Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11182 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11182 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 26/04/2024
COMUNICAZIONE PREVENTIVA ISCRIZIONE IPOTECARIA -PRESCRIZIONE CREDITI
sul ricorso iscritto al n. 998/2023 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nato a Verona il DATA_NASCITA e residente in Manciano (GR), in INDIRIZZO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) del Foro di Roma, con studio in Roma, alla INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE) in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore, con sede in Scansano presso Palazzo Pretorio, alla INDIRIZZO.
RAGIONE_SOCIALE – (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in INDIRIZZO;
REGIONE TOSCANA – Settore RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE – (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede legale in INDIRIZZO;
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede legale in INDIRIZZO.
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore e lRAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Presidente pro tempore , rappresentate e difese dall’RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
– COGNOME – per la cassazione della sentenza n. 772/4/2022 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 30 maggio 2022;
UDITA la relazione svolta all’udienza del 7 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
oggetto di residua controversia è la pretesa di cui a sette RAGIONE_SOCIALE tredici cartelle di pagamento (del complessivo importo di 21.237,88 €) originariamente poste a base della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Toscana, accoglieva parzialmente gli appelli proposti da taluni dei suindicati enti impositori, dichiarando legittime le pretese contenute nelle cartelle n. 051/2010/0047112761, n. 051/NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO, confermando
nel resto la sentenza appellata, dopo aver osservato -per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione – che:
-l’agente della riscossione aveva « prodotto fin dal primo grado del giudizio, la documentazione attestante la regolare notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento in questione nelle date esattamente indicate dal ricorrente, tutte avvenute a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento dal 2010 al 2014, secondo le modalità consentite dall’art. 26, comma 1, del DPR 602/73, anche al concessionario della riscossione (Cassazione Ordinanza n. 1243/2019), ed inoltre la documentazione attestante vari atti successivi richiamanti le cartelle in questione, quali pignoramento di bene mobili registrati, provvedimenti di fermo amministrativo, intimazione di pagamento tutti ugualmente notificati al contribuente, così come l’avviso di accertamento notificato in data 3.12.2009 » (così nella sentenza impugnata priva di numerazione) ;
-la durata della prescrizione è di dieci anni per i crediti erariali, di cinque per i tributi locali ed i contributi consortili e di tre anni per le tasse automobilistiche;
-non era maturata, a decorrere dalla data di notifica RAGIONE_SOCIALE citate cartelle, la prescrizione decennale, quinquennale e triennale « per effetto dei vari atti interruttivi le cui notifiche sono depositate in atti, costituiti da intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di fermo amministrativo, atti di pignoramento di beni mobili» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione);
NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con ricorso notificato tramite posta elettronica certificata il 23 dicembre 2022, formulando quattro motivi di impugnazione;
l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno depositato il 1° febbraio 2023 nota al solo fine di partecipare all’udienza di discussione, rappresentando di non essersi costituiti nei termini;
pure le altre suindicate parti sono restate intimate;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioè la circostanza secondo la quale per effetto di eventi successivi all’introduzione del giudizio ed in particolare a seguito del provvedimento di sgravio amministrativo e di provvedimenti giudiziali, l’originario importo di oltre 20.000,00 € per il quale era stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, si era ridotto al di sotto di tale soglia, con conseguenziale nullità dell’atto impugnato non rilevato dal Giudice regionale;
con la seconda doglianza il contribuente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., l’errato computo dei termini di prescrizione, basandolo sulla data di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle anziché in relazione all’anno di imposta, nonchè l’errata interpretazione del principio affermato dalla Suprema Corte con la pronuncia del 17 novembre 2016 n. 23397, non potendo la notifica della cartella convertire il termine di prescrizione breve in quello decennale, aggiungendo che anche a voler considerare la mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartelle il termine di prescrizione non risulterebbe interrotto perché la cartella di pagamento non ha efficacia interruttiva e non muta il termine prescrizionale;
con la terza ragione di impugnazione l’istante ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la mancata notifica degli atti prodromici posti a base RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali e comunque la relativa assenza di prova;
con la quarta censura, il ricorrente ha denunciato, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., l’errore in cui sarebbe incorso il Giudice regionale nell’aver ritenuto che per quattro cartelle, notificate tra l’anno 2016 ed il 2018, si fosse formato il giudicato interno per mancata impugnazione da parte del
