Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 590 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 590 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 453/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
ROMA CAPITALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – contro
Oggetto: cartelle
tributi
–
C ONSORZIO STRADALE INDIRIZZO (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-resistente –
contro
RAGIONE_SOCIALECRAGIONE_SOCIALE.), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3065/03/19 depositata in data 17 maggio 2019 nella camera
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME di consiglio del 9 novembre 2022.
RILEVATO CHE
Il contribuente ha impugnato una intimazione di pagamento, unitamente a diverse cartelle di pagamento, portanti tributi attinenti a diversi periodi di imposta dal 1995 al 2010 (IRPEF, IRAP, IVA, ritenute d’acconto, imposta di registro , TARI, TARSU), oltre che per canoni TV e contributi consortili per complessivi € 6 57.782,91. Il contribuente ha
dedotto omessa notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle e degli atti presupposti, mancata allegazione RAGIONE_SOCIALE cartelle, mancata sottoscrizione del ruolo e prescrizione del credito, ritenendo doversi fare applicazione nella specie RAGIONE_SOCIALEa prescrizione quinquennale.
La CTP di Roma ha parzialmente accolto il ricorso in relazione agli accertamenti ICIAP.
La CTR del Lazio, con sentenza in data 17 maggio 2019, ha rigettato l’appello del contribuente e ha accolto l’appello di Roma Capitale , quest’ultimo proposto in via autonoma, previa loro riunione. Ha ritenuto il giudice di appello , quanto all’appello del contribuente, di rigettare preliminarmente la richiesta di annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto opposto a termini RAGIONE_SOCIALEa l. 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto tale domanda, presentata oltre il termine di sessanta giorni, è stata rigettata dall’Ufficio. Nel merito, il giudice di appello ha fatto applicazione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione ordinaria ai crediti sottostanti per i crediti erariali, di quella quinquennale ai tributi locali e di quella triennale per la tassa di circolazione dei veicoli, ritenendo tali termini rispettati, essendo la prescrizione stata interrotta da successivi atti di intimazione, compreso quello impugnato; ha osservato come le cartelle sottese all’avviso di intimazione impugnato fossero state notificate anche direttamente dal RAGIONE_SOCIALE ex art. 26, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , rigettando, pertanto, l’eccezione di prescrizione. Nell’accogliere l’appello di Roma Capitale relativo agli avvisi di accertamento ICIAP, la CTR ha accertato la corretta notificazione dei relativi avvisi di accertamento.
Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a sei motivi, cui resistono con controricorso il RAGIONE_SOCIALE dRAGIONE_SOCIALE e Roma Capitale. L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita ai soli fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione all’udienza di discussione . Sono rimasti intimati l’Agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE
1.1. Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2946, 2948, 2953 cod. civ., nella parte in cui è stata rigettata l’eccezione di prescrizione, sul presupposto RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale. Osserva parte ricorrente che a tutti i crediti tributari, in quanto aventi ad oggetto pretese da corrispondersi a cadenza annuale, debba essere applicata la prescrizione quinquennale , salva l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa emissione di sentenza del giudice tributario, con applicazione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione di cui all’art. 2953 cod. civ., richiamandosi sotto questo profilo a Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397. Si richiama, inoltre, all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione quinquennale quanti alle sanzioni e agli interessi, che comporterebbe l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione qu inquennale anche ai tributi, trattandosi di accessori degli stessi. Deduce, inoltre, la mancata prova RAGIONE_SOCIALEa regolare notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle e degli atti successivi.
1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2943 cod. civ. in relazione al medesimo profilo e alla medesima statuizione. Osserva parte ricorrente che non sarebbe stata fornita la prova RAGIONE_SOCIALEa notificazione degli atti interruttivi, costituiti da diversi atti di intimazione e deduce che la notifica di tali atti di intimazione non sarebbe riconducibile alle cartelle sottostanti, mancando in essi la prova del relativo contenuto, degli atti presupposti e del nominativo del destinatario e, quindi, essendo privi RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva ai fini del verificarsi RAGIONE_SOCIALE‘effetto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione. Deduce, in ogni caso, che alcune RAGIONE_SOCIALE cartelle sottostanti non sarebbero ricollegabili agli avvisi di pagamento medio tempore inviati dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 3 60, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 139 cod. proc. civ. e 2943 cod. civ., nonché RAGIONE_SOCIALEa l. 20 novembre 1992, n. 890, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto correttamente notificate le sottostanti cartelle di pagamento. Il ricorrente deduce che le cartelle sottostanti sarebbero state notificate a mani di terzi, in relazione alle cui notificazioni non sarebbe stato rispettato l’ordine preferenziale dei destinatari, né RAGIONE_SOCIALE opportune ricerche, né vi sarebbe la firma del destinatario come del soggetto notificatore, né vi sarebbe stato l’invio RAGIONE_SOCIALEa raccomandata informativa (CAN).
1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo com5 ma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 d. lgs. 24 settembre 2015, n. 159, nonché RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228/2012, nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigetta to l’esistenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALE‘istanza di annullamento ex art. 1, comma 537 e ss. l. n. 228/2012 per essere l’istanza stata depositata oltre il termine di sessanta giorni. Il ricorrente si richiama alla circolare RAGIONE_SOCIALE‘Agenzie RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 22 ottobre 2015, n. 98/E, secondo cui le dichiarazioni presentate oltre il termine di sessanta giorni devono, comunque, essere acquisite e si sarebbe dovuto avviare il procedimento di annullamento. Deduce, pertanto, il ricorrente che nel caso di specie si sarebbe verificato il silenzio-assenso per effetto del decorso del termine perentorio di 220 giorni senza che l’ente impositore abbia fornito risposta all’esito RAGIONE_SOCIALEa suddetta istanza.
1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 330 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 170 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha accolto l’atto di appello di Roma Capitale, senza avvedersi RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica effettuata al ricorrente presso il suo
domicilio eletto. Parte ricorrente deduce di avere mutato il proprio domicilio in Roma, già in INDIRIZZO in INDIRIZZO, come comunicato al RAGIONE_SOCIALE . Osserva il ricorrente che la notificazione presso il precedente indirizzo debba considerarsi inesistente e non sanabile e che in ogni caso la notificazione non sarebbe rinnovabile dopo la scadenza del termine ad impugnare. Deduce, in ogni caso, il ricorrente che è onere di parte verificare in sede di appello l’indirizzo del procuratore RAGIONE_SOCIALEa parte appellata.
1.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 101 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice di appello non ha ritenuto correttamente integrato il contraddittorio in appello nei confronti del ricorrente, circostanza che avrebbe provocato violazione del giusto processo nei suoi confronti.
Deve rilevarsi come non risulti agli atti il perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa notificazione all’intimato litisconsorte processuale RAGIONE_SOCIALE Si omette, peraltro, di disporre la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notificazione nulla al suddetto litisconsorte in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ., di evitare e impedire i comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo (Cass., Sez. I, 11 marzo 2020, n. 6924; Cass., Sez. VI, 17 giugno 2019, n. 16141; Cass., Sez. III, 27 maggio 2019, n. 14365; Cass., Sez. U., 3 novembre 2008, n. 26373).
Il primo motivo è infondato, essendo assorbente osservare come è la stessa sentenza citata dal ricorrente (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397) che afferma il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di
RAGIONE_SOCIALE mediante ruolo, o comunque di RAGIONE_SOCIALE coattiva, produce l’effetto sostanziale RAGIONE_SOCIALEa irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto RAGIONE_SOCIALEa cartella, che ove non assoggettato a prescrizione breve (come nel caso dei contributi erariali), conserva il proprio termine prescrizionale ordinario (Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2020, n. 28846; 27 novembre 2020, n. 27188; Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2019, n. 32308). Né può ritenersi applicabile ai tributi il regime prescrizionale RAGIONE_SOCIALE sanzioni, assoggettate a un regime prescrizionale speciale (art. 20 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).
Inammissibile è, invece, la questione di mancata prova RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle e degli atti successivi, sia per difetto di specificità, sia in quanto questione non deducibile con violazione di legge, in quanto relativa a un accertamento in fatto, censurabile sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame di fatto decisivo.
Il secondo motivo è inammissibile sotto diversi profili. In primo luogo, il ricorrente non trascrive gli atti impugnati, sia quanto alle relate di notificazione (quanto alla dedotta mancata notificazione degli atti interruttivi), sia in relazione al loro contenuto (quanto alla dedotta mancata corrispondenza e non riferibilità RAGIONE_SOCIALE ‘atto interruttivo alla cartella sottostante), non mettendo questa Corte in condizione di esaminare la suddetta censura.
Il motivo è, in ogni caso, inammissibile (in analogia a quanto osservatosi in relazione al superiore motivo), in quanto con il vizio di violazione di legge il ricorrente intende giungere a un diverso accertamento in fatto (l’intervenuta notificazione de gli avvisi di pagamento ai fini RAGIONE_SOCIALE‘interruzione del termine di prescrizione), così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758). Nel qual caso, oggetto del giudizio non è l’analisi e
l’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme, bensì l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315).
7. Analogamente inammissibile è il terzo motivo, non avendo il ricorrente trascritto le relate di notificazione al fine di poter verificare le dedotte e plurime ragioni di nullità compiute dall’agente notificatore. Ove sia contestata la rituale notifica degli atti tributari, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale RAGIONE_SOCIALE relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEa doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., Sez. V, 11 luglio 2022, n. 21810; Cass., Sez. V, 16 giugno 2022, n. 19491; Cass., 28 aprile 2022, n. 13425; Cass., Sez. V, 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., Sez. V, 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass., Sez. Lav., 29 agosto 2005, n. 17424).
8. Il quarto motivo è infondato. Dispone l’art. 1, comma 538, l. n. 228/2012 « ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE, del primo atto di RAGIONE_SOCIALE utile o di un atto RAGIONE_SOCIALEa procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal RAGIONE_SOCIALE il contribuente presenta al RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima RAGIONE_SOCIALEa formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘ente creditore, emesse in un giudizio al quale il RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE non ha preso parte; e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore RAGIONE_SOCIALE‘ente creditore ». Nella specie, come risulta dalla sentenza impugnata, il giudice di appello ha rigettato la doglianza del contribuente in quanto ha accertato che la domanda di annullamento o di sgravio proposta dal contribuente era stata rigettata e, pertanto, non vi erano i presupposti per il verificarsi del silenzio-assenso ( « dalla documentazione in atti tale domanda risulta riscontrata e rigettata in quanto presentata oltre il termine di 60 giorni dalla notifica RAGIONE_SOCIALE‘intimazione, ness un silenzio assenso si è formato sul l’anzidetta questione » verifica se inammissibile o infondato con motivo», sent. imp.).
9. Il quinto e il sesto motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, in quanto RAGIONE_SOCIALEa questione dedotta da parte ricorrente ( l’irregolare notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello proposto da Roma Capitale, dovuto al dedotto cambio di residenza del contribuente) non vi è traccia né nella narrativa RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (punto 3), né nella parte motiva. Qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità RAGIONE_SOCIALEa censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione RAGIONE_SOCIALEa questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 2038).
10. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza in favore dei controricorrenti e liquidate come da dispositivo; nulla per le parti intimate non costituite e nulla per l’RAGIONE_SOCIALE, la quale non ha depositato difese scritte ; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in complessi vi € 7.000,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 3 0 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 9 novembre 2022