di interessi, ha precisato « Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l’obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall’art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell’obbligazione principale »).
5.3. Quanto, poi, all’asserita applicazione del termine decennale in forza della definitività del titolo esecutivo, va richiamato il principio affermato da Sez. U, n. 23397 del 17/11/2016, secondo il quale « Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo », situazione che, nella specie, è assente.
Il quarto motivo va dunque rigettato.
5.4. In applicazione degli anzidetti principi e tenuto conto che l’ultimo atto interruttivo della prescrizione è intervenuto in data 24 giugno 2006, i motivi vanno accolti:
-con riguardo all’Iva e all’Irpef ;
-con riguardo al contributo straordinario per l’Europa anno 1996 , che ha natura di addizionale Irpef ai sensi dell’art. 3, comma 194 della legge n. 662 del 1996 (che prevede « E’ istituito, per l’anno 1996, un contributo straordinario per l’Europa, finalizzato all’adeguamento dei conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nei commi da 195 a 203, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. »).
I motivi vanno invece rigettati:
per il contributo sanitario nazionale anno 1996, cui si applica il termine prescrizionale di cinque anni ai sensi dell’ art. 3, commi 9, lett. a), e 10, legge 8 agosto 1995, n. 335 (v. anche Cass. n. 6343 del 30/03/2004);
per le sanzioni.
Con riguardo agli interessi le doglianze vanno accolte limitatamente agli interessi maturati nei 5 anni anteriori all’atto di intimazione e vanno rigettate per il resto.
In conclusione, in accoglimento, nei termini di cui in motivazione, del secondo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate e del terzo del ricorso di Equitalia RAGIONE_SOCIALE, rigettati gli altri, cassa la sentenza con
rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione per l’ulteriore esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate e il terzo motivo del ricorso di RAGIONE_SOCIALE nei termini di cui in motivazione, rigettati gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione per l’ulteriore esame.
Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 8 novembre 2023