Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26122 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26122 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30150/2018 R.G. proposto da:
Banca RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
DINIEGO DI RIMBORSO
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
–
contro
ricorrente
–
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, n. 1049/11/2018, depositata in data 12/3/2018; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 17 giugno 2025;
Fatti di causa
In data 19 settembre 1997, Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale Banca di Credito Cooperativo s.c.a.r.l., in liquidazione coatta amministrativa, presentò la dichiarazione dei redditi riferita al periodo di amministrazione straordinaria 1° gennaio 1995 -7 marzo 1997, nella quale erano esposti vari crediti d’imposta (euro 1.496.912,62 per Irpeg, euro 59.779,89 per imposta sul patrimonio netto, euro 231.387,67 per eccedenze di ritenute operate su interessi corrisposti a depositanti e correntisti).
La titolarità dei predetti crediti fa attualmente capo (fatto mai contestato dall’Agenzia delle Entrate) alla Banca Sella S.p.A. (d’ora in poi, anche ‘la contribuente’ ), a seguito di un atto di cessione alla Banca di Palermo S.p.A. che, successivamente, è stata incorporata in Banca Sella S.p.A.
Dopo che era decorso il termine di cui all’art. 36 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per la liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi ed il termine per l’attività di accertamento stabilito a norma dell’art. 43 , primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, la contribuente sollecitò il rimborso con istanza del 22 dicembre 2008, pervenuta all’amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre 2008.
Con provvedimento notificato in data 10 marzo 2011, l’Ufficio di Palermo, richiamando il principio espresso dalle SS.UU. con la sentenza n. 2687/2007, secondo cui il termine di prescrizione del diritto al rimborso di un credito d’imposta esposto in dichiarazione inizia a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione stessa, negò il diritto della contribuente al rimborso dei crediti in questione, essendo maturata nelle more la prescrizione estintiva decennale.
L’Agenzia, inoltre, escluse l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003, che impedisce all’amministrazione di far valere la prescrizione in relazione a domande di rimborso aventi ad oggetto eccedenze d’imposta risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997, essendo stata la dichiarazione che oggi viene in rilievo presentata il 19 settembre 1997. Impugnato il diniego di rimborso dinanzi alla C.T.P. di Palermo, quest’ultima rigettò il ricorso, con sentenza confermata dalla C.T.R.
Avverso la sentenza d’appello, la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
La trattazione della causa era stata rinviata a nuovo ruolo e, in seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 12284/24, è stata chiamata all’odierna adunanza camerale, in vista della quale la contribuente ha depositato memoria difensiva.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici di seconde cure hanno affermato che il termine ordinario di prescrizione decennale del diritto al rimborso di un credito d’imposta indicato in dichiarazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione medesima. La sentenza è in parte qua viziata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.,
nonché degli artt. 41, secondo comma, 42-bis e 44-bis, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 36-bis, primo comma, d.P.R. n. 600 citato , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , c.p.c.” , la contribuente censura l’impugnata sentenza per aver ritenuto che la prescrizione decennale del diritto al rimborso decorresse dal dies di presentazione della dichiarazione (19 settembre 1997), piuttosto che da llo spirare del termine stabilito dall’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per la liquidazione automatizzata della dichiarazione da parte dell’amministrazione finanziaria.
In particolare, afferma la contribuente che è incontroverso, in causa, che: la dichiarazione dei redditi a mezzo della quale è stato fatto valere il diritto di credito azionato in giudizio è stata presentata il 19 settembre 1997; l’istanza a mezzo della quale è stata sollecitata l’erogazione del rimborso è stata presentata dalla società il 22 dicembre 2008 ed è pervenuta all’amministrazione finanziaria il 31 dicembre 2008.
Orbene, essendo scaduto il termine ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (nella versione vigente ratione temporis ), per la liquidazione della dichiarazione, presentata il 19 settembre 1997, in data 31 dicembre 1998, l’istanza di rimborso, pervenuta il 31 dicembre 2008 avrebbe interrotto il termine decennale di prescrizione.
1.1. Il motivo è infondato.
Il Collegio reputa che non vi sia alcun motivo valido per discostarsi dall’insegnamento d i questa Corte che, a Sezioni Unite (n. 2687/2007), seguite poi da altre consonanti pronunce (Sez. 5, Sentenza n. 7706 del 27/03/2013, Rv. 626121 -01; Sez. 5, Sentenza n. 21734 del 15/10/2014, Rv. 632511 -01; Sez. 6 – 5, Sentenza n. 23506 del 04/11/2014, Rv. 633084 -01), ha statuito che qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di
decadenza previsto dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non occorrendo la presentazione di un’apposita istanza, in quanto l’Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria. La relativa azione è pertanto sottoposta all’ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incide il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell’art. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973.
2.Con il secondo motivo di ricorso, formulato in subordine, rubricato ‘Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003 per violazione dell’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui individua nel 30 giugno 1997, e non nel 31 ottobre 2002, la data che rileva al fine di escludere la possibilità per l’amministrazione finanziaria di far valere la prescrizione del diritto di credito esposto nella dichiarazione’ , la contribuente sollecita la Corte a sollevare l’incidente di costituzionalità dell’art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003, argomentando, quanto alla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, che, fissando quale limite temporale alla presentazione delle dichiarazioni contenenti domande di rimborso di crediti ‘ im muni’ all’eccezione di prescrizione il 30 giugno 1997, si sarebbe creata una disparità di trattamento con i soggetti che, presentando la dichiarazione dei redditi dalla quale emerge il diritto al rimborso in data successiva al 30 giugno 1997, sarebbero esposti all’eccezione di prescrizione dell’Agenzia delle Entrate .
In particolare, argomenta la contribuente, se l’ordinanza n. 112 del 2013 della Corte Costituzionale ha riconosciuto la non incostituzionalità della censurata disposizione legislativa sulla base dell’ esigenza di non discriminare coloro che avrebbero usufruito del condono fiscale (quali
debitori dell’erario) rispetto a quelli che, quali creditori di somme dovute a rimborso, pur avendo rappresentato correttamente i propri crediti, non erano stati soddisfatti, ne conseguirebbe che i limiti temporali posti per l’accesso al beneficio del condono (dichiarazioni che avrebbero dovuto essere presentate entro il 31 ottobre 2002) sarebbero dovuti valere anche con riferimento alle dichiarazioni a credito rese eccezionalmente ‘immuni’ all’eccezione di prescrizione dell’erario.
2.1. La questione di costituzionalità dell’art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003, posta dalla contribuente, è manifestamente infondata. Deve notarsi, infatti, che la data del 30 giugno 1997, con riferimento al periodo d’imposta 1996, indicata dal legislatore , non è stata scelta a caso.
Il d.lgs. n. 241 del 1997 aveva introdotto la regola del versamento unitario per le imposte dirette, per l’Iva, per i contributi dovuti all’Inps e per le altre somme spettanti allo Stato, alle Regioni e agli enti previdenziali, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate successivamente alla sua entrata in vigore nonché quella della compensazione tra crediti e debiti del contribuente relativi alle imposte e ai contributi del medesimo periodo d’imposta.
Ne deriva che, dopo l’entrata in vigore del citato d.lgs., i contribuenti non erano più ‘costretti’ a chiedere il rimborso delle eccedenze delle imposte versate, ma potevano compensare le stesse con i loro debiti erariali, sicché non avrebbe avuto alcun senso equiparare il termine per l’accesso al condono fiscale del 2002 con quello della presentazione delle dichiarazioni rappresentanti crediti da rimborso immuni all’eccezione di prescrizione spiegata dal fisco , visto che per le dichiarazioni presentate successivamente all’ entrata in vigore del d.lgs. n. 241 del 1997 i contribuenti potevano compensare i debiti fiscali con i crediti da rimborso eventualmente maturati.
In conseguenza alla manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, anche il secondo motivo è infondato, essendo stata presentata la dichiarazione de qua il 19/9/1997 (oltre il termine del 30/6/1997, previsto non irragionevolmente dall’art. 2, comma 58 della legge n. 350 del 2003) , e rappresentando essa un credito che si è prescritto ordinariamente il 19/9/2007.
3.In conclusione, il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna Banca Sella S.p.A. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro tredicimiladuecento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)