Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18485 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18485 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/07/2025
Oggetto: sospensione prescrizione -art.1 commi 618 e 623 l.147/2013 -efficacia automatica
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8606/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona del
presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliate in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1390/7/2018, depositata il 13.9.2018 e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1390/7/2018 depositata il 13.9.2018 veniva accolto l’ appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Torino n. 909/6/2017 che aveva accolto il ricorso introduttivo avente ad oggetto l’ intimazione di pagamento notificata in data 18.2.2016 alla società RAGIONE_SOCIALE e le cinque cartelle di pagamento sottese. Evocato in giudizio, l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione non si costituiva.
Gli atti riprendevano ad imposizione nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, IVA, sanzioni e interessi relative ai periodi d’imposta 2000, 2001, 2002, 2003 e 2005.
Il giudice di prime cure riteneva che ai crediti portati dalle cartelle andasse applicato il termine di prescrizione quinquennale e accoglieva il ricorso introduttivo. Il giudice d’appello, accertata la regolare notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle, dichiarava l’operatività RAGIONE_SOCIALEa prescrizione decennale nella fattispecie e confermava le riprese oggetto RAGIONE_SOCIALE cartelle.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente deducendo quattro motivi, cui replicano l’RAGIONE_SOCIALE e l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione con un unico controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo la società ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2948, comma primo, n. 4, e 2946 del codice civile, dolendosi per l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa CTR che ha fatto applicazione del termine ordinario di prescrizione con riferimento ai crediti erariali, senza tener conto del fatto che le cartelle di pagamento sottese all’intimazione di pagamento sono state emesse dall’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione in via automatica, ossia senza essere precedute da un atto avviso di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (v. p.4 ricorso).
1.2 La ricorrente, richiamando giurisprudenza di questa Corte, non contesta in sede di legittimità la ritualità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento sottese all’intimazione ormai definitive, ma sostiene che la prescrizione ordinaria decennale è riferibile a titoli di accertamento -condanna (amministrativi o giudiziali) divenuti definitivi (inclusi gli avvisi di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore) e non già invece alle cartelle esattive emesse sulla base di automatismi periodici’ ; pertanto, rileverebbe la natura del credito e la sua periodicità e non la definitività dei crediti erariali per omessa impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartelle.
2. Il motivo è infondato.
2.1. Deve rammentarsi, in linea generale, che il carattere automatico o formale RAGIONE_SOCIALEa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi, sulla base RAGIONE_SOCIALE evidenze reddittuali RAGIONE_SOCIALEa contribuente che emergono per ogni anno d’imposta, essendo ogni debito d’imposta autonomo rispetto al precedente, non è idoneo a mutare l’obbligazione tributaria per imposte erariali in prestazioni periodiche, le quali sono al contrario sorrette dal carattere RAGIONE_SOCIALEa prevedibilità.
In particolare, in tema di riscossione mediante ruolo, questa Corte ha avuto modo di precisare che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza
dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la cd. conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2953 cod. civ., restando irrilevante sia il subentro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE quale nuovo concessionario (RAGIONE_SOCIALE), sia la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 20, comma 6, d.lgs. n. 112 del 1999 sul termine decennale per la riscossione. Infatti (cfr. Cass. sentenza n. 11814 del 18/06/2020), va tenuto conto che: trattasi di termine fissato in relazione alla disciplina ordinaria del procedimento di riscossione; quella di prescrizione è eccezione in senso stretto sicché non è rilevabile d’ufficio l’effetto estintivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione breve; un’interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 cit. impone di riferire detto termine al procedimento amministrativo per il rimborso RAGIONE_SOCIALE quote inesigibili e non a quello per azionare il credito.
2.2. Nel caso di specie si tratta comunque di crediti per imposte erariali e, quindi, la prescrizione è decennale. La CTR, ritenuta non corretta la lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza di questa Corte n. 23397/2016 operata dal giudice di prime cure, il quale aveva accolto il ricorso RAGIONE_SOCIALEa contribuente in ordine all’eccepita prescrizione quinquennale sul presupposto che il termine decennale trovasse applicazione solamente in pretese tributarie derivanti da una sentenza e non per i recuperi fiscali espressi dalle cartelle estranee al processo, ha correttamente ribadito la legittimità del termine di prescrizione ordinario decennale con riferimento ai tributi. Il giudice ha accertato che i crediti erariali sono divenuti esecutivi per omessa impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartelle e ha osservato a pag. 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza che «la Corte di Cassazione, con la propria decisione, ha voluto differenziare, nell’individuare nella prescrizione RAGIONE_SOCIALE cartelle, quelle relative a una obbligazione periodica (es: i tributi locali) che rientrano nelle previsioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 2948 n. 4 cc (ovviamente non derivanti da un titolo giudiziale divenuto definitivo), da quelle riguardanti obbligazioni tributarie autonome, ovvero relative a presupposti che devono essere valutati nel tempo indipendentemente da quanto avvenuto nei periodi di imposta pre-
cedenti. Pertanto, in presenza di cartelle relative a tributi non periodici, divenuti definitivi per varie ragioni, di deve applicare il termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2496 cc e all’art. 78 d.P.R. 131/1986 (per tutte la n. 13418/2016 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione)».
