Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32195 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32195 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11815/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE, rappresentato e difeso dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO n. 4450/2018 depositata il 22/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 9 dicembre 2014 NOME COGNOME adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Milano per l’annullamento delle
TABLE
06820080007385703000 e 06820100474528911000, di cui aveva opposto il relativo estratto di ruolo.
1.1. A fondamento RAGIONE_SOCIALE domanda, parte ricorrente eccepiva la mancata notifica delle cartelle esattoriali, chiedendo, ai fini probatori, il deposito in giudizio degli atti in originale nonché l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE notifica a mezzo posta e l’intervenuta pre scrizione quinquennale delle pretese iscritte a ruolo.
1.2. Si costituiva in giudizio l’Agente RAGIONE_SOCIALE riscossione, producendo la documentazione idonea a provare la regolare notifica di tutte cartelle esattoriali opposte, in tal guisa eccependo l’inammissibilità del ricorso.
Con sentenza n. 4195/47/2016, la CTP di Milano, dichiarava l’inammissibilità del ricorso per tardività, rilevando la regolare notificazione delle cartelle esattoriali prodromiche.
L’appello RAGIONE_SOCIALE contribuente veniva rigettato dalla CTR RAGIONE_SOCIALE Lombardia con sentenza n. 4450/09/2018, depositata il 22/10/2018, sul presupposto RAGIONE_SOCIALE regolare notificazione delle cartelle esattoriali in esame, sottolineandosi che: «il potere certificativo, e in questo caso quello del Concessionario, è il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso. Non risulta al riguardo alcuna querela nei confronti del Concessionario, o di altri coinvolti nel procedimento notificatorio».
3.1. I giudici territoriali rilevavano, poi, l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE doglianza in ordine all’omesso invio di raccomandata informativa dell’avvenuta notifica a persona diversa dal destinatario, trattandosi di questione nuova, evidenziando, altresì, il difet to di autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, qualora risulti correttamente notificata la relativa cartella esattoriale;
infine riteneva infondata l’eccezione di prescrizione del contribuente, per mancato decorso del termine di prescrizione decennale.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, la contribuente cui ha resistito AdER.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli artt. 2697, 2702, 2714, 2719, 2724 e 2725 c.c., 214 e ss. c.p.c. nonché dell’art. 22, commi 4 e 5, d.lgs. 435/1992, per aver la CTR erroneamente ritenuto generico il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE documentazione prodotta soltanto in copia dall’Agente RAGIONE_SOCIALE Riscossione.
Con il terzo motivo ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 137, 138, 139, 140, 143 e 149 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, 60 d.P.R. n. 600/1973 e 7, ultimo comma, RAGIONE_SOCIALE legge n. 890/1982, assumendo che, se il plico non viene consegnato al destinatario, occorre la spedizione e ricezione RAGIONE_SOCIALE cd. raccomandata informativa (CAN) da inviare al contribuente, dilungandosi, poi, sulla dedotta omessa prova delle notifiche delle cartelle, stante la loro produzione in copia non munite di attestazione di autenticità ed il deposito, altresì, di copie di relate di notifica disgiunte dell’atto notificato senza possibilità di stabilire un collegamento tra gli atti.
Con il quarto motivo ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., per apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione, ritenuta assolutamente carente, generica le questioni dedotte dall’appellante, formulata in
e priva di riferimento al termini di mera adesione alla sentenza appellata.
Con il quinto motivo, ex art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., ha lamentato la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in quanto i giudici di secondo grado non avevano valutato adeguatamente i fatti e i documenti
posti a fondamento delle domande, contestando la circostanza che i giudici di appello non avrebbero spiegato le ragioni per cui avevano ritenuto corretto l’iter notificatorio posto in essere dall’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione.
Con il sesto motivo ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 62, comma 1, d.lgs. 546/1992 nonché dell’art. 24 Cost. assumendo che i giudici di appello avevano omesso di considerare che i crediti in oggetto, non sanciti da sentenze passate in giudicato, erano da considerarsi prescritti per il decorso del termine quinquennale.
I primi due motivi vanno disattesi.
7.1. Tali motivi, fra loro connessi, sono da ritenere (entrambi) inammissibili per difetto di autosufficienza e, per quel che è dato desumere dal contenuto del ricorso e RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, anche infondati.
L’istante, infatti, pur deducendo di aver formulato formale disconoscimento, ha poi omesso di chiarire in che termini detto disconoscimento era stato articolato.
