Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18885 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18885 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31965/2020 R.G., proposto
DA
COGNOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Lanciano (CH), elettivamente domiciliato presso l’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Agenzia delle Entrate RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato di Gestione pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domicilia (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL );
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara il 28 febbraio 2020, n. 155/07/2020;
PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PRESCRIZIONE GIUDICATO CIVILE
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 maggio 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara il 28 febbraio 2020, n. 155/07/2020, che, in controversia su impugnazione di avviso di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_DOCUMENTO da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, in qualità di agente della riscossione per la Provincia di Chieti, nei confronti del medesimo, in dipendenza di varie cartelle di pagamento per tributi erariali e locali, per l’importo complessivo di € 67.399,26, ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti dell’ Agenzia delle Entrate -Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti il 12 settembre 2018, n. 313/02/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure -che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario del contribuente per la raggiunta prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento -sul rilievo che sia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che le prodromiche cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate al contribuente, con la conseguenza che i crediti tributari non si erano estinti per prescrizione decennale.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
1.1 Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere per i crediti fino ad € 1.000,00 ex art. 4 del d.l. 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, essendo state oggetto le relative cartelle di pagamento di discarico amministrativo.
1.2 C ome è noto, l’art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, prevede che: « I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili ».
In seguito, l’art. 1, commi 222, 227 e 229, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha esteso il suddetto beneficio ai carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2015, ma ha dettato una disciplina differenziata, da un lato, per i crediti delle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici previdenziali, per i quali l’annullamento automatico opera anche per il capitale, e, dall’altro lato, per i crediti degli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (comprensivi degli enti locali), per i quali l’annullamento automatico opera soltanto per gli accessori, sempre che questi ultimi enti non abbiano stabilito l’inapplicabilità di tale annullamento entro il 31 gennaio 2023. Difatti, è stato disposto che: « 222. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale,
interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, a ncorché compresi nelle definizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificaz ioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. (…) 227. Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanz ioni e di interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti. (…) 229. Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente
per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali ».
1.3 Nella specie, i debiti in esame -posto che la verifica dell’importo condonabile deve essere riferita all’ammontare dei singoli carichi, che sono scissi in base alle diverse causali -rientrano nello stralcio, giacché il valore di ciascuno è inferiore al limite legale di € 1.000,00; inoltre, i carichi sono stati affidati all’agente della riscossione entro i termini previsti dalla medesima disposizione; infatti, la riscossione coattiva può, come è noto, avvenire mediante: a) la formazione di un ruolo esecutivo e la conseguente emissione di una cartella di pagamento tramite l’agente della riscossione; b) l’emissione di un’ingiunzione di pagamento da parte dell’ente impositore; c) l’emissione di un’ingiunzione di pagamento tramite un concessionario abilitato; tuttavia, la menzionata disposizione fa riferimento ai « singoli carichi affidati agli agenti della riscossione », a prescindere cioè dalla data in cui effettivamente questi ultimi provvedono alla emissione della cartella di pagamento o alla emissione della ingiunzione di pagamento (Cass., Sez. 5^, 14 novembre 2019, n. 29653)
1.4 S econdo l’orientamento di questa Corte, l’annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dei debiti tributari inferiori ad € 1.000,00, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010,
opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell’ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2019, n. 15471; Cass., Sez. Trib., 27 settembre 2022, n. 28069; Cass., Sez. Trib., 12 dicembre 2022, n. 36234; Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2023, n. 6102; Cass., Sez. Trib., 29 ottobre 2024, n. 27947; Cass., Sez. Trib., 20 marzo 2025, n. 7493).
1.5 Pertanto, le pretese impositive elencate alla pagina 3 del controricorso rientrano, per natura, ammontare e risalenza, nell’ambito operativo della citata disposizione, il che impone – e lo avrebbe imposto anche d’ufficio – di dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alle pretese portate dalle suindicate cartelle di pagamento, in quanto riferite a debiti tributari annullati ex lege .
1.6 Su tale premessa, il ricorso viene ad essere limitato al sindacato dei crediti portati dalle cartelle n. NUMERO_CARTA (per il residuo) e n. NUMERO_CARTA (per il residuo).
Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., giacché « la CTR (…), nel motivare il rigetto dell’appello, si è limitata ad affermare che: ‘…. l’appello va rigettato poiché l’iscrizione ipotecaria si fondava su cartelle di pagamento ritualmente notificate, così come erano state notificate al contribuente le intimazioni di pagamento. Al COGNOME, inoltre, era stata notificata anche la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria’ ( sic pag. 3, righe da 1 a 5 dei Motivi della decisione doc. 1 allegato al presente Ricorso) ».
Per cui: « La CTR, quindi, si è limitata ad affermare acriticamente che le cartelle sono state ‘ritualmente notificate’ ( sic ut supra ) astenendosi dal riferirsi e/o dall’identificare e/o dal richiamare i documenti in atti effettivamente comprovanti l’affermata ‘avvenuta rituale notifica’ ( sic ut supra ) al ricorrente degli atti interruttivi della prescrizione e, altresì, omettendo qualunque motivazione e/o declaratoria circa pag. 6 a 13 l’eccepita richiesta di accertamento e dichiarazione di intervenuta prescrizione dei diversi crediti di diversa natura oggetto di impugnazione ».
2.1 Il predetto motivo è infondato.
2.2 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: « (…) deve contenere: (…) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (…) ».
Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto
nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
In particolare, poi, il vizio di motivazione contraddittoria o perplessa è rinvenibile soltanto in presenza di un contrasto insanabile ed inconciliabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 17 agosto 2020, n. 17196; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 26
novembre 2021, n. 36831; Cass., Sez. 6^-5, 14 dicembre 2021, n. 39885; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, nn. 13214, 13215 e 13220; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25079; Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2024, n. 23530).
2.3 Nella specie, però, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logica giuridica, co ntenendo un’adeguata e sensata illustrazione delle ragioni sottese al rigetto dell’appello . Invero, per quanto sintetica e stringata, la motivazione è idonea a giustificare il rigetto dell’appello anche in relazione all’incompiuta prescrizione, essendosi dato atto che « (…) non può revocarsi in dubbio circa il termine di prescrizione decennale, trattandosi di tributi erariali non periodici ».
Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza per error in procedendo , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., giacché: « La sentenza ivi impugnata si evidenzia nulla – in applicazione dell’art. 360 c.p.c c. 1 n. 4 con riguardo all’art. 112 c.p.c. – sul presupposto che la CTR ha omesso di esaminare e di pronunciarsi in merito alla azione di disconoscimento ex art. 2719 c.c. e 215 c.p.c. spiegata dall’odierno ricorrente in relazione alla documentazione versata in atti dalla AER (con particolare riferimento agli avvisi di ricevimento delle assunte notificazioni degli atti interruttivi) nel giudizio di primo grado (…) ».
3.1 Il predetto motivo è infondato.
3.2 L’eccezione deve considerarsi tacitamente respinta, anche alla luce della sua generica ed indeterminata formulazione (quale riportata alla pagina 7 del ricorso, in ossequio al canone di autosufficienza: « (…) spiega, fin d’ora, formale azione di disconoscimento ex art. 2719 c.c. e 215 c.p.c. della documentazione allegata dalla parte avversa con particolare
riferimento alle eventuali copie di relate di notifiche ovvero avvisi di ricevimento postali relativi ad atti che si assumono notificati e/o recapitati »), in applicazione del principio per cui qualora l’agente della riscossione si limiti a produrre in giudizio la copia fotostatica della relata di notifica per ciascuna cartella di pagamento (in corrispondenza al relativo avviso di intimazione), senza che il contribuente ne abbia contestato la conformità all’originale ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., la pro va della notificazione delle cartelle di pagamento può considerarsi assolta sulla base della trascrizione in ogni relata del numero identificativo della rispettiva cartella di pagamento, essendo superflua a tal fine la produzione in giudizio degli originali; laddove, invece, l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., il giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. Sez. 6^- 3, 11 ottobre 2017 n. 23902; Cass., Sez. 5^, 26 ottobre 2020, n. 23426; Cass., Sez. 6^-Lav., 20 dicembre 2022, n. 32790; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33135; Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2024, n. 32808; Cass., Sez. Trib., 2 aprile 2025, n. 8694).
3.3 In ogni caso, vanno ricordati i principi di diritto enunciati da questa Corte, cui va data continuità, in ordine ai presupposti ed agli effetti del disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotografiche o fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ.; in particolare, in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass., Sez. 2^, 30 dicembre 2009, n. 28096; Cass. Sez. 1^, 7 giugno 2013, n. 14416; Cass., Sez. 3^, 3 aprile 2014, n. 7775, la quale specifica, altresì, che la suddetta contestazione va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale; vedasi anche Cass., Sez. 3^, 21 giugno 2016, n. 12730, con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall’agente della riscossione);
Quindi, perché possa aversi disconoscimento idoneo, è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che – pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari – evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all’originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento
dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive; il disconoscimento deve, quindi, a titolo esemplificativo, contenere l’indicazione delle parti il cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all’originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale: Nella specie, a ben vedere, non risulta che il contribuente abbia contestato nei termini delineati la conformità delle copie fotostatiche agli originali delle relate di notifica o degli avvisi di ricevimento; peraltro, il contribuente non ha assolto all’onere di articolare il motivo in esame mediante una dettagliata indicazione delle difformità riscontrate nelle copie fotostatiche rispetto agli originali; ne deriva , secondo l’accertamento fattone dal giudice di appello, che la produzione delle copie fotostatiche delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento era sufficiente comprovare la notifica delle cartelle di pagamento, in difetto di un rituale disconoscimento della conformità agli originali.
Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., giacché: « La CTR è incorsa nella violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2948 c.c., comma 1, n. 4, 2946 c.c. nonché dell’art. 5, comma 51 del D.L. n. 953/1982 (convertito, con modificazioni, dalla L. n.53/1983 e modificato dall’art. 3 del D.L. n.2/1986, conver tito, con modificazione dalla L. 60/1986) e dell’art. 20, comma 3 del D.lgs. n.472/1997) per avere ritenuto applicabile per tutti i diversi crediti oggetto di esazione nonché per le relative sanzioni ed interessi, il termine di prescrizione ordinario in
luogo di quello più breve previsto ex lege . Laddove, i crediti portati dalle cartelle di pagamento riguardavano anche tasse automobilistiche, diritti annuali camerali e canoni di abbonamento radiotelevisivo ».
4.1 Il predetto motivo è fondato.
4.2 La sentenza impugnata ha lapidariamente affermato che le cartelle di pagamento concernevano crediti per tributi erariali a carattere non periodico, per cui il termine di prescrizione era decennale (« Inoltre non può revocarsi in dubbio circa il termine di prescrizione decennale, trattandosi di tributi erariali non periodici (…) »).
4.3 Ora, il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. ” conversione ” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via; pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., Sez. Un., 17 novembre
2016, n. 23397); in successive pronunce, questa Corte ha ribadito che, in tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la c.d. ” conversione ” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. (Cass., Sez. 6^-5, 3 maggio 2019, n. 11760); tuttavia, deve rilevarsi che i diversi tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la legge non prevede termini prescrizionali differenti; con riferimento ad IRPEF, IRES, IRAP ed IVA, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un’espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (art. 2946 cod. civ.) e non nel più breve termine quinquennale (art. 2948, n. 4, cod. civ.), non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (tra le tante: Cass. Sez. 6^-5, 11 maggio 2018, n. 11555; Cass., Sez. 6^-5, 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2019, n. 10547; Cass., Sez. 6^- 5, 26 giugno 2020, n. 12740; Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8500; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14346; Cass., Sez. 6^-5, 6 luglio 2021, n. 19106; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021, n. 20638; Cass., Sez. 6^5, 20 maggio 2022, n. 16395; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33213; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2024, n. 20906; Cass., Sez. Trib., 11 maggio 2025, n. 12509).
Si rammenta, poi, che, in tema di tasse automobilistiche regionali, l’iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva sono sottoposte al termine
previsto dall’art. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 febbraio 1983, n. 53, e la prescrizione triennale del credito erariale inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell’atto presupposto, in ossequio al principio generale per il quale il decorso della prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ. (da ultima: Cass., Sez. Trib., 2 agosto 2024, n. 21915).
Tale principio va esteso anche al canone di abbonamento radiotelevisivo di cui al r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, in assenza di una specifica disposizione relativamente al termine di prescrizione, idonea a derogare la previsione generale di cui all’art. 2946 cod.civ. (Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33213).
Parimenti, il diritto camerale, disciplinato dall’art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e finalizzato al finanziamento ordinario delle Camere di Commercio, va versato con cadenza annuale ed è, pertanto, assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un’obbligazione periodica o di durata, che soggiace conseguentemente all’applicazione dell’art. 2948, n. 4), cod. civ., e quindi alla prescrizione quinquennale (Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2022, n. 22897)
Aggiungasi che la prescrizione per interessi moratori e sanzioni amministrative è quella quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4 ), cod. civ., per quanto riguarda i primi, e di cui all’art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per quanto riguarda le seconde. Con particolare riferimento agli interessi moratori, essi sono, infatti, regolati -secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte – da una norma di diritto comune, quale l’art. 2948, n. 4 ), cod. civ., secondo cui
l’obbligazione relativa riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30901; Cass., Sez. 5^, 10 luglio 2020, n. 20955; Cass., Sez. 5^, 15 ottobre 2020, n. 22351; Cass., Sez. 5^, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez. 6^-5, 24 gennaio 2022, n. 1980; Cass., Sez. 6^-Trib., 14 settembre 2022, n. 27055; Cass., Sez. Trib., 9 giugno 2023, n. 16415; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 32256; Cass., Sez. Trib., 13 giugno 2025, n. 15864). Quanto alle sanzioni amministrative, la più recente giurisprudenza di legittimità ha sancito che gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l’obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall’art. 2948, n. 4), cod. civ., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell’obbligazione principale (Cass., Sez. Trib., 24 gennaio 2023, n. 2095; Cass., Sez. Trib., 13 giugno 2025, n. 15864).
4.4 Nella specie, quindi, il giudice di appello non si è conformato a tali principi, avendo fatto indiscriminata applicazione della prescrizione decennale senza distinguere il regime vigente in base al diverso ed autonomo titolo di ciascuno dei crediti portati dalle cartelle di pagamento. Per cui, tale accertamento è demandato al giudice del rinvio.
Con il quarto motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod.
proc. civ., giacché « la CTR ha omesso di esaminare e valutare -ai fini dell’accertamento della effettiva inesistenza di alcun valido atto interruttivo dell’eccepita prescrizione – le risultanze della Sentenza della Corte di Appello de L’Aquila n.520 del 11/07/2019 (passata in giudicato!) la quale – nel definire, per competenza di materia, il connesso giudizio civile tra le medesime parti avente ad oggetto l’impugnazione del medesimo atto e nell’accogliere la medesima eccezione di prescrizione spiegata dall ‘odierno ricorrente in relazione ai richiesti crediti di natura previdenziale -ha affermato come di seguito si trascrive : ‘…..il deposito dell’avviso di ricevimento non da contezza della effettiva notifica di una intimazione di pagamento contenente il termine ad adempiere….omissis…nello specifico, poi, è stata contestata anche la correlazione della intimazione con le cartelle oggetto del presente giudizio, senza che l’Agenzia delle Entrate Riscossione provvedesse a depositare i relativi atti in originale’ (sic) e che, quindi, deve ritenersi ‘MANCATA LA PROVA DELLA COMUNICAZIONE DI INTIMAZIONE DI PAGAMENTO NEL 2010, CHE TRAVOLGE L’EVENTUALE AVVENUTA NOTIFICA DI UNA INTIMAZIONE NEL 2014 OVVERO DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA DEL 2015, PERCHÉ AVVENUTE QUANDO, ORMAI, SI ERA CONCLUSA LA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE RISPETTO ALLA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO’ (sic pag. 3 da riga 16 a 27 della sentenza allegata al num. 2 delle Memorie illustrative ex art. 32 Dlgs. 546/92 fascicolo del giudizio di appello Avv. COGNOME » (pagina 12 del ricorso).
5.1 Il predetto motivo è inammissibile.
5.2 Come si è detto, il ricorrente ha eccepito la formazione del giudicato esterno in corso di causa sulla sentenza depositata dalla Corte di Appello di L’Aquila l’11 luglio 2019, n. 520.
5.3 Tuttavia, il mezzo non contiene alcuna trascrizione (se non nella forma del breve stralcio sopra riportato) del richiamato giudicato, non bastando il generico rinvio alla documentazione annessa al fascicolo di parte nel giudizio di merito o di legittimità. Per cui, non risulta possibile al collegio verificarne la pertinenza al thema decidendum , tenendo anche conto della sua provenienza da un giudice ordinario.
5.4 Peraltro, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, il parallelo giudizio civile tra le medesime parti aveva « ad oggetto l’impugnazione del medesimo atto » ed aveva accolto « la medesima eccezione di prescrizione spiegata dall’odierno ricorrente in relazione ai richiesti crediti di natura previdenziale », apparendo evidente ictu oculi l’eterogeneità della causa petendi e del petitum rispetto al giudizio tributario. In ogni caso, non è dimostrato che il giudicato civile si riferisse proprio all ‘ avviso di iscrizione ipotecaria in contestazione.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, ferma la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in relazione ai crediti portati dalle cartelle di pagamento per importo inferiore ad € 1.000,00, valutandosi la fondatezza del terzo motivo e l’ infondatezza/inammissibilità dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo ai crediti portati dalle cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA (in parte), n. NUMERO_CARTA (in parte), n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA; accoglie il terzo motivo e rigetta i restanti motivi con riguardo ai crediti portati dalle cartelle n. n. NUMERO_CARTAper il residuo) e n. NUMERO_CARTAper il residuo); cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 28 maggio