Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5638 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5638 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
– controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento, n. 17 /01/2019, depositata l’undici marzo 2019. Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.La Commissione di secondo grado emetteva sentenza con cui, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione di primo grado, adìta per l’impugnazione di decreto tavolare del Tribunale di Rovereto, rigettava l’eccezione di prescrizione relativa all’unico credito, tra quelli portati nella cartella che aveva determinato il suddetto
PTR AVV PRESCRIZ
decreto di iscrizione ipotecaria, per il quale la prescrizione era stata riconosciuta in primo grado. Conseguentemente il contribuente propone ricorso in cassazione affidato a tre motivi, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Pregiudizialmente dev’essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, avendo l’RAGIONE_SOCIALE provveduto a notificare la sentenza impugnata in data 12 aprile 2019, mentre il ricorso stesso sarebbe stato spedito solo in data 26 luglio 2019.
Invero, come noto, affinché trovi applicazione il termine c.d. breve per impugnare, conseguente alla notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza, occorre che la parte che lo invoca dimostri l’avvenuta notificazione, attraverso la produzione RAGIONE_SOCIALE copia autentica RAGIONE_SOCIALE sentenza corredata dalla relata di notifica integrata, in caso di notifica a mezzo posta, dall’avviso di ricevimento RAGIONE_SOCIALE raccomandata (ex plurimis Cass. 07/12/2016, n. 25062). Nella specie la parte ricorrente contesta fermamente l’avvenuta notifica, mentre la parte controricorrente non produce l’indicata copia notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza.
Con il primo mezzo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per carenza RAGIONE_SOCIALE legitimatio ad processum dell’RAGIONE_SOCIALE in quanto costituita con ‘avvocato esterno’.
2.1. Il motivo è infondato. In quanto con l’espressione legitimatio ad processum (che invero significa capacità di stare in giudizio, come tale riconosciuta a tutte le persone fisiche munite RAGIONE_SOCIALE capacità d’agire nonché ai legali rappresentanti degli incapaci e dei soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, cfr. Cass. 16/12/2014, n. 26359) si voglia, come pare, alludere alla necessarietà RAGIONE_SOCIALE rappresentanza processuale dell’Avvocatura dello
stato ove sia in causa l’RAGIONE_SOCIALE, va sottolineato che
Per la difesa e la rappresentanza in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE, impregiudicata la generale facoltà di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione intervenuta con la stessa come ad essa riservati, potendo evitarla soltanto nelle ipotesi di conflitto oppure alle condizioni di cui art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè con apposita, motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza) oppure in caso di indisponibilità dell’Avvocatura erariale; quando, invece, la convenzione non riservi all’Avvocatura erariale la difesa e la rappresentanza in giudizio, non è richiesta l’adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro, da scegliere nel rispetto dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 dell’art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 e dei principi del codice dei contratti pubblici(Cass. 29/11/2019, n. 31241).
Definitivamente in tal senso, del resto, vale la disposizione interpretativa di cui all’art. 1, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193.
Nella specie la base convenzionale, cui allude la disposizione da ultimo citata e che fa riferimento al protocollo indicato nel precedente richiamato, esclude appunto la necessità del ricorso alla difesa erariale proprio per le liti innanzi alle commissioni tributarie.
Col secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 11, d.lgs. n. 546/1992, 1, comma 8, d.l. n. 193/2016 e 182, cod. proc. civ., per carenza dello jus postulandi in capo all’avvocato del libero foro con cui l’RAGIONE_SOCIALE si era costituita, in relazione a quanto dedotto al motivo precedente.
3 .1. Il rigetto del primo motivo determina l’assorbimento del secondo.
4 . Col terzo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2496, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in quanto erroneamente il giudice d’appello avrebbe affermato che il tributo non si era prescritto.
4.1. Anche tale motivo è infondato.
Come noto, la sentenza Cass. Sez. U. 17/11/2016, n. 23397, ha escluso l’applicabilità dell’art. 2953 cod. civ., portante termine decennale di prescrizione dell’ actio iudicati, ai casi di definitività di atti che non dipenda da passaggio in giudicato del titolo giudiziale. Con ciò, come esattamente osservato dal giudice d’appello, la pronuncia non ha affatto affermato il principio RAGIONE_SOCIALE prescrizione quinquennale per tutti i tributi, ma anzi ha ritenuto la rilevanza del termine prescrizionale previsto per i singoli titoli, e nella specie di quelli tributari, di quello previsto per la singola imposta portata dall’atto divenuto definitivo.
Da tanto discende che in caso di tributo erariale, poiché non è previsto alcun termine di prescrizione speciale, deve farsi applicazione di quello generale preveduto dall’art. 2946, cod. civ., in dieci anni.
In particolare, e fatte salve le speciali disposizioni, deve rammentarsi che l’obbligazione tributaria, caratterizzata dall’autonomia dei singoli periodi d’imposta, non può per tal verso assimilarsi a prestazione periodica, derivando infatti essa, anno per anno, da autonoma valutazione in ordine ai relativi presupposti.
5 . In definitiva il ricorso dev’essere respinto, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese che liquida in € 6.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024