Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 139 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 139 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
Cart. Pag. IRPEF 2001
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18008/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
Contro
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in INDIRIZZO.
-controricorrente –
Nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO.
-intimato –
Avverso la sentenza della CORTE di GIUSTIZIA TRIBUTARIA II° grado della CALABRIA n. 471/2024 depositata in data 15 febbraio 2024.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
In data 06.10.2022 l’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti della sig.ra NOME COGNOME la cartella di pagamento n. 03020220000871839000. La cartella traeva origine dalla sentenza della C.t.p. di Catanzaro n. 33/2009, la quale aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno d’imposta 2001.
Avverso la cartella di pagamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Catanzaro, lamentando l’asserita prescrizione dell’azione tributaria e l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE somme richieste; si costituivano anche l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Catanzaro, con sentenza n. 741/2023, accoglieva il ricorso della contribuente dichiarando preliminarmente, e contrariamente a quanto affermato dalla contribuente, che il credito avesse durata decennale, ma che nel caso di specie tale termine sarebbe in realtà spirato senza che vi fossero stati atti interruttivi della prescrizione.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.g.t. II° grado della Calabria; la contribuente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
La Corte adita, con sentenza depositata in data 15 febbraio 2024, rigettava l’appello dell’Ufficio.
Avverso tale pronuncia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., dell’art. 1 l. n. 742/1969, dell’art. 327
c.p.c. (le ultime due norme nella formulazione vigente al 22/01/2009), nonché dell’art. 68, comma 1, d.l. 18/2020 e dell’art. 12, comma 2, D.Lgs. 159/2015, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. II° grado, facendo malgoverno RAGIONE_SOCIALE disposizioni sopra richiamate, ha ritenuto prescritta la pretesa economica per cui è causa.
2. Il motivo è fondato.
La questione centrale attiene alla corretta individuazione del termine di prescrizione del credito erariale accertato con sentenza passata in giudicato e all’incidenza su di esso RAGIONE_SOCIALE disposizioni emergenziali in materia di sospensione dei termini.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il diritto alla riscossione di un tributo, quando la pretesa sia fondata su una sentenza passata in giudicato, è soggetto non più al termine di prescrizione proprio del singolo tributo, bensì all’ordinario termine decennale previsto dall’art. 2953 c.c. (c.d. actio iudicati ). Ciò in quanto il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l’atto impositivo originario e diviene la pronuncia giurisdizionale che, accertando il rapporto con valore di giudicato, ne ha confermato la legittimità.
2.1. In materia di crediti erariali la Suprema Corte a S.U. (Cass. 30/04/2024, n. 11676), si è pronunciata sulla questione relativa al termine di prescrizione richiamando due consolidati orientamenti della stessa.
2.1.1. Innanzitutto, la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve – eventualmente previsto in quello ordinario decennale di cui all’art. 2935 cod. civ. tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo mentre la cartella, avente natura di
atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Cass. S.U. 17/11/2016, n. 23397; Cass. 03/05/2019; 18/05/2018, n. 12200.
2.1.2 Inoltre, il credito erariale per la riscossione dell’imposta a seguito di accertamento definitivo è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4, cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. in quanto la prescrizione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e RAGIONE_SOCIALE relative obbligazioni non può considerarsi una prestazione periodica derivando il debito, anno per anno da una nuova e autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. 15/04/2019, n. 10549; Cass. 14/05/2018, n. 11624; Cass. 09/08/2016, n. 16713).
2.1.3. Si è dunque chiarito che i crediti erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente, mentre in materia di interessi e sanzioni giurisprudenza ormai consolidata ha affermato la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., per quanto riguarda gli interessi, e di cui all’art. 20 D. Lgs. n. 472/1997 per quanto riguarda le sanzioni.
2.2. Nella fattispecie in esame, l’errore della sentenza impugnata risiede nella determinazione del dies a quo da cui far decorrere tale termine atteso che la prescrizione decennale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e per calcolare tale momento, occorre fare riferimento alla disciplina processuale vigente ratione temporis . La sentenza della C.t.p. di Catanzaro n. 33/3/09 fu depositata il 22 gennaio 2009 ed il relativo giudizio era stato instaurato nel 2006, quindi prima dell’entrata in vigore della L. n. 69/2009, che ha ridotto il termine lungo per le impugnazioni da un anno a sei mesi. Pertanto, come correttamente rilevato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE ricorrente, trova applicazione l’art. 327 c.p.c. nella sua
formulazione anteriore alla riforma, che prevedeva un termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza per l’impugnazione. A tale termine annuale deve essere aggiunto il periodo di sospensione feriale dei termini, che all’epoca era di 46 giorni (dal 1° agosto al 15 settembre), ai sensi dell’art. 1 della L. n. 742/1969. Di conseguenza, la sentenza è passata in giudicato il 9 marzo 2010 in considerazione della data di deposito della sentenza (22 gennaio 2009), della scadenza del termine annuale (22 gennaio 2010 e dell’aggiunta della sospensione feriale di 46 giorni.
2.3. Nella fattispecie in esame, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado è incorsa nella violazione di legge laddove ha affermato che “la sentenza è divenuta definitiva il 22/01/2020” e che la prescrizione è spirata in pari data così confondendo la data di definitività della sentenza con la data di scadenza della prescrizione e, in ogni caso, omettendo di applicare correttamente la normativa sulla sospensione feriale dei termini processuali.
2.3. Orbene, una volta stabilito che il dies a quo della prescrizione decennale era il 9 marzo 2010, il termine sarebbe spirato il 9 marzo 2020; senonchè tale data è successiva all’8 marzo 2020, giorno di inizio del periodo di sospensione dei termini di versamento e RAGIONE_SOCIALE attività di riscossione previsto dall’art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020. Detta norma ha sospeso i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e ha espressamente richiamato l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015. Il comma 2 di tale articolo prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli agenti della riscossione, che scadono durante il periodo di sospensione, “sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. La pretesa creditoria, la cui prescrizione scadeva il 9 marzo 2020, rientrava pienamente nell’ambito di applicazione di tale normativa. Ne consegue che il termine di prescrizione è stato sospeso e prorogato e la notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 6
ottobre 2020, risulta pertanto tempestiva, essendo intervenuta prima della scadenza del termine prorogato al 31 dicembre 2022. L’argomentazione della controricorrente, secondo cui la sospensione non opererebbe per i crediti derivanti da sentenza in quanto “ordinaria obbligazione di pagamento”, è infondata, poiché la norma si riferisce esplicitamente all’attività degli agenti della riscossione e ai versamenti derivanti da “cartelle di pagamento”, senza distinguere la natura del titolo sottostante.
In conclusione, va accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME