Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24212 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24212 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 22163/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
-intimata – avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria n. 297/03/2023, depositata il 17.04.2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CGT di secondo grado della Liguria rigettava l’appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della CTP di Genova che aveva accolto il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avverso l’avviso di accertamento suppletivo e di rettifica prot. 32531/RU del 10/10/19,
Oggetto:
Dazi
emesso a seguito della revisione degli accertamenti relativi a diverse operazioni di importazione di banane, con i quali era stato revocato il riconoscimento dell’agevolazione daziaria derivante dall’impiego dei titoli TARGA_VEICOLO dei quali la contribuente era titolare ed erano stati recuperati i diritti doganali dovuti;
dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva, che:
-l’Ufficio aveva confuso l’istituto della interruzione della prescrizione (che implica il compimento di un’attività idonea a dimostrare la volontà di esercitare un diritto e dalla data in cui viene compiuta tale attività inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione) con quello della sua sospensione (che apre una ‘parentesi’ temporale in cui il termine di sospende, riprendendo a decorrere alla data di cessazione della causa della sospensione);
-l’RAGIONE_SOCIALE aveva sostenuto che la notificazione dei processi verbali di revisione e dei successivi avvisi di accertamento da parte dell’ufficio doganale di Roma 1, benchè annullati per incompetenza territoriale, realizzavano comunque un atto di costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 cod. civ., che aveva interrotto il termine di prescrizione e che il successivo giudizio nel quale detti atti erano stati impugnati aveva determinato la sospensione di detto termine ai sensi dell’art. 2945, comma 2, cod. civ. e dell’art. 221 del Reg. 2913/92;
-pur ammettendo che l’atto impugnato avesse interrotto il decorso del termine di prescrizione, non poteva affermarsi che il procedimento giudiziario, conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione n. 7975/2019, avesse sospeso detto termine;
la citata sentenza della Corte di Cassazione aveva ‘eliminato dal mondo giuridico gli atti emanati dalla incompetente Dogana di Roma, e conseguentemente al procedimento giudiziario conclusosi con l’annullamento degli stessi non può certo essere attribuita la capacità di
sospendere il termine di prescrizione triennale previsto dalla legge, che deve essere calcolato, come correttamente affermato dai Primi Giudici, dalla irrevocabilità dell’accertamento penale, ovvero dalla data del 24 febbraio 2014′ ;
l ‘A DM impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
il fallimento della RAGIONE_SOCIALE rimaneva intimato.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, l’ADM ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/0 falsa applicazione degli artt. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, 221, comma 4, del CDC e 84 del TULD, vigenti ratione temporis , per avere la CTR errato nel non riconoscere efficacia sospensiva al procedimento instaurato dalla contribuente, a seguito della proposizione del ricorso avverso il processo verbale di revisione dell’accertamento prot. 46084 del 25/06/2009 e del relativo avviso di rettifica dell’accertamento prot. 28986 del 03/05/2010, fino alla sentenza della Corte di Cassazione n. 7975/2019;
con il secondo motivo (erroneamente indicato come sesto), deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 21octies e 21nonies della l. n. 241 del 1990, per non avere la CTR riconosciuto la natura di atto di convalida al provvedimento impugnato, ritenendolo affetto da nullità insanabile ed assoluta, in quanto emesso da un ufficio doganale incompetente, laddove l’incompetenza è un vizio che rende l’atto annullabile e, quindi, efficace finchè non ne venga riconosciuta l’invalidità;
il primo motivo è fondato;
-l’art. 2943, comma 1, cod. civ. prevede che ‘La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo ‘;
-l’art. 2945, comma 2 cod. civ. , poi, dispone che ‘Se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell’articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio’ ;
la norma mira ad impedire il decorso del termine di prescrizione del diritto nelle more di un procedimento giurisdizionale, fino al giudicato, secondo il principio del cd. effetto interruttivo permanente, che rimane applicabile anche nell’ipotesi in cui la sentenza non decida nel merito, ma definisca eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale, come nel caso di inammissibilità della domanda (Cass. n. 23017 del 14/12/2012);
-l’unica deroga all’effetto interruttivo permanente della prescrizione è prevista dall’art. 2945, comma 3, cod. civ., per il caso di estinzione del processo e trova applicazione, per identità di “ratio”, anche nel caso di rinuncia alla domanda cui segua una sentenza di cessazione della materia del contendere, trattandosi di pronunzia inidonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (Cass. n. 23867 del 23/11/2015);
la previsione codicistica generale non contrasta con la specifica disciplina prevista, in materia doganale, dall’art. 221 par. 3 CDC, ma la completa; la predetta disposizione, infatti, si limita a statuire che ‘La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale. Detto termine è sospeso a partire dal momento sin cui è presentato un ricorso a norma dell’articolo 243 e per la durata del relativo procedimento’ ;
la CTR non ha fatto buon governo dei principi sopra indicati, avendo ritenuto inapplicabile l’effetto sospensivo del giudizio instaurato a seguito del ricorso proposto avverso il primo atto impositivo, in quanto questo era stato annullato per il vizio di incompetenza territoriale dell’Autorità doganale che lo aveva emesso;
-poiché l’effetto sospensivo viene meno solo in caso di dichiarazione di estinzione del processo, l’esito del giudizio, che ha comportato l’annullamento dell’atto impugnato, non ha influito sugli effetti dell’ interruzione della prescrizione, che si sono protratti fino al passaggio in giudicato della sentenza, avvenuto con la pronuncia di questa Corte n. 7975/2019;
-l’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo;
in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata, con riferimento al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 giugno 2024