Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16743 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16743 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19784/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che le rappresenta e difende
-controricorrentinonché contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE UFFICIO TERRITORIALE DI INDIRIZZO – TUSCOLANO, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 219/02/22 depositata il 19/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 219/02/22 del 19/01/2022 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti della sentenza n. 4461/10/19 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso del contribuente avverso un avviso di intimazione relativo a sedici cartelle di pagamento emesse per il mancato pagamento di tributi vari.
1.1 . La CTR respingeva l’appello di NOME COGNOME osservando che i crediti recati dalle cartelle di pagamento non erano prescritti.
Avverso la sentenza della CTR il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resistevano con un unico controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che i crediti recati dalle cartelle di pagamento, notificate tra l’anno 2001 e l’anno 2005 , non fossero prescritti alla data in cui è stato notificato il primo avviso di intimazione (03/02/2016).
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 32 Cost., all’art. 2946 cod. civ. e all’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la prima intimazione di pagamento non sia stata impugnata dal contribuente.
Il primo motivo è fondato nei termini di seguito specificati, con assorbimento del secondo motivo.
2.1. La CTR sostiene che i crediti recati dalle cartelle di pagamento, tutte notificate tra il 06/10/2000 e il 20/09/2005, non sarebbero prescritti. In particolare: i) non potrebbe farsi valere la prescrizione eventualmente maturata in data antecedente alla notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, atteso che la stessa avrebbe dovuto essere eccepita in sede di impugnazione RAGIONE_SOCIALE menzionate cartelle; ii) non potrebbe farsi valere la prescrizione successivamente maturata perché non sarebbe stato impugnato l’avviso di intimazione notificato il 04/02/2016; iii) non sarebbe maturata la prescrizione ordinaria decennale tra la data di notificazione di quest’ultima intimazione e quella di notificazione dell’atto impugnato nel presente giudizio (22/01/2018).
2.2. Orbene, mentre l’affermazione sub i) è sicuramente corretta, in quanto il contribuente avrebbe dovuto fare valere l’eventuale prescrizione del credito maturata antecedentemente alla notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento in sede di impugnazione di dette cartelle, allo stesso regolarmente notificate, non altrettanto può dirsi con riferimento alle statuizioni sub ii) e iii).
2.3. Invero, indipendentemente dall’impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata -peraltro, nell’ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) -dalla data di notificazione RAGIONE_SOCIALE singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione.
2.3.1. L’avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l’esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. n. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del
02/11/2017; Cass. n. 1230 del 21/01/2020). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l’avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.
2.3.2. Ne consegue che COGNOME non aveva l’onere d’impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l’eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione, come ritenuto erroneamente dalla CTR; l’eccezione di prescrizione, pertanto, è stata correttamente proposta in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione e il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se detta prescrizione si era effettivamente maturata.
2.4. La difesa erariale osserva che, diversamente da quanto evidenziato dalla CTR, anche il primo avviso di intimazione sarebbe stato oggetto di impugnazione da parte del contribuente e la relativa causa si sarebbe conclusa con sentenza della CTR n. 6819/06/19, passata in giudicato. Detta sentenza avrebbe accertato che le cartelle indicate nell’avviso di intimazione oggi impugnato sarebbero state tutte regolarmente notificate e che non sarebbe decorso il termine di prescrizione decennale in ragione del fallimento di NOME COGNOME e dell’insinuazione al passivo di detti crediti.
2.4.1. Peraltro, la sentenza prodotta dalla parte pubblica -astrattamente idonea a condizionare gli esiti del presente giudizio -è priva di attestazione di passaggio in giudicato, sicché non può essere presa in considerazione da questa Corte; e neppure risulta, in questa sede, il fallimento del contribuente (eccezione, del resto, mai formulata in precedenza).
2.4.2. Ne consegue che ogni statuizione in merito non può che essere rimessa al giudice del rinvio.
2.5. Infine, va evidenziato che questa Corte non è in grado nemmeno di valutare ex actis l’ulteriore rilievo della difesa erariale, per la quale sarebbe cessata la materia del contendere con riferimento ai crediti recati da sette RAGIONE_SOCIALE tredici cartelle di pagamento impugnate unitamente all’avviso di intimazione, in ragione dell’annullamento d’ufficio del ruolo, trattandosi di crediti inferiori, dapprima, a mille euro (art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136) e, quindi, a cinquemila euro (art. 4 del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modif. nella l. 21 maggio 2021, n. 69).
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso nei termini di cui si è detto, assorbito il secondo, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame in ordine all’intervenuta prescrizione dei crediti e alla eventuale cessazione della materia del contendere, nonché per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 22/11/2023.