Con il secondo motivo la ricorrente censura, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 del d.lgs. n. 472/1997 in ordine alla prescrizione quinquennale RAGIONE_SOCIALE sanzioni portate dalle cartelle di pagamento.
Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia, nonché censura, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2948, comma 1, n. 4 cod. civ., in merito alla prescrizione quinquennale degli interessi di mora.
I due motivi di ricorso, possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e sono fondati.
5.1. Deve anzitutto rilevarsi che le prospettazioni RAGIONE_SOCIALEa ricorrente soddisfano i requisiti di specificità del ricorso e di tempestività RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALE censure.
Infatti, alle pagg.6 e 7 del ricorso per Cassazione la società riporta che nel ricorso introduttivo, oltre alla prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘intera pretesa oggetto RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate, ha richiesto in via subordinata che il giudice di primo grado dichiarasse sia la prescrizione RAGIONE_SOCIALE sanzioni sia quella relativa agli interessi (doc. 2 Fascicoletto, pp. 6 e 7) e, dichiarati assorbiti dal giudice di prime cure, i relativi motivi sono stati riproposti in sede d’appello sia in ordine alle sanzioni (doc. 5 Fascicoletto p. 6 ss.) sia riguardo agli interessi (doc. 5 Fascicoletto p. 7 ss.).
Del resto, tali prospettazioni sono suffragate dal contenuto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata, nella quale è stato specificato che «ricorreva tempestivamente la contribuente avverso il provvedimento di intimazione sollevando le seguenti eccezioni ( … ) 4) Prescrizione RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli interessi» (cfr. p. 3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza) e ove, anche, si legge che «In opposizione all’impugnazione ( … ) in ogni caso sostiene che alle sanzioni e agli interessi debba applicarsi il termine quinquennale (motivi 1 e 2 RAGIONE_SOCIALE‘atto RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni)» ( ibidem , p. 4).
5.2. L’art. 20 del d.lgs. n. 472/1997 prevede che il diritto alla riscossione RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, questa Corte ha chiarito il significato di tale disciplina, nel senso che il d.lgs. n. 472 del 1997, nel prevedere un procedimento unitario d’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, destinato a valere, in generale, per tutti i tributi, ha nettamente distinto il termine di decadenza, entro il quale deve essere contestata la violazione ed irrogata la sanzione (art. 20, comma 1), dal termine di prescrizione del diritto alla riscossione consolidato in un provvedimento non impugnato (art. 20, comma 3), così mutuando l’impostazione del sistema penale, nel quale è ben chiara la distinzione tra termini di prescrizione del reato di cui all’art. 157 c.p. e termini di prescrizione RAGIONE_SOCIALE pene previsti dall’art. 172 c.p. (cfr. Cass. sentenza n. 19180 del 14/06/2022).
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale debba essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass., Sez. 6-5, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. 6-5, Cass., Sez. 5, 22 luglio 2011, n. 16099), decorrendo la prescrizione dall’iscrizione a ruolo del credito, ossia dall’emissione RAGIONE_SOCIALE‘atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALEa (allora) soprattassa
(Cass., Sez. 5, 7 novembre 2011, n. 20600). Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 17 novembre 2016, n. 23397, secondo cui le sanzioni -come alcuni tributi non erariali -hanno prescrizione quinquennale e possono, al più, beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘effetto RAGIONE_SOCIALE‘allungamento RAGIONE_SOCIALE prescrizioni brevi in forza RAGIONE_SOCIALE‘ actio iudicati a termini RAGIONE_SOCIALE‘art. 2953 cod. civ.. Il principio è radicato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. ad es. Cass., Sez. 5, 2 ottobre 2000, n. 12989 e giurisprudenza ivi citata), che ha ritenuto esaustiva la disciplina prescrizionale di diritto speciale prevista dall’art. 20 d. lgs. n. 472/1997, stante il carattere speciale RAGIONE_SOCIALE‘illecito tributario.
La disciplina speciale RAGIONE_SOCIALEa prescrizione in materia di sanzioni tributarie è stata da questa Corte ritenuta conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova «fondamento nei vincoli di competenza del bilancio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in forza dei quali l’amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi RAGIONE_SOCIALEa riscossione, tenendo conto anche RAGIONE_SOCIALE proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)» (Cass., Sez. U., 10 dicembre 2009, n. 25790; conf. Cass., Sez. 5, 9 agosto 2016, n. 16730). Di converso, come osservato in dottrina, la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione stessa.
5.3. Anche riguardo agli interessi relativi alle obbligazioni tributarie questa Corte (da ultimo cfr. Cass. Sentenza n. 2095 del 24/01/2023) ha avuto modo più volte di osservare che il rapporto di accessorietà che lega i primi a queste ultime emerge unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l’obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù RAGIONE_SOCIALEa sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall’art. 2948, n. 4, cod. civ.,
che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione principale.
5.4 Non vi sono ragioni per discostarsi da tale interpretazione giurisprudenziale, ed è pertanto erronea l’affermazione del giudice di seconde cure per la quale non sarebbe possibile «suddividere la pretesa attribuendo a ciascuna voce un termine prescrizionale diverso, riguardando la somma complessiva quanto determinato in base a specifiche disposizioni» (cfr. p. 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Con il quarto e ultimo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 147/2013 commi 618, 620 e 623 per avere la CTR rigettato l’eccezione di prescrizione decennale relativamente alla cartella di pagamento n. 110 NUMERO_CARTA per euro 52.011,65 sul presupposto che l’ art. 1, comma 623, RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 157/2013 ha interrotto i termini prescrizionali per consentire ai contribuenti di avvalersi RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE cause pendenti.
6.1. In buona sostanza, la ricorrente in questa sede si lamenta del fatto che la CTR abbia ritenuto che la «sospensione sarebbe indiscriminatamente applicabile a tutti i crediti tributari affidati in riscossione prima del 31/12/2013» (cfr. p. 10 del ricorso) mentre la norma in questione andrebbe letta in correlazione con i precedenti commi 618-620 RAGIONE_SOCIALE stesso articolato e con la possibilità di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE pendenze ivi prevista (pagamento spontaneo senza interessi) e quindi sarebbe applicabile solo alle pretese creditorie che si sarebbero potute prescrivere nel periodo in cui è stata sospesa la riscossione.
Il motivo è specifico, poiché l”eccezione di prescrizione RAGIONE_SOCIALEa predetta cartella è stata sollevata con il ricorso introduttivo, il cui motivo di impugnazione è stato dichiarato assorbito dal giudice di prime cure
e riproposto in sede d’appello (cfr. doc. 5 Fascicoletto p. 8 ss.), ma è infondato.
7.1. L’articolo 1, comma 618, RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 147/2013 stabilisce che «Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento: a) di una somma pari all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall’articolo 20 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall’articolo 30 del medesimo decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni; b) RAGIONE_SOCIALE somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni».
Il successivo comma 623 prevede che «Per consentire il versamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione RAGIONE_SOCIALE operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione».
7.2. Sul tema RAGIONE_SOCIALEa estinzione agevolata dei carichi tributari iscritti a ruolo è intervenuta la Corte con una statuizione in diritto cui merita data ulteriore continuità anche nella presente fattispecie (cfr. Cass. ordinanza n. 1893 del 28/01/2020). Infatti, la sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione di cui all’art. 1, comma 623, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 147 del 2013 -eccetto casi particolari come i crediti previdenziali INPS il quale non rientra tra i soggetti menzionati dal precedente comma 618 RAGIONE_SOCIALE‘art.1 cit. (Cass. n.7285/2024), in ragione RAGIONE_SOCIALEa lettura testuale RAGIONE_SOCIALE norme sopra richiamate, deve essere intesa nel senso che opera automaticamente e riguarda tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, senza che assuma rilevanza la richiesta del contribuente di aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti fiscali pendenti.
7.3. L’accertamento compiuto dalla CTR non si pone, dunque, in contrasto ma in continuità con l’interpretazione del giudice di legittimità, avendo il giudice correttamente argomentato nel senso che «Tale interruzione pertanto, nulla incidendo il fatto che la resistente si sia avvalsa RAGIONE_SOCIALEa possibilità concessa (e sul punto è opportuno ricordare che fino al termine del periodo di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa suddetta norma l’Ufficio e il Concessionario non potevano procedere), ha spostato il termine di prescrizione anche per la cartella qui contestata» (cfr. p. 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Manifestamente infondata è, infine, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente nel corpo RAGIONE_SOCIALEa censura sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione per il fatto che «si interpreterebbe una norma di favore per il contribuente (quella che prevede la definizione agevolata) in termini sfavorevoli al medesimo (che laddove valutasse, come è libero di valutare, di non aderire a tale definizione, si vedrebbe allungato il termine di prescrizione)» (cfr. p. 12 del ricorso).
Infatti, il beneficio RAGIONE_SOCIALEa norma agevolativa per tutti coloro che versano nelle condizioni previste dalla legge non ha introdotto alcuna discriminazione soggettiva tra contribuenti e la previsione RAGIONE_SOCIALEa sospensione dei termini di prescrizione, corrispondente al periodo per la riscossione dei carichi tributari nei confronti di tutti i contribuenti, non lede in alcun modo il dettame costituzionale e non inficia la discrezionalità del legislatore (cfr. Cass. n. 1893/2020). Ove il legislatore avesse voluto sospendere la prescrizione solo in tale ultima ipotesi lo avrebbe espressamente previsto.
In conclusione, in accoglimento dei motivi secondo e terzo del ricorso, infondati i restanti, la sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
La Corte accoglie i motivi secondo e terzo del ricorso, infondati i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9.4.2025