Ora, il rigetto dell’appello, basato sulla notifica delle cartelle di pagamento, ha comportato l’implicita reiezione del predetto disconoscimento per sua genericità, genericità univocamente confermata dalla circostanza dedotta dalla parte controricorrente secondo nel giudizio di primo grado, l’Agente RAGIONE_SOCIALE Riscossione aveva prodotto non relate, ma avvisi di ricevimento, avendo proceduto alla notificazione delle cartelle di pagamento secondo il procedimento di cui all’art. 26. d.P.R. 602/1973.
Già per tale ragione, il disconoscimento, riferito a non meglio precisate ‘relate di notifica’, non sembra soddisfare i criteri di precisione richiesti da codesta Suprema Corte ai fini e per gli effetti di cui all’art. 2719 c.c.
Le censure proposte, pervero, non si fanno carico di contestare tale implicita (quanto chiara) valutazione, prescindendo da ogni indicazione (imprescindibile ai fini RAGIONE_SOCIALE verifica RAGIONE_SOCIALE ammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura) su come il predetto disconoscimento sia stato operato.
Profilo questo tanto più esigibile, quanto rilevante, ove si consideri che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, se l’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione produce in giudizio una copia fotostatica RAGIONE_SOCIALE relata di notifica o dell’avviso di ricevimento, il contribuente che intende contestarne la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 2719 c.c., ha l’onere di specificare le ragioni dell’asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento tramite clausole di stile e generiche od onnicomprensive, occorrendo, piuttosto, che sia operato -a pena di inefficacia -in modo chiaro e circostanziato attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (cfr., tra le tante, da ultimo, Cass. Sez. T., 1° aprile 2025, n. 8604 e Cass. Sez. T., 5 gennaio 2025, n. 134, che richiama Cass. 30 ottobre 2018, n. 27633).
Quanto all’onere di contestazione RAGIONE_SOCIALE conformità RAGIONE_SOCIALE copia fotostatica all’originale, lo stesso, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi RAGIONE_SOCIALE negazione RAGIONE_SOCIALE genuinità RAGIONE_SOCIALE copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. n. 28096 del 30/12/2009; Cass. n. 14416 del 07/06/2013). Più specificamente, deve essere sottolineato che la menzionata contestazione «va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale» (Cass. n. 7775 del 03/04/2014; conf. Cass. n. 29993 del 13/12/2017; Cass. n. 27633 del 30/10/2018; con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall’Agente RAGIONE_SOCIALE riscossione si vedano anche Cass. n. 12730 del 21/06/2016; Cass. n. 16557 del 20/06/2019; Cass. n.
14279 del 25/05/2021; Cass. n. 40750 del 20/12/2021; Cass. n. 24616 del 2024).
Tutte le superiori considerazioni rendono, all’evidenza, prive di fondamento alcuno le suddette censure.
Il terzo motivo è da ritenere inammissibile.
In tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica RAGIONE_SOCIALE fondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., 30 novembre 2018, n. 31038 cit.; da ultimo v. in tema Cass. 9 marzo 2025, n. 6288).
Con riferimento alla notifica degli atti è stato, pure, precisato che in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di specificità del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilit à̀ del motivo (Cass. n. 31038/2018; Cass. 5185/2017), qualora, come nel caso di specie sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n.1150/2019), dal momento che l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 cod. proc. civ. non è fine a sé stesso, ma è strumentale al dispiegamento RAGIONE_SOCIALE funzione che è propria di detti requisiti. Nella fattispecie la ricorrente pur contestando, per più profili, la validit à̀ del procedimento di notifica non ha riportato nel ricorso o prodotto la relata di notifica, strettamente funzionali alla comprensione del motivo, n é ha specificato la sede dove reperirla.
Né rileva l’esistenza, in relazione al vizio lamentato, del potere di diretto esame degli atti da parte RAGIONE_SOCIALE Corte che «presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto RAGIONE_SOCIALE critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche
specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso» (Cass. n. 22880 del 29/09/2017; Cass. n. 40215 del 2021).
Sotto altro profilo non può sottacersi che in relazione alla produzione documentale attestante l’adempimento delle formalità di legge ai fini RAGIONE_SOCIALE correttezza del procedimento notificatorio la ricorrente pone alla Corte temi fattuali sulla prova delle notifiche delle cartelle, che risultano inammissibili nella sede che occupa in quanto diretti ad accertamenti di merito che non competono alla Corte di cassazione, oltre essere incoerenti, sotto tale prospettiva, con il menzionato paramento RAGIONE_SOCIALE violazione di legge.
9. Il quarto motivo con cui la contribuente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, contestando alla Commissione regionale di avere offerto una motivazione apparente su tutti gli aspetti trattati non ha alcun fondamento.
