Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1019 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1019 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 26325-2021 proCOGNOME da:
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
Contro
NOME
– intimato –
nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE P_IVA, COMUNE DI BERNALDA , COMUNE DI CASTELLANETA, REGIONE DI
PUGLIA , CONSORZIO DI RAGIONE_SOCIALE BRANDANO E METAPONTO; E
-intimati – avverso la sentenza n. 866/2/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata P 08/03/2021; 1
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio no partecipata del 09/11/2022 dal AVV_NOTAIO.
Premesso che:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della senten in epigrafe denunciando violazione dell’art.112 c.p.c. per essersi la RAGIONE_SOCIALE ad esaminare la questione afferente all’intervenuta interruzione del temi prescrizione per effetto dell’iscrizione ipotecaria, ritenendo la stessa, infondata, assorbente, senza esaminare l’ulteriore profilo di censura soll dall’ente ed afferente alla inammissibilità della domanda spiegata in p grado dal Sig. COGNOMECOGNOME COGNOME che tutte le eccezioni di merito proposte av l’atto opCOGNOME dovevano essere proposte nel termine di 60 giorni dalla not RAGIONE_SOCIALE cartelle preliminari all’intimazione di cui si discute”;
il contribuente, COGNOME NOME, è rimasto intimato; e 0 GLYPH cow,c, a-gru considerato che: 14
la CTR ha dato conto del fatto che l’atto impugnato -l’intimazion pagamento notificata al contribuente il 13.10.2015- era basata su 18 carte ha richiamato quanto affermato dalla commissione provinciale ossia precisamente, che vi era prova della avvenuta notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle “in nel ricorso con i n.2,3,4”, che la cartella “n.5” era stata p la “parte di debito non sgravato” e che “per le altre 14 cartelle”, in ass prova della relativa notifica, l’intimazione doveva essere annullata. La C poi dichiarato prescritti i crediti portati nelle cartelle “2,3, e 4” trascorsi oltre dieci anni tra la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle e la no intimazione di pagamento senza che potesse annettersi alcun effett interruttivo della prescrizione alla iscrizione ipotecaria eseguita medio t a garanzia di quei crediti;
ciò COGNOME, il motivo di ricorso risulta essere inammissibile perché sconn dal contenuto della sentenza. La ricorrente sostiene che la Ctr avrebbe vio l’art. 112 c.p.c. perché si sarebbe limitata “ad esaminare la questione aff all’intervenuta interruzione del temine di prescrizione per effetto dell’i ipotecaria”, laddove invece avrebbe dovuto “esaminare l’ulteriore profi censura sollevata dall’ente ed afferente alla inammissibilità della dom spiegata in primo grado dal Sig. COGNOMECOGNOME COGNOME che tutte le eccezioni di proposte avverso l’atto opCOGNOME dovevano essere proposte nel termine di 6 giorni dalla notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle preliminari all’intimazione di cui si
realtà la CTR, mediante il richiamo alle affermazioni della CTP, ha 14 cartelle fossero state notificate dacché l’annullamento dell’in pagamento per quanto riferita a quelle cartelle; ha affermato che la era stata oggetto di parziale sgravio ed era stata per il residuo sostanzialmente dicendo che ogni questione inerente a tale ca superata, ed ha poi deciso dei crediti portati dalle tre cart (indicate dalla CTR come cartelle “2, 3, e 4” dell’originario ricor detti crediti prescritti in riferimento al tempo trascorso dopo la n riferimento ad una eccezione diversa e assorbente rispetto a “eccezione di merito” da proporsi, da parte del contribuente, “nel t giorni dalla notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle”;
3.non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che il contribuent intimato;
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma comma 1 quater del d.P.R. n. 115/200 della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell n ./q · J dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13i GLYPH olotAilì ^ 9 –
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre 2022, sv modalità da remoto.