Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5899 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5899 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 29751-2022, proposto da:
COGNOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rapp. e dif. da sé medesimo, ex art. 86 cod. proc. civ., ed elett.te dom.to presso il proprio STUDIO, sito in ROMA, alla INDIRIZZO (EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4480/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/10/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò a COGNOME una intimazione relativa al pagamento di importi afferenti a precedenti cartelle di pagamento;
che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma che, con sentenza n. 20632/2018, previa declaratoria del difetto di giurisdizione relativamente alle pretese non tributarie, rigettò, per la residua parte, il ricorso;
che COGNOME COGNOME propose appello innanzi alla C.T.R. della Lazio, la quale, con sentenza n. 4480/2022, depositata il 14/10/2022, previa conferma del dichiarato difetto di giurisdizione e declaratoria, altresì, di estinzione del giudizio in relazione al ruolo NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, portato dalla cartella NUMERO_CARTA, rigettò il gravame ritenendo -per quanto in questa sede ancora rileva -(a) regolare la notifica della cartella contenente il ruolo per la quale ancora sussiste materia del contendere in sede e (b) applicabile, nella specie, la prescrizione ordinaria decennale dei crediti tributari dalla stessa portati quale conseguenza della verificazione di ‘ fatti di natura novativa, tra i quali rientra senz’altro il titolo esecutivo stragiudiziale ‘, per effetto del combinato disposto dell’art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 19, comma 4 e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 112 del 1999, nonché (c) applicabile il medesimo termine di prescrizione decennale anche a sanzioni ed interessi; che avverso tale decisione COGNOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; si è costituita con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE;
Considerato , in via del tutto preliminare che, non avendo le statuizioni assunte dalla C.T.R. in tema di difetto di giurisdizione
e di estinzione parziale del giudizio, formato oggetto di gravame, l’oggetto del presente giudizio di legittimità resta limitato alle sole pretese di natura tributaria ancora portate dalla cartella NUMERO_CARTA e, in specie, alle sole riprese per tasse automobilistiche (cfr. ricorso, p. 7, sub A), oltre relativi interessi e sanzioni e non anche (1) alle contravvenzioni al codice della strada, pure indicate sub A della p. 7 del ricorso, siccome devolute alla giurisdizione del G.O. (arg. da Cass., Sez. U, 17.4.2014, n. 8928, Rv. 630305-01 e Cass., Sez. 5, 2.3.2023, n. 6328, non massimata) e, quindi, ‘coperte’ dal dichiarato difetto di giurisdizione, né (2) alle riprese per I.V.A. ed I.R.P.E.F., pure contenute nella cartella in questione (cfr. ricorso, p. 4), per le quali, però, la statuizione della C.T.R., a proposito della dichiarata prescrizione decennale, non ha formato oggetto di censura;
che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della ‘ violazione e falsa applicazione degli articoli: – 1 del D.Lgs. n. 472 del 18.2.1997 -2934, comma 1 n. 4 del Codice Civile -28 Legge 24.11.1981, n. 689 -5 comma 51 D.L. 30.12.1982, n. 953 ‘ (cfr. ricorso, p. 7), per avere la C.T.R. erroneamente applicato la prescrizione ordinaria decennale ai crediti tributari portati dalla cartelle sottese all’intimazione di pagamento opposta, benché dette cartelle non siano mai state impugnate (con conseguente assenza di conversione della prescrizione breve prevista per i singoli tributi in quella ordinaria decennale);
che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 2953 Cod.Civ. ‘ (cfr. ricorso, p. 10), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che l’ actio iudicati, con la
corrispondente prescrizione decennale, possa trovare applicazione anche in forza di titolo esecutivo -come nella specie -di natura stragiudiziale;
che con il terzo motivo la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della ‘ violazione e falsa applicazione degli articoli 19, comma 4 e 20 D.Lgs. n. 112 del 1999 ‘ (cfr. ricorso, p. 11), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto di potere ricavare l’esistenza di un termine di prescrizione decennale, rispetto ai crediti portati da cartelle non impugnate, in base a normativa destinata a regolare i rapporti tra l’Erario ed il Concessionario;
che con il quarto motivo, infine, il COGNOME si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 20 D.Lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 2948 Codice Civile ‘ (cfr. ricorso, p.12), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che ‘ la riscossione degli interessi e delle sanzioni collegati al tributo soggiace allo stesso termine (nella specie, decennale) previsto per quest’ultimo ‘ (cfr. ivi) laddove, al contrario, in mancanza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il termine di prescrizione per la riscossione di sanzioni ed interessi è quinquennale;
che i motivi -suscettibili di trattazione congiunta, per identità di questioni agli stessi sottese -sono fondati;
che Cass., Sez. U, 17.11.2016, n. 23397, Rv. 641633-01 ha chiarito che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello
ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo;
che, alla luce del principio che precede, dunque, la mancata impugnazione degli atti impositivi/esecutivi rende irretrattabili i crediti d’imposta, senza però incidere sul relativo termine prescrizionale, che è quello ordinario decennale, salvo che non sia per essi espressamente previsto ex lege un termine inferiore; che non osta a tale conclusione quanto disposto dagli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112 del 1999, sul termine decennale per la riscossione, atteso che trattasi di termine fissato in relazione alla disciplina ordinaria del procedimento di riscossione e che un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 20 cit. impone di riferire detto termine al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili e non a quello per azionare il credito (arg. Cass., Sez. 5, 18.6.2020, n. 11814, Rv. 65803901);
che, a quanto precede, aggiungasi che, in caso di notifica di cartella di pagamento non fondata – come nella specie – su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il
quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le prime, dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per i secondi, dall’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ. (Cass., Sez. 6-5, 8.3.2022, n. 7486, Rv. 664137-01);
che la C.T.R., nell’applicare il termine di prescrizione ordinario decennale indifferentemente anche ai crediti per tasse automobilistiche, per le quali la prescrizione è triennale (secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., dalla l. n. 53 del 1983), nonché ai relativi interessi e sanzioni, ha dunque contravvenuto ai principi che precedono;
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata in relazione ai profili accolti ed il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia in parte qua e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata in relazione ai profili accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione