Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19056 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19056 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2123/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 2706/2020 depositata il 08/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 14 marzo 2018 l’Agente della Riscossione notificava a RAGIONE_SOCIALE l’intimazione di pagamento n. 071/2017/90/23730185/000 relativa alle cartelle di pagamento nn. 1) 071/2003/0061124743/501, 2) 071/2003/1074478421/501, 3) 071/2008/0226333183/501, 4) 071/2009/0044379474/501, 5) 071/2009/0053555948/501, 6) 071/2009/0169661802/501, 7) 071/2010/0484120758/501, 8) 071/2011/0076597569/501, 9) 071/2011/0152945721/501 e 10) 071/2014/0082928790/000.
La contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, lamentando la nullità della notificazione delle cartelle sottese e la prescrizione delle pretese.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n. 15787/37/2018, pronunciata in data 26/10/2017, depositata in data 03/12/2018, accoglieva parzialmente il ricorso per decorso del termine di prescrizione, con riferimento alle cartelle di pagamento relative a crediti RAGIONE_SOCIALE e tasse automobilistiche.
Avverso tale sentenza la contribuente proponeva appello dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, lamentandone l’erroneità nella parte in cui la CTP non aveva ritenuto applicabile ai crediti erariali il termine di prescrizione quinquennale, né applicato la prescrizione breve per gli interessi e le sanzioni.
Si costituiva in giudizio l’Agente della Riscossione proponendo appello incidentale avverso i capi della sentenza a sé sfavorevoli. La CTR adita, con sentenza numero 2706/10/2020, pronunciata in data 02/03/2020 e depositata in data 08/06/2020, accoglieva parzialmente l’appello principale, dichiarando prescritti i crediti
afferenti interessi e sanzioni e rigettava integralmente l’appello incidentale.
Avverso tale sentenza l’ADER propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Resiste la contribuente con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20 D.lgs 472/1997, 14 disp. Prel. Cod. civ., 2946 e 2948 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per aver la CTR applicato allo stesso credito tributario termini di prescrizione differenziati, nonostante la giurisprudenza abbia chiarito che il termine di prescrizione del credito tributario non può che essere unitario. Conseguentemente, nel caso di specie doveva essere applicato il termine di prescrizione decennale ordinaria previsto dall’art. 2946 c.c. per l’obbligazione tributaria principale. Il motivo è infondato.
Avuto riguardo agli interessi la censura si sgretola dinanzi al condivisibile principio nomofilattico a tenore del quale ‘ Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l’obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall’art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell’obbligazione principale ‘ (Cass. n. 2095 del 2023).
Con riferimento alle sanzioni giova rilevare che l’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 stabilisce espressamente e molto chiaramente che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni’ . Su tali basi questa Corte ha più volte ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta ” actio iudicati “, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, come nel caso di specie, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario, ma, ovviamente, nell’ipotesi di esistenza del giudicato (Cass. 7486 del 2022; Cass., Sez. U., n. 25790 del 2009; conf. Cass. n. 5837 del 2011; Cass. n. 5577 del 2019, nonché Cass. n. 10549 del 2019).
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro 5.900,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge .
Così deciso in Roma, il 09/04/2025.