Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26313 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26313 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20601/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, nonché dall’RAGIONE_SOCIALE ( già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , entrambe rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato
– ricorrenti –
CONTRO
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa per procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME del foro di Pordenone
-controricorrente – avverso la sentenza n. 85/3/2018 della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, depositata in data 19.4.2018, notificata in data 11.5.2018;
Atto di compensazione ex art. 28 ter d.p.r. 600/73 -cartelle di pagamento notificate al solo curatore fallimentare -deducibilità della prescrizione da parte del fallito tornato in bonis – condizioni.
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’adunanza camerale del 9.9.2025;
FATTI DI CAUSA
Vidoni NOME impugnava l’atto di compensazione ex art. 28 ter del d.p.r. n. 602/1973, notificatole dalla Equitalia Nord s.p.a., con il quale, a fronte di un credito di euro 92,01 derivante da una liquidazione operata dall’ente Inps, veniva proposta la compensazione del predetto importo con il maggior debito fiscale di euro 166.824,14, derivante da due cartelle di pagamento. Eccepiva l’illegittimità della compensazione, in quanto non aveva mai ricevuto le cartelle di pagamento menzionate nell’atto impugnato, il difetto di motivazione, la decadenza e la prescrizione e chiedeva altresì accertarsi il diritto al rimborso.
La C.T.P. di Pordenone respingeva il ricorso, ritenendo che le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate e non impugnate e rigettava le eccezioni di decadenza e prescrizione.
La C.T.R. del Friuli Venezia Giulia, adita dalla soccombente, accoglieva il gravame, rilevando che, per stessa ammissione dell’agente della riscossione, le cartelle di pagamento erano state notificate al solo curatore fallimentare negli anni 2000 e 2001 e non anche alla contribuente, la quale all’epoca era già stata dichiarata fallita dal Tribunale fallimentare di Pordenone. Gli enti resistenti non avevano dato prova della conoscenza delle cartelle di pagamento prima della notifica dell’atto impugnato, sicchè i relativi crediti dovevano ritenersi ormai prescritti.
Avverso la precitata sentenza l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione hanno proposto ricorso per cassazione, affidato un unico motivo.
COGNOME NOME resiste con controricorso.
Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 9.9.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo – rubricato « violazione o falsa applicazione degli articoli 2945 e 2943 c.c. e 94 l. fallimentare, anche nel relativo combinato disposto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c. » – le parti ricorrenti rimproverano alla C.T.R di non aver tenuto conto del fatto che la presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo interrompe la prescrizione del credito fatto valere, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, avvenuta nel caso di specie nel 2011 e ciò, secondo la Suprema Corte, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito e dunque, a fortiori , nei confronti del fallito. Il termine di prescrizione decennale non era pertanto maturato, in quanto aveva ricominciato a decorrere nel 2011, alla chiusura della procedura concorsuale, ed era stato tempestivamente interrotto con la notifica dell’atto impugnato nel 2014.
Il motivo è infondato.
1.1.Questa Corte ha più volte affermato (da ultimo, Cass. n. 10760/2024 e precedenti ivi richiamati) che l’ente che decida discrezionalmente di notificare la cartella di pagamento al solo curatore fallimentare non può, poi, giovarsi di tale notificazione nei confronti del fallito tornato in bonis , il quale, ove abbia ricevuto la notificazione di un atto successivo che abbia in tale cartella il presupposto, può contestare la validità e la fondatezza anche dell’atto prodromico, inidoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario nei suoi confronti.
1.2. Alla luce di tale condiviso principio, essendo incontroverso che nè l’ente impositore, nè l’agente della riscossione hanno dedotto e dimostrato che la contribuente fosse venuta a conoscenza delle cartelle di pagamento notificate al curatore fallimentare prima della notifica della proposta di compensazione di cui all’art. 28 ter del D.p.r. 602/73, per come si dà atto in sentenza, quest’ultima era legittimata a contestare la debenza delle somme iscritte a ruolo
mediante l’eccezione di prescrizione, correttamente accolta dal giudice del gravame.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
Poiché che risultano soccombenti parti processuali ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1 -quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna le parti ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in euro 5.600,00, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.9.2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)