Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8972 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8972 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 5707-2021, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rapp. e dif. (EMAIL);
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 274/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 16/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò a NOME COGNOME una intimazione di pagamento per riprese concernenti diversi anni di imposta e relative ad II.DD., I.V.A. ed accessori;
che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Vicenza che, con sentenza n. 602/2016, accolse il ricorso;
che l’ RAGIONE_SOCIALE (nelle more succeduta ex lege all’Agente per la riscossione) propose appello innanzi alla C.T.R. del Veneto la quale, con sentenza n. 274/2020, depositata il 16/07/2020, rigettò il gravame ritenendo -per quanto in questa sede ancora rileva -(a) congruamente motivata la decisione di prime cure, (b) nulla l’intimazione impugnata, per essere stata ‘ notificata unicamente copia degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento, pretermettendo le relative relate di notifica e cartelle ‘, nonché (c) prescritti i crediti portati dalle cartelle sottese all’intimazione, ‘ per scadenza del termine quinquennale non essendo stato prodotto in giudizio alcun titolo definitivo ‘;
che avverso tale decisione l’ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita con controricorso NOME COGNOME;
che a fronte dell’originaria fissazione dell’adunanza camerale innanzi alla sesta sezione civile, sottosezione tributaria, per il 29.9.2022, parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis.1 cod. proc. civ., nonché separata istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell’art. 5, comma 10, della l. n. 130 del 2022, per effetto della quale ultima la causa, giusta ordinanza n. 35163 del
2022 di questa Corte, è stata rinvia a nuovo ruolo e, quindi, fissata per l’odierna udienza;
Rilevato che, a seguito del detto rinvio, non risulta, tuttavia, presentata alcuna domanda di definizione del presente procedimento ai sensi della richiamata normativa (cfr. anche il deposito telematico ‘integrativo’ operato in data 15/16.2.2024 dalla controricorrente, in ossequio al Procotollo d’intesa sul processo civile in cassazione dell’1.3.2023 e che ha riguardato unicamente il controricorso) con conseguente inoperatività delle cause di estinzione del giudizio contemplate dall’art. 5 cit. e necessità di procedere all’esame del merito della res controversa ;
Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della ‘ violazione degli artt. 2719 c.c. e 26 d.P.R. n. 602/1973 ‘ (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto non provata la notifica delle cartelle di pagamento sottese all’atto di intimazione;
che il motivo è manifestamente fondato;
che, premessa l’inammissibilità delle censure svolte dalla ricorrente avverso la pronunzia di prime cure (arg. Cass., Sez. 2, 24.6.2003, n. 9993, Rv. 564493-01), osserva la Corte come, in tema di notifica della cartella di pagamento ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973: a) l’originale della cartella è consegnata al contribuente e l’agente della riscossione può soltanto produrne una copia, sicché non sussiste alcun onere probatorio dell’Agente per la riscossione avente ad oggetto l’esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi dell’art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973 – che, peraltro, ne prevede la conservazione in alternativa alla “matrice” (la quale è l’unico documento che resta nella disponibilità dell’Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o
comunque con messo notificatore, anziché con raccomandata con avviso di ricevimento) – alcuna norma prevedendo tale obbligo, né ricollegando alla sua omissione la sanzione di nullità della stessa e della relativa notificazione (cfr. Cass., Sez. 3, 13.5.2014, n. 10326, Rv. 630907-01); b) ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (Cass., Sez. 5, 21.7.2021, n. 20769, Rv. 661896-01); c) la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass., Sez. 5, 28.12.2018, n. 33563, Rv. 652126-01);
che, per altro verso e per mera completezza espositiva, va altresì ribadito che il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, comma 2, cod. proc. civ., perché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità
della copia all’originale, non vincola tuttavia il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa (cfr. Cass., Sez. 6-5, 11.10.2018, n. 25292, Rv. 650980-01, cit. In termini analoghi, più recentemente, Cass., Sez. 5, 26.10.2020, n. 23426, Rv. 659342-01);
che tali principi sono stati disattesi dalla C.T.R., la quale ha ritenuto non provata la notifica delle cartelle sottese all’intimazione di pagamento per cui è causa, nonostante sia incontroverso tra le parti (cfr. anche controricorso, pp. 510) che l’allora agente della riscossione ebbe a versare in atti, fin dal primo grado di lite, copia degli avvisi di ricevimento (riprodotti in ricorso alle pp. 7-10, ai fini della specificità del motivo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) proprio delle notifiche cartelle di pagamento ancora in contestazione;
che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la ‘ violazione dell’art. 50, comma secondo, d.P.R. n. 602/1973, giacché la mancata allegazione della cartella di pagamento precedentemente notificata non costituisce un vizio di nullità dell’intimazione ‘ (cfr. ricorso p. 11, ult. cpv.);
che il motivo è manifestamente inammissibile;
che esso non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata, non facendosi ivi alcun riferimento ad una presunta illegittimità dell’intimazione di pagamento per cui è causa quale conseguenza della mancata allegazione (comunque non necessaria. Arg. da Cass., Sez. 5, 9.11.2018, n. 28689, Rv. 651272-01) ad essa delle cartelle alla stessa sottese;
che con il terzo motivo la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. ‘ (cfr. ricorso, p. 13), per avere
la C.T.R. erroneamente ritenuto inesigibili i crediti portati dalle cartelle sottese all’intimazione, per decorso del termine quinquennale di prescrizione, ‘ non essendo stato prodotto in giudizio alcun titolo definitivo ‘ idoneo a trasformare la prescrizione breve quinquennale in ordinaria decennale laddove, al contrario, il termine di prescrizione applicabile nella specie è proprio quello ordinario decennale ‘ sia in quanto manca una diversa disposizione normativa sia in quanto la mancata periodicità delle imposte non rende applicabile la prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c.’ (cfr. ricorso, p. 18);
che il motivo è manifestamente fondato;
che Cass., Sez. U, 17.11.2016, n. 23397, Rv. 641633-01 ha chiarito che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art.
2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo;
che, alla luce di quanto precede, dunque, la mancata impugnazione degli atti impositivi/esecutivi rende irretrattabili i crediti d’imposta, senza incidere sul relativo termine prescrizionale, che -come effettivamente rilevato dalla difesa di parte ricorrente – è quello ordinario decennale, salvo che non sia per essi espressamente previsto ex lege un termine inferiore;
che, a tale proposito, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12740, Rv. 658066-01 e Cass., Sez. 6-5, 11.12.2019, n. 32308, Rv. 656475-01) il termine prescrizionale dei tributi erariali quali I.R.P.E.F., I.R.A.P., I.R.E.S. ed I.V.A. è quello ordinario decennale, di cui all’art. 2946 cod. civ., non potendosi applicarsi l’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ. ” per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi “, in quanto l’obbligazione tributaria ad essi connessa, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi;
che tali principi sono stati disattesi dalla C.T.R. che ha applicato in maniera ‘lineare’ ed indistinta il termine di prescrizione quinquennale, collegato alla mancanza di un titolo giudiziario definitivo, senza tuttavia verificare, al contrario, rispetto a ciascuno dei crediti portati dalle cartelle sottese all’intimazione, la natura del tributo e, conseguentemente, il relativo termine di prescrizione;
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto in relazione al primo ed al terzo motivo, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di
secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione