Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18774 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18774 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/07/2024
Oggetto:
Tributi
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 2728/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso il loro studio in INDIRIZZO INDIRIZZO, giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2319/03/2021, depositata il 21.06.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTP di Milano accoglieva il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, annullandolo per prescrizione dei crediti tributari;
la CTR della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, osservando, per quanto qui interessa, che le cartelle sottese al preavviso impugnato, in ordine alle quali era stato proposto appello, ad eccezione della cartella n. NUMERO_CARTA che, essendo relativa a contributi previdenziali, non rientrava nella giurisdizione tributaria, riguardavano crediti erariali e connessi interessi e sanzioni, che non erano prescritti, in quanto la prescrizione era decennale;
la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 4, comma 3, della l. n. 890 del 1982, 2712 e 2719 cod. civ. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR disposto la verificazione RAGIONE_SOCIALE firme apposte sugli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento contestate e l’esibizione degli originali RAGIONE_SOCIALE stesse, sebbene la contribuente avesse disconosciuto le firme apposte sulle fotocopie di detti avvisi , e in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., per carenza assoluta di motivazione sul punto;
premesso che la censura sulla mancanza di motivazione è infondata, in quanto la sentenza impugnata risulta sufficientemente motivata, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia comunque assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del “minimo
costituzionale” (cfr. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053), il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e di specificità;
questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui ove sia contestata la rituale notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale RAGIONE_SOCIALE relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass. 30 novembre 2018, n. 31038; Cass. 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass. 29 agosto 2005, n. 17424);
il ricorrente non ha riportato nel contenuto del ricorso gli atti relativi alla notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento sottese all’atto impugnato e gli altri documenti dai quali sia possibile desumere i vizi denunciati;
il motivo sarebbe in ogni caso infondato;
come ha più volte affermato questa Corte, ‘ In tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica ‘ (Cass. n. 29022 del 26/10/2017 e Cass. S. Un. n. 9962 del 27/04/2010);
in ordine alla censura relativa al mancato ordine di esibizione degli originali degli avvisi di ricevimento, poi, va ricordato che la copia fotostatica non autenticata di un documento si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e
sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco (Cass. n. 882/2018; n. 4053/2018);
sul punto è stato anche affermato che il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità RAGIONE_SOCIALE stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. n. 16557 del 2019);
-nella specie, pur ammettendo che il ricorrente abbia voluto formulare implicitamente anche il disconoscimento della conformità RAGIONE_SOCIALE copie degli atti agli originali (condizione necessaria per richiedere l’esibizione degli originali ), detto disconoscimento deve ritenersi comunque privo di efficacia, in quanto generico;
con il secondo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR dichiarato la prescrizione dei crediti previdenziali, essendo la stessa quinquiennale;
il motivo è infondato, avendo la CTR correttamente escluso il credito previdenziale dalla propria giurisdizione, in quanto la questione relativa alla giurisdizione è preliminare ad ogni altra;
con il terzo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 2948, comma 4, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR accolto l’eccezione di prescrizione con riferimento alla sanzione pecuniaria e agli interessi, in relazione ai quali la prescrizione è quinquiennale;
– il motivo è fondato;
secondo la ormai costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale debba essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (ex plurimis, Cass. S. Un. n. 23397 del 17/11/2016; Cass. n. 7486 dell’8/03/2022 e n. 2095 del 24/01/2023), decorrendo la prescrizione dall’iscrizione a ruolo del credito, ossia dall’emissione dell’atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass. n. 20600 del 7/11/2011);
anche per gli interessi che accedono a obbligazioni tributarie vale la prescrizione quinquiennale, essendo la stessa regolata -secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte – da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l’obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione ( ex plurimis , Cass. n. 27055 del 14/09/2022; n. 13258 del 28/04/2022 e n. 2095 del 24/01/2023);
con il quarto motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR affermato che il termine di prescrizione per i tributi erariali, cristallizzati in atti amministrativi (cartelle e avvisi di pagamento) e non in atti giurisdizionali, era decennale e non quinquennale;
-il motivo è infondato, avendo questa Corte più volte condivisibilmente affermato che, in tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive
nell’ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all’imposta di registro, l’espresso disposto di cui all’art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l’assenza di un’espressa previsione, con conseguente applicabilità dell’art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. n. 12740 del 26/06/2020 e n. 33213 del 29/11/2023);
in conclusione, va, dunque, accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri; la sentenza va cassata con riferimento al motivo accolto con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 marzo 2024
Il Presidente NOME COGNOME