Sul piano dei principi va ricordato che questa Corte (a partire da Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) ha ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione, perché munita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, in modo tale da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza RAGIONE_SOCIALE motivazione (v., tra le tante, Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass., Sez.
U., 9 giugno 2017, n. 14430; Cass., Sez. U., 19 giugno 2018, n. 16159; Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689; e da ultimo Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21174). Va aggiunto, sul punto, che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o a argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione (cfr. Cass., Sez. T, 19 maggio 2024, n. 12732; Cass., Sez. VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123 e anche Cass., Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19011, Cass., Sez. I, 2 agosto 2016, n. 16056 e Cass., Sez. T., 24 giugno 2021, n. 18103).
Ora, nella fattispecie in esame, la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata ha ampiamente raggiunto la soglia del minimo costituzionale esigibile, avendo affrontato tutti i temi dedotti, risolvendoli espressamente ed implicitamente nei comprensibili termini sopra illustrati.
10. Il quinto motivo è inammissibile in quanto la parte si duole del tutto genericamente RAGIONE_SOCIALE violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. senza considerare che sul piano dei principi questa Corte ha ribadito ed ulteriormente precisato che in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione RAGIONE_SOCIALE norma, abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova
sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, ipotesi questa diversa dall’errore nella valutazione dei mezzi di prova – non censurabile in sede di legittimità – che attiene, invece, alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto. Il tutto, peraltro, a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza (cfr. Cass, Sez. III, 26 aprile 2022, n. 12971).
Ed ancora, sempre in relazione alla previsione dell’art. 115 cod. proc. civ., è stato chiarito che «per dedurre la sua violazione ‘è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione RAGIONE_SOCIALE norma’, ossia che abbia ‘giudicato o contraddicendo espressamente la regola, dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio’, mentre ‘detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre», trattandosi di attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (v. Cass. n. 11892 del 10/06/2016)’» (così, Cass., Sez. T., 4 giugno 2019, n. 15195 e, nello stesso senso, Cass., Sez. II, 7 gennaio 2019, n. 1229 e Cass., Sez. T, 23 settembre 2019, n. 27983, nonché Cass., Sez. U. civ., 30 settembre 2020, n. 20867, Cass., Sez. VI-I, 23 novembre 2022, n. 34472 ed ancora Cass., Sez. III, 22 marzo 2022, n. 9225, che richiama Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598 e Cass., Sez. VIII, 23 ottobre 2018, n. 26769 del 2018, nonché Cass., Sez. VI/T, 25
gennaio 2022, n. 2242, che richiama pure Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28894; Cass., Sez. 6^-5, 28 ottobre 2021, n. 30535).
Ebbene, nella fattispecie in esame, deve riconoscersi che il giudice regionale non ha violato le predette disposizioni nella parte in cui, ha ritenuto comprovata la rituale notifica delle cartelle, valutata la documentazione in atti nell’esercizio dei poteri discrezionali che a lui competevano.
11. Il sesto motivo è fondato.
Costituisce principio, di carattere generale, quello secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale RAGIONE_SOCIALE irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via; pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397); in successive pronunce, questa Corte ha ribadito che, in tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. (Cass., Sez. 6^-5, 3
maggio 2019, n. 11760); tuttavia, deve rilevarsi che i diversi tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la legge non prevede termini prescrizionali differenti; con riferimento ad IRPEF, IRES, IRAP ed IVA, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un’espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (art. 2946 cod. civ.) e non nel più breve termine quinquennale (art. 2948, n. 4, cod. civ.), non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (tra le tante: Cass. Sez. 6^-5, 11 maggio 2018, n. 11555; Cass., Sez. 6^-5, 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2019, n. 10547; Cass., Sez. 6^- 5, 26 giugno 2020, n. 12740; Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8500; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14346; Cass., Sez. 6^-5, 6 luglio 2021, n. 19106; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021, n. 20638; Cass., Sez. 6^5, 20 maggio 2022, n. 16395; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2023, n. 33213). Nella specie, quindi, il giudice di appello ha contravvenuto al principio enunciato, avendo erroneamente ritenuto l’indistinta e generalizzata applicabilità RAGIONE_SOCIALE prescrizione decennale ai crediti tributari prescindendo da una disamina correlata alla singola tipologia di tributi.
12. In conclusione accolto il sesto motivo, rigettati gli altri, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
accoglie il sesto motivo di ricorso, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Lombardia.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE sezione tributaria, in data 28 ottobre 2025
Il Presidente (NOME COGNOME)