Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34336 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34336 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1635/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ‘ex lege’ in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IMPORT EXPORT
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n. 4031/2024 depositata il 21/06/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugnava l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA notificatale il 19 aprile 2022, deducendo la carenza di motivazione della stessa, la mancata notificazione delle sottese cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e l’intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese creditorie.
La CTP di Napoli, nel contraddittorio dell’agente della riscossione, con sentenza n. 9540/22/2023, ritenute la regolarità formale dell’intimazione e la rituale notificazione delle cartelle, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava prescritte le pretese creditorie rassegnate nelle cartelle nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA.
L’agente della riscossione proponeva appello, accolto in parte dalla CGT2 della Campania, con la sentenza in epigrafe, osservando:
Alla luce della dimostrata notifica dell’atto di intimazione intermedio del 15/06/2016, va rilevato che per la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, avente ad oggetto Iva, Irpeg ed Irap, notificata il 28/04/2007, va dichiarata l’avvenuta prescrizione limitatamente alle somme ivi indicate a titolo di interessi e sanzioni, per la cartella n. NUMERO_CARTA, avente ad oggetto RAGIONE_SOCIALE Camerali, notificata il 31/07/2012, non si è verificata alcuna prescrizione, per la cartella n. 07120120082542676000, avente ad oggetto RAGIONE_SOCIALE Camerali, notificata il 29/12/2012, non si è verificata alcuna prescrizione, e per la cartella n. NUMERO_CARTA, avente ad oggetto RAGIONE_SOCIALE Camerali notificata il
04/09/2015, non si è verificata alcuna prescrizione anche alla luce del differimento dei termini per l’emergenza Covid 19, come risulta dalla documentazione allegata, in questo grado, dalla resistente RAGIONE_SOCIALE, e non contestata dall’appellata.
Ricorre per cassazione l’agente della riscossione con un motivo; la contribuente resta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 21 D.L.gs. 546/1992, 50 d.P.R. 602/1973, 2943, 2945, 2946 e 2948 n. 4, c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ‘ , avendo erroneamente la CGT2 ‘ dichiarato la prescrizione delle somme intimate a titolo di interessi e sanzioni e contenute nella cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA , sul presupposto del decorso del termine breve tra la data (incontestata) di notifica della cartella (28.04.2007) e quella (altrettanto incontestata) di notifica di tale intimazione intermedia (15.06.2016) ‘.
Il motivo è fondato e merita accoglimento, ancorché per ragioni parzialmente diverse da quelle enunciatevi.
Trova anzitutto applicazione il seguente principio di diritto: ‘ In tema di contenzioso tributario, l’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all’avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all’art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell’anzidetto termine ‘ (Cass. n. 20476 del 2025).
Il termine di prescrizione per interessi e sanzioni è quinquennale (per gli interessi cfr. Cass. n. 2095 del 2023; per le sanzioni, cfr. Cass. n. 7486 del 2022).
Tuttavia, alla data -15 giugno 2016 -di notificazione dell’intimazione ‘intermedia’ (data accertata nella stessa sentenza impugnata ed in ogni caso non contestata), l’intero credito portato dalla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, sia per imposte che per accessori (interessi e sanzioni), s’è cristallizzato per mancata impugnazione.
Dal 15 giugno 2016 ricomincia a decorrere il termine di prescrizione quinquennale per interessi e sanzioni.
Su tale termine, tuttavia, incide la disciplina eccezionale per far fronte alla pandemia da Covid -19.
L’art. 68, comma 1, del decreto -legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, rubricato: ‘ Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione ‘, recita:
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto -legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Il finale richiamo all’art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, impone di render conto anche di questo, che recita:
Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
L’Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Il combinato disposto degli artt. art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 e 12, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 159 del 2015 porta a distinguere, sul versante dei termini di prescrizione e decadenza relativamente al compimento delle attività amministrative (riscossiva compresa), tra gli atti che non avrebbero dovuto necessariamente (perché non in scadenza) e quelli che invece avrebbero dovuto essere necessariamente (perché in scadenza) notificati tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021 (ossia: ‘ il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione ‘ ex comma 2 dell’art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015, tenuto conto che la sospensione ex comma 1 dell’art. 68 d.l. n. 18 del 2020 copre il ‘ periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 ‘).
9.1. La disciplina dei primi – quelli che, in quanto non in scadenza, non avrebbero dovuto essere notificati tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021 -si ricava dalla regola generale derivante dalla combinazione del comma 1 dell’art. 68 d.l. n. 18 del 2000 con il comma 1 dell’art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015: in ragione dell”incipit’, l’art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del 2020, ‘ i termini dei versamenti ‘ sono ‘ sospesi ‘ per 542 giorni, dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Tuttavia, in ragione dell’art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, sono corrispondentemente ‘ sospesi ‘ i ‘ termini di prescrizione e decadenza ‘ dell’attività amministrativa ed in specie, per quanto quivi di rilievo, riscossiva (peraltro, in relazione alle cartelle di pagamento, con inibizione finanche della loro emissione ex comma 3 dell’art. 12 cit.).
9.2. Ora, però, poiché giust’appunto il richiamo dell’art. 68, comma 1, d.l. n. 16 del 2020 all’art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015 è integrale, esso comprende anche il suo comma 2: pertanto, gli atti della riscossione che, in quanto in scadenza, avrebbero dovuto essere notificati entro il 31 dicembre 2021 soggiacciono alla proroga al 31 dicembre 2023, corrispondente al secondo anno successivo alla scadenza della sospensione. Infatti – a tenore del comma 2 dell’art. 12 D.Lgs. n. 159 del
2015 – a venire in rilievo è la scadenza dei termini di prescrizione e decadenza degli atti amministrativi ‘ entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione ‘: presupposto, questo, idoneo a far scattare la ‘ proroga ‘, espressamente ‘ in deroga ‘ all’art. 3, comma 3, St. contr., ‘ fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione ‘, tenuto sempre conto che la sospensione ex comma 1 dell’art. 68 d.l. n. 18 del 2020 copre il ‘ periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 ‘).
In conclusione, finalizzando il ragionamento alle ingiunzioni di pagamento, che ne occupano, e così enunciandosi principio di diritto:
-quelle non in scadenza ‘ entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione ‘, ossia: non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell’8 marzo 2020, sono prorogate, ‘ex se’, di 542 giorni;
-quelle invece in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023 .
Nel caso di specie la RAGIONE_SOCIALE non ha tenuto conto della superiore disciplina. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice d’appello, che procederà a nuovo esame e provvederà altresì alla liquidazione delle spese, comprese quelle del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, ai sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo
grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 17 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME