Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2814 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2814 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6 -20
25 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (pec: EMAIL);
Oggetto: Tributi -cartella di pagamento -intimazione di pagamento – prescrizione credito IVA
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3272/17/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del LAZIO, depositata in data 16/05/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione da parte di NOME COGNOME di un’intimazione di pagamento e della prodromica cartella di pagamento portante l’iscrizione a ruolo dell’IVA relativa all’anno d’imposta 1989 , la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva l’appello proposto dall’agente della riscossione avverso la sfavorevole sentenza di primo grado.
I giudici di appello, dopo aver dato atto della riassegnazione della causa, con decreto presidenziale del 29 febbraio 2024 «in seguito alla riconsegna RAGIONE_SOCIALE stesso da parte del giudice AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO », il quale « collocato in quiescenza in data 4 agosto 2022, è stato impossibilitato per motivi personali a redigere le motivazioni RAGIONE_SOCIALE sentenze » e della necessità della rimessione della causa sul ruolo nel rispetto del principio del contraddittorio, sostenevano che la cartella di pagamento era stata notificata in data 31 luglio 2002, che dalla copia dell’estratto di ruolo, sufficiente a fornire la prova del cr edito, risultava l’intervenuta interruzione del termine di prescrizione per effetto di notifica di un’intimazione in data 8 giugno 2007, come indicato sul predetto ruolo.
Avverso tale statuizione il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui replicava l’intimata con controricorso.
In esito alla proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380bis c.p.c., formulata in data 15/03/2025 in considerazione della manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, il ricorrente con istanza
del 20/05/2025 ha chiesto la decisione del ricorso e, quindi, ai sensi degli artt. 380bis e 380bis.1 c.p.c. è stata disposta la trattazione della causa per l’odierna camera di consiglio.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il terzo motivo di ricorso, che assume priorità logica, il ricorrente deduce la «Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 6 e 13, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (C.E.D.U.), dell’articolo 24, della Costituzione, degli articoli 3 5 e 36, D. Lgs. n.546/1992, in relazione all’articolo 360, comma 1, n.4, c.p.c., perché il giudizio di secondo grado è stato concluso dopo ben 4 anni dalla instaurazione e dopo 2 anni e 5 mesi dalla prima trattazione in Camera di consiglio del ricorso introduttivo e, soprattutto, è stato deciso all’esito dell’Udienza pubblica del 24 aprile 2024 dopo la celebrazione della Camera di consiglio del 21 settembre 2021, da parte della stessa Sezione (n.17) della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, dopo che la stessa Sezione aveva già deliberato la decisione in esito alla suddetta Camera di consiglio senza mai provvedere al deposito della relativa Sentenza».
Al riguardo, nella proposta di definizione accelerata del ricorso, si sostiene che nella specie «non si ravvisa alcun error in procedendo in quanto la CGTpremessa la ‘ riassegnazione del fascicolo con decreto del Presidente di questa Corte in data 29 febbraio 2024 in seguito alla riconsegna RAGIONE_SOCIALE stesso da parte del giudice AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO ‘, il quale ‘ collocato in quiescenza in data 4 agosto 2022, è stato impossibilitato per motivi personali a redigere le motivazioni RAGIONE_SOCIALE sentenze ‘ – ha precisato stante la necessità di rimettere la causa sul ruolo nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, che il Presidente di sezione aveva fissato la nuova udienza di trattazione in data 13 marzo 2024 con conseguente garanzia RAGIONE_SOCIALE
esigenze di imparzialità e rispetto del contraddittorio; quanto alla pur denunciata irragionevole durata del processo, in disparte la circostanza che l’intervallo di tempo tra l’incameramento della decisione nel 2021 e la rimessione sul ruolo è stato giustificato da una impossibilità del AVV_NOTAIO, collocato in quiescenza, a redigere per motivi personali la motivazione della sentenza, tale doglianza potrebbe essere fatta valere per ottenere una equa riparazione in sede civilistica ma non dà luogo ad una nullità del processo tributario».
Le conclusioni cui è pervenuto il consigliere delegato sono assolutamente condivisibili e, pertanto, il motivo va rigettato.
Venendo, quindi, al primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la «Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2946 c.c., dell’articolo 26, D.P.R. n.602/1973, e dell’articolo 19, comma 3, del D. Lgs. n.546/1992, in relazione all’articolo 360, comma 1, nn.3 e 4, c.p.c., perché la Sentenza impugnata è stata fondata sull’erroneo presupposto della rituale e valida notificazione, nei confronti del ricorrente, della Cartella di pagamento presupposta all’Intimazione di pagamento impugnata, nonostante avvenuta in aperta violazione della normativa vigente all’epoca della esecuzione del relativo procedimento notificatorio, giacché il relativo avviso risulta consegnato ad un indirizzo privo di numero civico ed a persona di cui non è stata specificata la qualifica, con la conseguenza che avrebbe dovuto affermarsi la nullità RAGIONE_SOCIALE stesso procedimento di riscossione e la sopravvenuta prescrizione/decadenza dell’Agente della riscossione dal diritto/potere di riscuotere -anche esecutivamente -le somme pretese a titolo di I.V.A. 1989, sanzioni ed interessi».
Con il secondo motivo di ricorso deduce la «Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., dell’articolo 26, D.P.R. n.602/1973, e dell’articolo 19, comma 3, del D. Lgs. n.546/1992, in relazione all’articolo 360, comma 1, n.5, c.p.c., giacché la Sentenza
gravata non ha valutato la circostanza della irrituale notificazione della suddetta Cartella di pagamento presupposta alla successiva Intimazione di pagamento, ovvero una circostanza di fatto che, ove correttamente valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda e, più precisamente, sull’eccezione (ritualmente svolta in primo e secondo grado) di prescrizione/decadenza dell’RAGIONE_SOCIALE -Riscossione dalla propria pretesa e di nullità del relativo procedimento di riscossione».
4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.
Con essi il ricorrente censura la statuizione d’appello per avere omesso di rilevare l’irregolarità della notifica dell’originaria cartella di pagamento omettendo però di censuare la statuizione con cui i giudici di appello hanno dato atto del l’intervenuta notifica di altra intimazione di pagamento effettuata in data 8 giugno 2002, ovvero antecedentemente a quella impugnata (notificata nel 2016) ed idonea ad interrompere la prescrizione.
Al riguardo deve ricordarsi che recentemente questa Corte (Cass. n. 6436/2025) ha affermato il condivisibile principio secondo cui «In tema di contenzioso tributario, l’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all’avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica».
In termini analoghi si è pronunciata Cass. n. 20476/2025 secondo cui «In tema di contenzioso tributario, l’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all’avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all’art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che,
ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell’anzidetto termine».
In buona sostanza, l’omessa l’impugnazione di uno degli atti tassativamente indicati nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (nella specie, l’intimazione di pagamento del 2007), prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione (l’intimazione del 201 6) preclude l’esame di ogni questione attinente al merito della pretesa erariale e dell’eventuale prescrizione maturatasi fino alla notifica del primo di tali atti, sia con riferimento all’imposta che ai relativi accessori (interessi e sanzioni), potendo la parte contribuente far valere con l’ impugnazione dell’ultimo atto soltanto vizi propri di quest’ultimo e vicende estintive del credito e degli eventuali accessori, successive ad esso, nella specie insussistenti relativamente alle imposte, il cui credito è sottoposto a prescrizione decennale, mentre di quello per interessi e sanzioni si dirà esaminando il successivo motivo.
Con il quarto motivo di ricorso deduce la «Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 20, D. Lgs. n. 472/1997, nonché dell’articolo 2948 c.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, n.3, c.p.c., in quanto la sentenza gravata ha fatto applicazione del termine di prescrizione decennale tanto ri spetto all’imposta, quanto rispetto alle relative sanzioni ed interessi portati dall’Intimazione di pagamento gravata in prime cure, rispetto ai quali il termine di prescrizione è di durata quinquennale, senza provvedere al relativo annullamento di tale parte della pretesa erariale».
Il motivo è ammissibile e fondato.
È ammissibile in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, non solo è specifico, ma non è neppure nuovo, come erroneamente eccepisce la controricorrente, in quanto il contribuente
con il ricorso di primo grado aveva sollevato la questione della prescrizione con riferimento all’intera pretesa erariale, senza alcuna distinzione tra imposta, interessi e sanzioni ed avendo, peraltro, specificamente fatto riferimento nell’originario rico rso, in atti allegato per autosufficienza, anche agli interessi e alle sanzioni.
Ciò precisato, osserva il Collegio che l ‘art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 stabilisce espressamente e molto chiaramente che « il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni ».
A sua volta, l’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. prevede altrettanto espressamente e chiaramente che « si prescrivono in cinque anni: gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi ».
Al riguardo questa Corte ha più volte ribadito che «il diritto alla riscossione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile», come nel caso di specie, «vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario», ma, ovviamente, nell’ipotesi di esistenza del giudicato (cfr. Cass., Sez. U., n. 25790 del 2009; conf. Cass. n. 5837 del 2011; Cass. n. 5577 del 2019, nonché Cass. n. 10549 del 2019, citata dalla ricorrente).
In materia di interessi dovuti per il ritardo nell’esazione dei tributi è stato, altresì, precisato che il relativo credito, integrando
un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. (Cass. n. 30901 del 2019; Cass. n. 14049 del 2006; v. anche Cass. n. 12740 del 2020, con riferimento al termine quinquennale di prescrizione sia RAGIONE_SOCIALE sanzioni che degli interessi).
Orbene, i giudici di appello non si sono attenuti ai predetti principi omettendo di rilevare che tra la data di notifica della prima intimazione di pagamento (8 giugno 2007) e la data del 4 maggio 2016, di notifica dell’intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, era ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione degli interessi e RAGIONE_SOCIALE sanzioni, sicché le stesse andavano espunte dalla pretesa erariale a decorrere dalla data dell’8 giugno 2007, essendo regolarmente maturati e dovuti nel periodo anteriore.
In estrema sintesi, va accolto il quarto motivo di ricorso, nei termini di cui si è detto, mentre vanno rigettati tutti gli altri. La sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di appello per il riesame della vicenda alla stregua dei principi sopra enunciati e per l’eventuale esame di questioni rimaste assorbite nonché per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il quarto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2025
Il Presidente
NOME COGNOME