Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26509 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26509 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Napoli, che ha indicato recapito EMAIL, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Cardito (NA);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , successore di RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore ;
-intimata –
avverso
la sentenza n. 9169, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 24.10.2017, e pubblicata il 2.11.2017; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE, cui è succeduta l’RAGIONE_SOCIALE, notificava a COGNOME NOME la comunicazione di
Oggetto: Irpef 2005
–
Iscrizione ipotecaria -Notifica atto presupposto
Prescrizione successiva
-Anche di interessi e sanzioni.
iscrizione ipotecaria n. 225/71111, fondata sulla cartella di pagamento n. 071 2009 00983422-23, avente ad oggetto il tributo dell’Irpef in relazione all’anno 2005, per un importo complessivo di Euro 61.424,84.
La contribuente impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecaria e l’atto presupposto, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, proponendo plurime censure, procedimentali e di merito, ed affermando tra l’altro l’omessa notificazione della prodromica cartella di pagamento nonché l’omessa notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. La CTP riteneva fondate le difese proposte dalla contribuente, perché non risultava provata dall’Incaricato per la riscossione la notificazione della prodromica cartella di pagamento e neppure l’istaurazione del contraddittorio, ritenendo assorbite le ulteriori questioni, inclusa la contestata prescrizione del credito tributario.
RAGIONE_SOCIALE spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, e produceva documentazione relativa alla notificazione della cartella esattoriale. Si costituiva la contribuente e contestava, tra l’altro, che l’Incaricato per la riscossione non aveva impugnato il capo della sentenza di primo grado con la quale la CTP ha affermato l’invalidità dell’iscrizione ipotecaria anche a causa della contestata omessa notifica della necessaria comunicazione preventiva (ric., p. 4). La CTR valutava che la notificazione della cartella risultava regolare, ed affermava che la prescrizione successiva alla notificazione della cartella ‘è materia di opposizione all’esecuzione’ (sent. CTR, p. III). In conseguenza il giudice dell’appello accoglieva il ricorso dell’Incaricato per la riscossione, e riaffermava la piena validità ed efficacia della iscrizione ipotecaria.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dalla CTR, affidandosi a tre motivi di
impugnazione. L’RAGIONE_SOCIALE ha ricevuto la notificazione del ricorso presso il suo difensore costituito in grado di appello, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la nullità della sentenza pronunciata dal giudice del gravame, in conseguenza della violazione degli artt. 36 e 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere la CTR pronunciato in materia di prescrizione quinquennale della pretesa tributaria, alla data di proposizione del ricorso in primo grado (‘24.7.2015’, ric., p. 6) anche a seguito della pretesa notificazione della cartella esattoriale (‘11.8.2009’, ibidem ).
Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., e dell’art. 20, terzo comma, del D.Lgs. n. 427 del 1997, per avere il giudice del gravame erroneamente dichiarato inammissibile l’eccezione di prescrizione quinquennale successiva, anche con riferimento a quanto preteso per sanzioni ed interessi.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente critica la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del Dpr n. 602 del 1973, dell’art. 60 del Dpr n. 600 del 1973 e dell’art. 139 cod. proc. civ., perché la CTR ha erroneamente ritenuto valida la notificazione della cartella di pagamento sebbene consegnata a mezzo messo notificatore al portiere, senza che siano riportate in relata le informazioni assunte, le ragioni della mancata consegna a soggetto abilitato a riceverla, e ritenendo il giudice del gravame irrilevante la consegna della raccomandata informativa a mezzo vettore postale privato.
I primi due strumenti di impugnazione, proposti in relazione ai profili della violazione di legge e della nullità della sentenza, contestano la pronuncia impugnata per aver ritenuto inammissibile la censura di maturata prescrizione quinquennale della pretesa tributaria, pure con riferimento ad interessi e sanzioni, anche a seguito della affermata regolare notificazione della cartella esattoriale, e per non avere in conseguenza pronunciato sul punto. I due motivi di ricorso rivelano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.
4.1. La CTR scrive che ‘per l’effetto devolutivo dell’appello devono essere esaminate le censure proposte in primo grado dal contribuente (prescrizione e decadenza) e assorbite dalla CTP, per essere dichiarate inammissibili essendo stato accertato che la cartella di pagamento è stata correttamente notificata e come tale è divenuta definitiva. La prescrizione successiva è peraltro materia di opposizione all’esecuzione e non può essere in questa proposta’ (sent. CTR, p. III).
4.2. Prescindendo dall’incertezza lessicale di cui all’ultima parte della pronuncia, la CTR ha quindi innanzitutto ritenuto inammissibile la contestazione della prescrizione del preteso credito tributario maturata prima della notificazione della cartella esattoriale.
4.2.1. In questa sede, però, la ricorrente domanda di valutare la statuizione del giudice dell’appello secondo cui risulta inammissibile, perché devoluta al giudice dell’opposizione all’esecuzione, la domanda di accertare l’avvenuta maturazione della prescrizione con riferimento al periodo successivo alla notificazione della cartella esattoriale, anche con riferimento a sanzioni ed interessi.
4.3. La valutazione espressa dalla CTR non può essere confermata, perché appartiene al giudice tributario la competenza
a pronunciare sulla prescrizione del credito fiscale maturata prima della notificazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria (cfr. Cass. sez. III, 2.8.2013, n. 18505).
Occorre peraltro aggiungere che l’iscrizione ipotecaria ha natura di atto interruttivo della prescrizione (cfr. Cass. sez. V, 6.8.2024, n. 22267). Pertanto, nel caso di specie, deve valutarsi se la prescrizione del credito fiscale sia maturata tra la data di notificazione della cartella di pagamento e quella della notificazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Il motivo di impugnazione risulta pertanto fondato e deve perciò essere accolto.
4.4. Completezza suggerisce quindi di ricordare che questa Corte regolatrice ha già avuto modo di ribadire che ‘il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell’ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all’art. 2946 c.c., mentre non opera l’estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi’, Cass. sez. V, 29.11.2023, n. 33213 (conf. Cass. sez. VI-V, 26.6.2020, n. 12740).
Non si è, inoltre, mancato di chiarire che ‘in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.’, Cass. sez. VI -V, 8.3.2022, n. 7486 (conf. Cass. sez. V, 24.1.2023, n. 2095).
Con il terzo motivo di ricorso la contribuente critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per aver erroneamente ritenuto valida la notificazione della cartella di pagamento sebbene consegnata a mezzo messo notificatore al portiere, senza che siano riportate nella relata le informazioni assunte, le ragioni della mancata consegna a soggetto abilitato a riceverla, e ritenendo irrilevante la consegna della raccomandata informativa a mezzo vettore postale privato.
5.1. In materia la CTR scrive che la notificazione della cartella esattoriale è stata regolarmente effettuata ‘a mezzo servizio postale pubblico al portiere della residenza del contribuente in data 11.9.2009’. Attesta quindi che la consegna è stata anche seguita dall’invio di raccomandata informativa, che comunque non era necessaria.
5.2. Replica il contribuente che la notificazione è stata invece effettuata a mezzo messo, e pertanto occorrevano adempimenti ulteriori.
In realtà il giudice del gravame si limita ad affermare apoditticamente che la notificazione della cartella di pagamento è intervenuta mediante spedizione postale diretta, ma non motiva le ragioni della propria valutazione.
Anche il terzo motivo di impugnazione appare allora fondato e deve essere perciò accolto.
6. Il ricorso proposto dalla contribuente risulta pertanto fondato e deve perciò essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché proceda a nuovo esame.
Se del caso, il giudice del rinvio provvederà anche ad esaminare le questioni proposte dalle parti ritenute assorbite, in ordine alle quali non siano maturate preclusioni.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto da COGNOME NOME , cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Napoli perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 25 settembre 2025.
Il Presidente est. NOME COGNOME