Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32895 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32895 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14039/2017 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. COGNOME NOME e rappresentato e difeso dagli avv. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME, EMAIL (CODICE_FISCALE; -controricorrente-
AGENZIA ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende;
-resistente- nonchè
contro
COMUNE di NOCERA SUPERIORE, CAMERA di COMMERCIO SALERNO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ; -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.CAMPANIA – SEZ.DIST. SALERNO n. 3780/2017 depositata il 26/04/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME ha impugnato il sollecito di pagamento relativo ad una serie di cartelle di pagamento per canone rai, tarsu, irap, irpef e diritto annuale Camera di Commercio, eccependone la nullità formale, oltre alla decadenza e prescrizione dei crediti azionati.
2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado con sentenza confermata all’esito del giudizio di appello, in cui si legge che «in relazione all’asserita prescrizione del credito riportato nell’atto impugnato si ribadisce che l’attività dell’Agente della riscossione è soggetta all’ordinario termine di prescrizione».
3.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale il contribuente ha proposto ricorso per cassazione limitatamente alle cartelle di pagamento indicate a p. 5 relative a canone rai e a t.a.r.s.u. (n. NUMERO_CARTA; NUMERO_CARTA).
4.Si è costituita con controricorso RAGIONE_SOCIALE, mentre l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione tardiva solo per l’eventuale partecipazione all’udienza.
Fissata l’adunanza camerale del 25 settembre 2024, la causa è stata trattata in camera di consiglio. L’adunanza è stata celebrata con modalità da remoto ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., come disposto con decreto dal Presidente del collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente ha dedotto: 1) la violazione degli artt. 2946, 2948 n. 4 e 2953 cod.civ., nonché dell’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, in quanto la sentenza impugnata ha fondamentalmente equiparato le cartelle non impugnate alla sentenza passata in giudicato, applicando l’ordinario termine di prescrizione decennale, oltre a non aver esaminato fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, visto che, in ordine alle cartelle n. NUMERO_CARTA e 10020050000714760, aventi ad oggetto i canoni rai, è maturato anche il termine di prescrizione decennale, mentre, in ordine alle cartelle NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, aventi ad oggetto la tarsu, è maturato il termine di prescrizione quinquennale; 2) la violazione degli artt. 91 cod.proc.civ., 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, 41 d.m. 140 del 2012 e legge n. 247 del 2012, in virtù del quale non possono essere liquidati i diritti e gli onorari di avvocati all’Amministrazione, che sta in giudizio avvalendosi di suo funzionario.
2.Il controricorrente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata, unitamente all’inammissibilità del primo motivo per difetto di autosufficienza e per la mescolanza delle diverse doglianze; inoltre, ha rilevato che, nel calcolo del termine di prescrizione relativo alla cartella NUMERO_CARTA va computato il periodo di sospensione di cui all’art. 1, comma 623, della legge n. 147 del 2013 (dal 1° gennaio 2014 al 15 giugno 2014); che, ai fini della prescrizione (asseritamente decennale) dei debiti tarsu 2005 e 2006, la cartella NUMERO_CARTA è stata notificata il 23 settembre 2008 e la cartella NUMERO_CARTA in data 31 marzo 2009.
3.In via preliminare devono rigettarsi le eccezioni di rito formulate dalla controricorrente costituita, atteso che, da un lato,
risulta depositata unitamente al ricorso la copia autentica della sentenza impugnata e, dall’altro lato, il primo motivo formulato evidenzia in modo sufficientemente chiaro le diverse doglianze formulate.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che, in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez. U, 6 maggio 2015, n. 9100).
4. Il primo motivo è fondato, atteso che la sentenza impugnata ha ritenuto soggetta l’attività dell’Agente di riscossione all’ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 cod.civ., senza distinguere tra i diversi crediti in esame.
Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, la t.a.r.su., la t.o.s.a.p. ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi, per cui essi vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4 cod. civ. (così già Cass., Sez. 5, 23 febbraio 2010, n. 4283). Al contrario, il credito erariale per la riscossione di i.r.p.e.r., i.r.a.p.,
i.v.a. e canone rai si prescrive nell’ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all’art. 2946 c.c., e l’inoperatività dell’estinzione quinquennale ex art. 2948, primo comma 1, n. 4, cod.civ., in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi.
La sentenza, che ha applicato indistintamente l’ordinario termine decennale di prescrizione, è, dunque, incorsa nella denunciata violazione di legge e va cassata con rinvio limitatamente ai capi impugnati, aventi ad oggetto le quattro cartelle indicate in ricorso, al fine di verificare se è effettivamente maturata la prescrizione eccepita, tenendo conto delle sospensioni rilevanti e del corretto termine di prescrizione.
L’ulteriore motivo di ricorso risulta, pertanto, assorbito, vertendo sul capo accessorio delle spese, caducato in conseguenza della cassazione della sentenza.
In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, assorbito il secondo, e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania – in diversa composizione, a cui demanda anche la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 25/09/2024.