contribuente della decisione del Giudice di primo grado che aveva ritenuto non prescritti i relativi crediti, rappresentando di aver, invece, reiterato in sede di appello tutte le eccezioni proposte in primo grado;
il ricorso va respinto per i seguenti motivi;
risulta inammissibile il primo motivo di impugnazione;
6.1. l’omessa statuizione di nullità della comunicazione preventiva di ipoteca per la riduzione del credito nel corso del giudizio al di sotto della soglia prevista dall’art. 77, comma 1 -bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non integra un omesso esame di un fatto storico, censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ., il quale attiene ad un preciso accadimento, ad una precisa circostanza fattuale, da intendersi in senso storiconaturalistico e cioè ad un dato materiale, ad un episodio fenomenico rilevante (così, tra le tante, Cass., Sez. III, 7 giugno 2023, n. 18318, ai cui più ampi contenuti si rimanda);
6.2. unitamente all’inappropriato parametro censorio utilizzato, va osservato che -a tacer d’altro – la dedotta sopravvenuta nullità della comunicazione per violazione di legge avrebbe dovuto costituire oggetto di una domanda, che non risulta, invece, essere stata avanzata, dovendo sul punto osservarsi che il rilievo attiene ad un teorico un vizio dell’atto riscossivo, il quale non è rilevabile di ufficio (cfr., ex multis , Cass., Sez. Vi/t, 26 settembre 2018, n. 22859, che richiama Cass., Sez. 5, 24 giugno 2016, n. 13126 e Cass., Sez. V, 19 maggio 2017, n. 12699);
anche il secondo motivo risulta inammissibile ove si consideri che esso, sotto il paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., sollecita un riesame di merito sul computo dei periodi prescrizionali, non esigibile nella sede che occupa, appena osservando sul punto che correttamente il Giudice regionale ha ritenuto che la mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartelle abbia precluso
la deduzione di vicende (quali la prescrizione dei crediti) maturate in epoca anteriore alla loro notifica;
7.1. questa Corte ha, infatti, chiarito che:
-« sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell’Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi privi dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (vedi, tra le tante: Cass. 25 maggio 2007, n. 12263; Cass. 16 novembre 2006, n. 24449; Cass. 26 maggio 2003, n. 8335 », precisando, tuttavia, che «Questo, peraltro, non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito» (così Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397 e nello stesso senso, tra le tante, Cass., Sez. T. 5 maggio 2024, n. 5574; Cass., Sez. VI/III, 15 maggio 2018, n. 11800; Cass. Sez. VI/T, 3 maggio 2019, n. 11760; Cass. Sez. VI/T, 19 dicembre 2019, n. 33797);
la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, non comporta anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. (v. giurisprudenza cit.);
tale principio si applica a tutti gli atti – in ogni modo denominati -di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti (così, anche da ultimo, Cass., Sez. T. 4 aprile 2024, n. 8972 cit.);
7.2. non vi è poi dubbio che la notifica della cartella sortisca l’effetto di interrompere il termine prescrizionale (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T, 20 aprile 2023, n. 10739, Cass., Sez. L. 9 marzo 2021, n. 6499), il cui nuovo termine resta quello proprio del tributo
ed è quindi decennale per i crediti erariali (da ultimo Cass., Sez. T. 4 aprile 2024, n. 8972 cit. e le altre ivi menzionate), quinquennale per i tributi locali ed i contributi consortili (cfr. Cass., Sez. T, 3 luglio 2020, n. 13683 e le altre ivi citate; Cass, Sez. VI/T, 26 febbraio 2019, n. 5536) e triennale per le tasse automobilistiche (cfr., da ultimo, Cass. Sez. T. 10 aprile 2024, n. 9729 e le altre ivi indicate), come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata;
anche il terzo motivo va dichiarato inammissibile per l’uso improprio dell’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., sostanziandosi nella generica censura secondo la quale non era stati notificati gli atti prodromici alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, né era stata fornita prova di tali notifiche, così richiedendo un riesame di merito su tali vicende in frontale contrasto con la valutazione effettuata dal Giudice regionale;
risulta invece infondata la quarta doglianza con cui l’istante s’è doluto della decisione della Commissione che aveva ritenuto la sussistenza del giudicato interno sulla legittimità di quattro cartelle per mancata impugnazione della relativa decisione di primo grado, assumendo -di contro -il contribuente di aver reiterato in sede di appello tutte le eccezioni proposte nel corso del primo grado di giudizio;
9.1. trattasi, invero, di argomento destituito di ogni fondamento, in quanto, a fronte di una sentenza di rigetto della domanda sulle predette quattro cartelle, occorreva proporre appello, non essendo sufficiente la reiterazione della domanda ai sensi dell’art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, consentita solo per le domande non esaminate;
alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni sin qui svolte il ricorso va respinto;
l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, come gli altri intimati, non hanno svolto attività difensiva e quindi non vi è luogo a ripetizione RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
12. va, nondimeno, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2023.