Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13960 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13960 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/05/2025
Oggetto: cartella di pagamento – fermo amministrativo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 14181/2021 e sui ricorsi qui ad esso riuniti iscritti al n. R.G. 14314/2021 e al n. R.G. 14505/2021 proposti tutti da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso e nello studio dell’avv. NOME COGNOME (con indirizzo PECEMAIL) ma rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (con indirizzo PEC: EMAIL)
-ricorrente – contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL)
-controricorrente nel solo giudizio n. r.g. 14505/2021 –
e contro
Camera di Commercio di Roma in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata –
e contro
Regione Lazio in persona del Presidente pro tempore ;
–
intimata –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE in persona del direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL)
-controricorrente nel solo giudizio n. r.g. 14505/2021 –
e contro
COMUNE DI ROMA CAPITALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura speciale in atti ed elettivamente domiciliata negli Uffici dell’Avvocatura Capitolina siti in Roma, INDIRIZZO (PEC: EMAIL
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3462/03/20 depositata in data 12/11/2020; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 09/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
-alla RAGIONE_SOCIALE veniva notificata da parte di Agenzia delle Entrate -Riscossione l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA/000 per euro 243.205,28 a fronte del mancato pagamento di cartelle aventi ad oggetto svariati tributi: IVA, IRPEG, ICIAP, registro tasse riscosse, tassa automobilistica, diritto annuale della
Camera di Commercio, IRAP, IRES, oltre interessi e diritti di notifica;
-tale atto era impugnato di fronte alla CTP che accoglieva parzialmente il ricorso;
-appellava l’Ufficio quanto alle statuizioni della sentenza in ordine alle quali era risultato soccombente;
-con la sentenza qui gravata la CTR del Lazio ha dichiarato estinto il giudizio quanto alla pretesa portata dalla cartella emessa per diritti camerali e accolto in parte il gravame proposto;
-ricorre a questa Corte RAGIONE_SOCIALE: risultano per vero presentati avverso la ridetta sentenza tre autonomi ricorsi che hanno dato origine, complessivamente, sia al presente giudizio n. r.g. 14181/2021, sia agli autonomi giudizi n. r.g. 14314/2021 e r.g. 14505/2021;
-in tutti i ridetti giudizi si è costituito il Comune di ROMA CAPITALE;
-nel solo giudizio n. r.g. 14505/2021 si sono costituite anche Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate -riscossione;
-i restanti soggetti destinatari dell’impugnazione sono rimasti intimati;
Considerato che:
-osserva il Collegio che i giudizi n. r.g. 14314/2025 e n. r.g. 14505/2021 vanno riuniti al presente giudizio n. r.g. 14181/2021 ex art. 335 c.p.c. poiché relativi a ricorsi che impugnano la medesima sentenza;
-poiché tali ricorsi contengono poi le medesime censure, si procede all’esame congiunto di tutte le doglianze proposte, nei separati ricorsi, con il primo motivo di impugnazione enunciato in ciascun atto;
-il primo motivo di ogni ricorso si incentra sulla violazione o falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., ex art 360 c.p.c., I
Cons. Est. NOME COGNOME
comma, n. 3., sulla violazione del diritto di difesa del contribuente, ex art. 24 della Costituzione (art. 360 c.p.c., I comma, n. 3) per avere la sentenza di appello erroneamente ritenuto applicabile alle pretese di cui alle cartelle impugnate il termine decennale di prescrizione invece di quello quinquennale;
-la censura è infondata;
-al riguardo, è stato affermato che «secondo la consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. n. 24322/14; n.22977/10; n. 2941/07 e n. 16713/16; Cass. 32308/2019), ‘il credito erariale per la riscossione dell’imposta soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all’art. 2948 c.c., n. 4, “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo”. Crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. 9906/2018; Cass. 32308/2019)» (Cass. n. 25716 del 2020; v. anche Cass. 24322 del 2014; Cass. n. 16232 del 2020). In termini analoghi questa Corte si è espressa recentemente: «il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell’ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in
Cons. Est. NOME COGNOME
deroga a quello di cui all’art. 2946 c.c., mentre non opera l’estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi» (Cass. n. 33213 del 2023);
-nel ritenere quindi applicabile ai tributi di cui all’intimazione impugnata la prescrizione decennale, la CTR si è adeguata ai ridetti principi e ha quindi correttamente pronunciato in diritto;
-il secondo motivo di ciascun ricorso lamenta la violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli art. 2943, primo comma e 2945, secondo comma c.c. ex art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3.: per ciò che concerne la cartella di pagamento, avente ad oggetto IVA ed IRES del 2007 – n. 09720110031408779000, notificata in data 7 marzo 2011 secondo parte ricorrente la stessa è stata ritenuta erroneamente dalla CTR Lazio non prescritta; si scrive in motivazione nella sentenza impugnata che ‘sulla base dell’orientamento espresso in precedenza il relativo termine prescrizionale identificato in 10 anni non è maturato, essendo stato interrotto dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo avvenuta in data 29 settembre 2014 e dai successivi atti”;
-secondo la ricorrente, va quindi cassata la sentenza della CTR nella parte in cui, relativamente alla suddetta cartella, ritiene non maturata la prescrizione decennale sul presupposto della notifica di un preavviso di fermo amministrativo nel 2014: in forza dell’argomentazione di cui ai ricorsi, tal atto non
sarebbe infatti idoneo a produrre l’effetto interruttivo della prescrizione;
-anche tale doglianza è infondata;
-ritiene la Corte che il preavviso di fermo amministrativo, essendo funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell’Amministrazione finanziaria e valendo esso altresì come richiesta di pagamento a garanzia della quale si avvisa il contribuente che sarà iscritto il fermo in caso di inadempimento, sia atto del tutto idoneo ad interrompere la prescrizione, stante il suo contenuto informativo della pretesa tributaria;
-in tal senso la giurisprudenza di questa Corte è oramai del tutto consolidata (si vedano tra molte Cass. Sez. 6 5, Ordinanza n. 5469 del 25/02/2019 ma anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30734 del 29/10/2021);
-pertanto, i ricorsi riuniti vanno tutti rigettati;
-le spese seguono la soccombenza;
p.q.m.
riunisce i giudizi n. r.g. 14314/2025 e n. r.g. 14505/2021 nel presente giudizio n. r.g. 14181/2021 ex art. 335 c.p.c.; rigetta i ricorsi riuniti; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle parti controricorrenti che liquida in euro 5.900,00, oltre a spese prenotate a debito nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, e in euro 5.900,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge in favore del COMUNE DI ROMA CAPITALE.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto
della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2025.