Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30935 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30935 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/12/2024
CARTELLA DI PAGAMENTO -INTIMAZIONE DI PAGAMENTO -IRPEF 1986-1987-1988-1989.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23002/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentata e difesa, unitamente al prof. avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
–
contro
ricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 440/05/2016, depositata il 1° marzo 2016;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del l’11 settembre 2024 dal consigliere relatore dott. NOME COGNOME
– Rilevato che:
L’agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE (successivamente poi fusa per incorporazione in RAGIONE_SOCIALEp.RAGIONE_SOCIALE), in data 9 novembre 2012, notificava a COGNOME NOME intimazione di pagamento n. 066-2012-9004602279-000, con la quale le veniva richiesto il pagamento della somma di € 111.435,27, sulla base di precedente cartella di pagamento (asseritamente notificata in data 15 febbraio 2001) n. 066-2000-020385825-000, per IRPEF relativa agli anni 1986, 1987, 1988 e 1989.
Avverso tale intimazione di pagamento COGNOME NOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Massa-Carrara la quale, con sentenza n. 280/02/2014, depositata il 31 ottobre 2014, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato e condannando Equitalia centro s.p.a. alla rifusione delle spese di lite.
Interposto gravame dall’Agente della riscossione , la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza n. 440/05/2016, pronunciata il 16 febbraio 2016 e depositata in segreteria il 1° marzo 2016, accoglieva l’appello, condannando la contribuente alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 1° ottobre 2016).
Resiste con controricorso il concessionario per la riscossione RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE).
Con decreto del 24 maggio 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio dell’11 settembre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2946 c.c., nonché dell’art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c .p.c.
Deduce, in particolare, la ricorrente che l’intimazione impugnata era stata notificata a distanza di undici anni dalla notificazione della cartella di pagamento, e che quindi era documentalmente provata l’intervenuta prescrizione dei crediti erariali azionati.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Rileva, in particolare, la ricorrente che i crediti IRPEF azionati riguardavano gli anni d’imposta 1986, 1987, 1988 e 1989, e che la cartella di pagamento era stata notificata nel 2001, e quindi ben oltre il termine di decadenza biennale di cui al citato art. 25 d.P.R. n. 602/1973.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso la contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2969 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.
Osserva che erroneamente, nel caso di specie, la C.T.R. non aveva rilevato la decadenza del potere di azione del concessionario per la riscossione, trattandosi comunque di materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Così delineati i motivi di ricorso, questa Corte ritiene necessario disporre l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito, al fine di valutare compiutamente il contenuto degli atti difensivi, e di verificare la riproposizione in appello dell’eccezione di prescrizione del credito tributar io.
P.Q.M.
La Corte dispone l’acquisizione, a cura della cancelleria, dei fascicoli dei gradi di merito.
Rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, l’11 settembre
2024.