Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28862 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28862 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 5570-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore rappresentate e difese ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE COGNOMEO STATO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata-
avverso la sentenza n. 2678/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata l’ 8.9.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2025 dal AVV_NOTAIO
COGNOME‘COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Calabria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 1690/2020 emessa dalla RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Crotone in parziale accoglimento del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso ingiunzione di pagamento.
La contribuente è rimasta intimata.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992 per avere la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale erroneamente rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo contro l’intimazione di pagamento , lamentando che l ‘ intimazione di pagamento avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi propri, non per questioni quali la prescrizione del credito tributario che avrebbe dovuto essere contestata solo con l ‘ impugnazione della cartella esattoriale.
1.2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 2946, 2948 n. 4 e 2953 c.c. per avere la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale erroneamente dichiarato la prescrizione del credito erariale relativo alla cartella n. NUMERO_CARTA, in quanto soggetto al termine di prescrizione decennale, non quinquennale, ed avendo la notifica di atti interruttivi (pignoramento e avvisi di intimazione) fatto decorrere un nuovo termine di prescrizione.
1.3. Le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono fondate.
1.4. In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (cfr. Cass. nn. 22108/2024, 37259 /2021).
1.5. Ne consegue che l’intimazione di pagamento che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto da cui è sorto il debito, il che precludeva quindi al contribuente di eccepire, con l’impugnazione della successiva intimazione di pagamento, la prescrizione del credito, sebbene già maturata prima della notificazione degli atti prodromici non impugnati.
1.6. Occorre, inoltre, evidenziare che con la sentenza n. 23397 del 2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sancendo che la mancata o tardiva impugnazione di una cartella esattoriale non determina da sola l’effetto della c.d. conver sione del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, in quello lungo decennale, in quanto tale conversione opera solo in presenza di un titolo derivante da sentenza passata in giudicato.
1.7. In altri termini è stato ribadito come l’effetto della c.d. «conversione» del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c. trova applicazione solo nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo.
1.8. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di RAGIONE_SOCIALE mediante ruolo o comunque di RAGIONE_SOCIALE coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad RAGIONE_SOCIALE dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti RAGIONE_SOCIALE Regioni, RAGIONE_SOCIALE Province, dei Comuni e degli altri Enti locali e RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella
ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (cfr. in tal senso anche Cass. n. 11800/2018).
1.8 . Va, tuttavia, posto in rilievo che, secondo un’altrettanta consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. nn. 16713/2016, 24322/2014, 22977/2010, 2941/2007), il credito erariale per la RAGIONE_SOCIALE dell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all’art. 2948, n. 4, c.c. «per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e RAGIONE_SOCIALE relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.
1.9. Da queste pronunce di diritto si ricava la conclusione che i crediti di imposta sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l’art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e salvo l’ actio judicati .
1.10. La prescrizione del credito, ancorché oggetto di cartella di pagamento notificata, segue dunque la disciplina sostanziale prevista per quel credito, salvo che si sia in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., Sez. U., n. 23397/2016 cit.), disciplina che è in via generale quella della prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c. ove la legge non disponga diversamente (cfr. Cass., 15 aprile 2019, n. 10547), come per i tributi erariali (Cass. n. 32308/2019), a differenza dei canoni acqua (cfr. Cass. n. 3966/2018), dei contributi consortili (cfr. Cass. n. 26013/2014) e dei tributi locali, come l’ICI (cfr. Cass. n. 26013/2014 e n. 24679/2011) o la tassa sui rifiuti, per i quali vige il termine di prescrizione quinquennale.
1.11. Nel caso in esame, i Giudici d’appello hanno dunque erroneamente ritenuto il decorso della prescrizione dei tributi invocati quale eccezione opponibile senza termine, senza escludere, invece, la facoltà di eccepire la prescrizione dei crediti maturati in data anteriore alle cartelle esattoriali ed altri atti prodromici non impugnati.
1.12. Con riguardo poi alla prescrizione dei crediti maturata in data successiva ai suddetti atti, la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale non risulta aver verificato la natura dei singoli crediti in relazione al termine di prescrizione ad essi specificamente attinente.
Sulla scorta di quanto sin qui osservato, il ricorso va dunque accolto nei limiti dianzi indicati, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 28.10.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)