Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33627 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33627 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5051/2019 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 6376/2018 depositata il 03/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE veniva resa destinataria, in relazione all’anno d’imposta 1999, di cartella di pagamento mirata al recupero di importi fiscali (Irap 1999), in esito a controllo effettuato ai sensi dell’art. 36 -bis d.P.R. n. 600 del 1973. Segnatamente, la RAGIONE_SOCIALE era attinta dalla cartella in quanto coobbligata della RAGIONE_SOCIALE società dalla quale era nata per scissione parziale. La CTP di Napoli accoglieva il ricorso della contribuente, rilevando la prescrizione del credito erariale. La CTR della Campania ha successivamente respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate e ADER propongono ora ricorso per cassazione incentrato su due motivi. Resiste la RAGIONE_SOCIALE con controricorso, che deposita successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 618 e 623, L. n. 147 del 2013, 2943, 2946 e 2953, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., avendo la CTR erroneamente ritenuto maturato il termine di prescrizione decennale proprio dei tributi statali.
Con il secondo motivo di ricorso si assume la violazione dell’art. 173 TUIR, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR trascurato di valorizzare il ‘ passaggio di tutte le passività esistenti dalla scissa alla beneficiaria ‘ e di ritenere la prima e la seconda ‘ tenute in solido ‘ a rispondere dei debiti fiscali.
Il primo motivo è fondato e va accolto, il secondo rimane conseguentemente assorbito.
Osserva questa Corte che la decisione d’appello ha ritenuto maturato il termine prescrizionale di dieci anni a fronte di taluni, sorvolati elementi.
L’odierna causa investe la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA afferente un debito Irap relativo all’anno 1999, notificata a RAGIONE_SOCIALE il 4 aprile 2016.
RAGIONE_SOCIALE è sorta per scissione parziale da RAGIONE_SOCIALE nel 2014.
Il credito erariale era stato iscritto a ruolo parecchi anni prima, sol che si consideri che il ruolo medesimo venne reso esecutivo addirittura il 10 dicembre 2002.
L’Agente per la riscossione notificò cartella a RAGIONE_SOCIALE nel 2003, molto tempo in anticipo rispetto all’operazione di scissione.
La cartella di pagamento fu impugnata dalla società successivamente scissa, il cui ricorso venne dichiarato inammissibile con sentenza della CTP di Napoli n. 580/42/2004, depositata il 3.12.2004.
L’Agenzia già nelle deduzioni in primo grado nell’odierno processo, depositate il 20 dicembre 2016, evidenziò tale specifica circostanza, di cui la CTP ha dato atto in sentenza.
Significativamente la sentenza contenente la declaratoria è passata in giudicato il 18 gennaio 2006, stante la mancata impugnazione. Su tale circostanza consta attestazione in atti.
Il credito erariale diveniva in quel medesimo frangente del 18 gennaio 2006 definitivo in quanto coperto dal giudicato.
La scissione avveniva nel 2014 sicché l’Agente della riscossione decideva di far valere la responsabilità solidale illimitata ex art. 173 commi 12 e 13 del TUIR della RAGIONE_SOCIALE per il complesso dei debiti della società scissa. Pertanto, l’Agente provvedeva a rinotificare alla beneficiaria la cartella il 4 aprile 2016.
Dal momento in cui la pretesa erariale diveniva res iudicata , quindi dal 18 gennaio 2006, cominciava a decorrere la prescrizione decennale di cui all’art. 2953 c.c., tanto nei confronti della scissa, quanto nei confronti della beneficiaria venuta ad esistenza nel 2014.
Nel calcolo della prescrizione decennale, la CTR ha tralasciato di considerare come il decorso del termine sia rimasto sospeso dal 1°
gennaio 2014 al 15 giugno 2014 in virtù dell’art. 1, commi 618 e 623, L. n. 147 del 2013, contenente la disciplina della c.d. ‘rottamazione’.
Il testo del richiamato comma 618 è inequivoco nel prevedere che ‘ relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento: a) di una somma pari all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall’articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni; b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni ‘. Non meno nitido il successivo comma 623, a tenore del quale ‘ per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione ‘.
In buona sostanza, la prescrizione collegata alla pretesa erariale, pur iniziando a decorrere dal 18 gennaio 2006, data di passaggio in giudicato della sentenza n. 580/42/2004 emessa dalla CTP nei confronti della scissa RAGIONE_SOCIALE è rimasta bloccata per sospensione legale dal 1° gennaio 2014 al 15 giugno 2014, in forza della norma su richiamata in tema di c.d. ‘rottamazione’.
Ciò ha comportato che la prescrizione decennale si sia dilatata di un segmento ulteriore di tempo di cinque mesi e quindici giorni, allungandosi dal 18 gennaio 2016 alla data finale del 3 luglio 2016.
In altri termini, se è naturale che dal passaggio in giudicato iniziasse a decorrere la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.; è fisiologico che il termine di dieci anni sia rimasto sospeso dal 1° gennaio 2014 al 15 giugno 2014, per 5 mesi e 15 giorni, proprio in forza dell’art. 1, commi 618 e 623, L. n. 147 del 2013, evocato nella rubrica del mezzo di ricorso.
Pertanto, tenuto conto che non è controverso che la notifica della cartella a RAGIONE_SOCIALE sia avvenuta il 4 aprile 2016, essa si palesa tempestivamente eseguita. È documentato, d’altronde, che il giudicato esterno sul debito fiscale sia stato eccepito già in costanza di primo grado di giudizio, come evincibile dal testo della sentenza che lo ha definito. Detto giudicato, formatosi in un processo diverso da quello a conclusione del quale è stata pronunciata la sentenza, opera nel presente giudizio, risultando dagli atti allegati al processo.
All’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso e ne assorbe il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 20/11/2024.