Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32384 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32384 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 11/12/2025
RISCOSSIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4337/2019 R.G. proposto da COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avv ocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo Presidente p.t. , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (80224030587; EMAIL);
-resistente – avverso la sentenza n. 4200/6/18, depositata il 20 giugno 2018, della Commissione tributaria regionale del Lazio;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025, dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
–COGNOME NOME, sulla base di cinque motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 4200/6/18, depositata il 20 giugno 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto dalla stessa parte, odierna ricorrente, così pronunciando in parziale riforma della sentenza di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di intimazione notificato alla contribuente in relazione a presupposte cartelle di pagamento.
Il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che -esclusa la giurisdizione del giudice adito con riferimento a pretese di natura non tributaria (a titolo di Cosap e sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada) -dovevano ritenersi estinti, per prescrizione, i crediti tributari afferenti alla tassa automobilistica mentre per le residue pretese veniva in considerazione la (non maturata) prescrizione decennale.
-L’ RAGIONE_SOCIALE si è tardivamente costituita in giudizio al fine di partecipare alla discussione del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Col primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 2943, 2946, 2948 cod. civ. assumendo, in sintesi, che la prescrizione decennale non avrebbe potuto trovare applicazione con riferimento tanto ad alcuni dei tributi oggetto di riscossione (Tari, Cosap, Diritto Annuale Camera di Commercio, Interessi, Sanzioni, Tassa Automobilistica, Imposta Comunale Pubblicità) quanto agli stessi tributi cd. erariali (Irpef, Iva e Irap).
1.1 -Il quarto motivo, il cui esame va anteposto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità
della gravata sentenza per violazione degli artt. 359, 277 cod. proc. civ. e degli artt. 2935, 2943 e 2947 cod. civ., deducendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sull’eccezione di estinzione, per prescrizione quinquennale, di sanzioni ed interessi esposti nelle presupposte cartelle di pagamento.
-I due motivi sono fondati, e vanno accolti, nei limiti in appresso precisati.
2.1 -La Corte ha in più occasioni precisato, in tema di IRPEF, IVA, IRAP, che il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell’ordinario termine decennale assumendo rilievo, al riguardo, l’assenza di un’espressa previsione, con conseguente applicabilità dell’art. 2946 c.c., non potendosi applicare l’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. «per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass., 26 giugno 2020, n. 12740; Cass., 17 dicembre 2019, n. 33266; Cass., 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., 15 aprile 2019, n. 10547).
E ad analoga conclusione la Corte è pervenuta con riferimento al canone Rai (Cass., 29 novembre 2023, n. 33213).
2.2 -A diversa conclusione, però, la Corte è pervenuta quanto ai tributi locali ed al diritto annuale camerale essendosi rilevato che detti tributi corrispondono allo schema dell’obbligazione periodica di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., con conseguente applicazione del règime di prescrizione quinquennale (v. Cass., 9 novembre 2023, n. 31260; Cass., 3 luglio 2020, n. 13683; Cass., 23 novembre 2018, n. 30362; Cass., 10 dicembre 2014 n. 26013; Cass., 23 novembre 2011, n.
24679; Cass., 23 febbraio 2010, n. 4283; in tema di diritto annuale camerale v. Cass., 21 luglio 2022, n. 22897).
2.3 – E sempre alla prescrizione quinquennale è stato ricondotto il regime relativo alla riscossione di sanzioni ed interessi.
Difatti, il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, comma 3, dispone espressamente che «Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.»; ed altrettanto espressamente l’art. 2948, n. 4, cod. civ., prevede che si prescri vono in cinque anni «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».
Come, poi, la Corte di legittimità ha ripetutamente statuito, gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l’obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall’art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell’obbligazione principale (v., ex plurimis , Cass., 11 agosto 2025, n. 23052; Cass., 24 gennaio 2023, n. 2095; Cass., 8 marzo 2022, n. 7486).
-Dall’accoglimento dei predetti due motivi di ricorso consegue l’assorbimento del secondo motivo -col quale, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione, con riferimento agli interruttivi della prescrizione (in tesi) posti in essere «soltanto in sei casi, con riguardo alle cartelle n. 1, 2, 4, 5, 9, 10 dell’elencazione di cui al ricorso» – in quanto -involgendo il motivo di ricorso la deduzione relativa al difetto di atti interruttivi con riferimento alla Tari, all’imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto annuale camerale, –
la questione potrà essere riproposta davanti al giudice del rinvio in correlazione al l’applicazione del (corretto) règime della prescrizione di cui sopra s’è dato conto.
4. -Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione degli artt. 2935, 2943 e 2946 cod. civ. assumendo che -in relazione alle date di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento contrassegnate in ricorso sotto i numeri da 1 a 5, date riportate nella stessa gravata sentenza -il giudice del gravame illegittimamente aveva escluso l’estinzione per prescrizione dei crediti ivi esposti siccome maturata (sinanche) la prescrizione decennale al momen to della notifica dell’avviso di intimazione impugnato.
4.1 -Il motivo è inammissibile.
In disparte che il computo operato dalla ricorrente -che individua il dies a quo ed il dies ad quem sulla base della notifica rispettivamente della cartella di pagamento presupposta e dell’avviso di intimazione in contestazione -si pone in manifesta contraddizione con quanto in altra sede dedotto (in particolare nel secondo motivo) circa l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione, è del tutto evidente che sotto il velo di una censura di violazione di legge il motivo finisce per predicare un accertamento in fatto della Corte, così impingendo nel controllo della motivazione della gravata sentenza al di fuori dei limiti in cui è consentito alla Corte ( ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.).
5. -Il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di omesso esame di «fatti e … deduzioni relative alla mancanza di prova dell’avvenuta notificazione in data 21.12.2015 della cartella n. 3 per la mancata produzione in giudizio da parte della resistente della copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata inviata alla destinataria NOME COGNOME.».
5.1 -Anche questo motivo è inammissibile.
Innanzitutto la parte sottopone alla Corte il riesame dell’accertamento in fatto che, secondo quanto esposto nel terzo motivo di ricorso, ella stessa assume esser stato operato dal giudice del gravame con riferimento alla data di notifica (21 dicembre 2005) della cartella contrassegnata dal n. 3 nel proprio ricorso.
Per di più, sotto la censura di omesso esame di un fatto, si prospetta una violazione di legge legata all’omessa produzione di un avviso di ricevimento, e senza alcuna indicazione sulle modalità della notifica e, in particolare, riproduzione (almeno in sintesi) degli stessi atti di notifica (v. Cass., 9 marzo 2025, n. 6288).
5.2 – Da ultimo, la stessa parte deduce di aver proposto la questione (solo) nel grado di appello, questione che, in effetti, non risulta dedotta col ricorso introduttivo (ché, anzi, recava l’opposta deduzione sulla data di notifica) nemmeno dietro proposizione di motivi aggiunti.
Come rilevato dalla Corte, la stessa deduzione dell’omessa notifica non può far ritenere acquisito al thema decidendum l’esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l’inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un’inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 26 agosto 2024, n. 23070; Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398).
Quanto, poi, alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi
diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti – ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera RAGIONE_SOCIALE altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) – e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall’art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L’integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera RAGIONE_SOCIALE altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754).
6. -L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione ai profili di censura accolti (per il primo ed il quarto motivo di ricorso), con rinvio della causa, anche per la disciplina RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo ed il quarto motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, inammissibili il terzo ed il quinto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità,
alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME