Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3827 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3827 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31827/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monreale, in INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis ;
-controricorrente –
Nonché contro
EQUITALIA SERVIZI DI RAGIONE_SOCIALE SPA
-intimata-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 527/19, depositata il 18 marzo 2019; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente NOME COGNOME impugnò l’intimazione di pagamento n. 045 2015 9037532 in relazione a 15 cartelle non pagate, per gli anni di imposta 2002-2012, relative ad imposta di registro, IRAP, IVA, IRPEF, imposte addizionali regionali e comunali, tasse automobilistiche, smaltimento rifiuti.
Il ricorso venne respinto e la decisione impugnata dinanzi alla competente C.T.R.
Con il ricorso si denunciò la violazione dell’art. 2909 c.c., l’erronea valutazione circa la regolarità della notifica, l’errata valutazione del termine prescrizionale (decennale e non quinquennale), la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., la ritenuta erronea declaratoria del difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle portanti crediti di natura previdenziale.
Secondo NOME COGNOME, il giudizio relativo all’annullamento dell’iscrizione ipotecaria, originata da alcune RAGIONE_SOCIALE cartelle di cui all’intimazione di pagamento, definito con sentenza di questa Corte, avrebbe cristallizzato l’accertamento effettuato dal giudice di prime cure circa la irregolarità della notifica RAGIONE_SOCIALE predette cartelle. Tale accertamento avrebbe, pertanto, dovuto avere effetto in relazione all’intimazione di pagamento oggetto presente giudizio.
Il giudice di seconde cure confermò la decisione della RAGIONE_SOCIALE.T.P. ripercorrendone la motivazione.
Rilevano in questa sede alcuni passaggi della sentenza impugnata.
In relazione alla dedotta violazione dell’art. 2909 c.c. il giudice di seconde cure affermò, richiamando il contenuto della sentenza della S.C. che aveva annullato senza rinvio la decisione,
che l’oggetto dei due procedimenti fosse diverso, in uno l’iscrizione ipotecaria, nell’altro l’intimazione e la relativa regolarità della notifica. Di qui la non sussistenza della dedotta violazione.
La CTR ritenne sussistere la regolarità della notifica avvenuta a mezzo del servizio postale in forza di quanto previsto dall’art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973.
La CTR ritenne corretta la declaratoria di difetto di giurisdizione, in relazione a talune cartelle specificatamente indicate, atteso che riguardavano crediti previdenziali di competenza del g.o.
Si osservò inoltre la correttezza nell’individuazione per la cartella relativa alle somme dovute in forza della violazione del codice della strada, della prescrizione decennale, richiamando al riguardo Cass. 701 del 2014.
Si ribadì, infine, la corretta individuazione per tutte le altre cartelle della prescrizione decennale.
A ciò conseguì la ritenuta correttezza della condanna alle spese del contribuente.
NOME COGNOME impugna la prefata sentenza con 5 motivi, resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si deduce testualmente ‘violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. in combinato con l’art. 2909 c.c., erronea valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie – Doveva essere accolta la eccezione di pregiudiziale di giudicato (rei judicati) con consequenziale declaratoria di nullità della intimazione di pagamento in quanto parzialmente fondata sulle cartelle di pagamento’…’in merito alle quali è intervenuta sentenza di annullamento passata in autorità di cosa giudicata proposta con riferimento alle cartelle di pagamento’.
Premesso che sotto il profilo apparentemente dedotto il motivo è inammissibile in quanto trattasi di cd. ‘doppia conforme’, deve evidenziarsi che la doglianza, nella sostanza deduce la violazione dell’art. 2909 c.c nella parte in cui il giudice di merito ha escluso la sussistenza del giudicato esterno.
La censura è infondata.
Deve premettersi che nel processo tributario, il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito, fermo restando che la forza degli effetti stabiliti dall’art. 2909 c.c. opera soltanto rispetto alle questioni – dedotte o deducibili – su cui il provvedimento giurisdizionale si sia soffermato e non rispetto a statuizioni meramente apodittiche (Cass. n. 38767/2021).
Questa Corte con ordinanza n. 6706/2014 ha dichiarato inammissibile l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza pronunciata dalla CTP di Forlì n. 19 del 2010, che aveva dichiarato la nullità dell’iscrizione ipotecaria in base ad alcune cartelle di cui all’atto di intimazione oggetto del presente giudizio. Secondo la prospettazione del ricorrente l’annullamento, da parte del giudice di prime cure, sarebbe stato determinato sul presupposto che non vi fosse prova della valida notificazione di dette cartelle per essersi così testualmente espresso il primo giudice: ‘la commissione accoglie il ricorso in quanto non risultano contestate ed adeguatamente provate le eccezioni proposte dal ricorrente ed in particolare per quanto riguarda l’avvenuta valida notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento che costituiscono il necessario presupposto della iscrizione ipotecaria’.
Nella specie, tuttavia, emerge dagli atti che nel giudizio di primo grado l’RAGIONE_SOCIALE fosse in realtà rimasta intimata, per cui con l’affermazione di cui innanzi il giudice di prime cure prendeva atto della ovvia mancata contestazione da parte dell’intimato. Il giudicato così formatosi, come correttamente ha rilevato il giudice di seconde cure, attiene esclusivamente alla nullità dell’iscrizione ipotecaria e non anche alla regolare notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle.
Non solo.
Va ricordato che solo qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. (S.U. n. 13916 del 2006; da ultimo Cass. 13152 del 2019).
Nella sentenza della Corte di Cassazione non è contenuto alcun accertamento in ordine alla soluzione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause che preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertamento e risolto.
Nella specie i due giudizi avevano oggetti differenti, un’iscrizione ipotecaria da un lato ed una intimazione di pagamento relativa a 15 cartelle nell’altro.
2.Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme sulla giurisdizione ex art. 360, n. 1, c.p.c. avendo errato il giudice di seconde cure nel confermare la sussistenza del difetto di giurisdizione relativamente
all’intimazione di pagamento di cartelle portanti crediti previdenziali ‘poiché dal tenore del ricorso e di quanto dedotto in primo grado dal contribuente non è affatto chiaro che l’intimazione di pagamento sia stata impugnata avanti al giudice tributario solo limitatamente ad alcune cartelle ivi indicate’.
Nel motivo del ricorso il ricorrente evidenzia di aver impugnato parte RAGIONE_SOCIALE cartelle e degli avvisi dinanzi al giudice tributario e altra parte dinanzi al giudice del lavoro e di averlo esplicitato nei propri atti difensivi ma non riproduce alcuna parte degli stessi non consentendo a questa Corte di poter valutare la doglianza. Sotto questo profilo il motivo si presenta come inammissibile per difetto di autosufficienza.
Sotto altro profilo il motivo deve essere respinto non sussistendo al riguardo l’interesse ad agire del contribuente.
Com’è noto l’interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell’esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice.
Gli effetti della declaratoria di difetto di giurisdizione non comportano nella specie, invero, alcuna pregiudizievole conseguenza rispetto alla pretesa mancata proposizione della domanda demolitoria.
3.Con il terzo motivo (erroneamente rubricato come violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c.) si deduce che il giudice avrebbe errato nel rigettare l’eccezione di inesistenza della notifica dell’intimazione di pagamento n. 045 2015 90037532 poiché effettuata a mezzo servizio postale e pertanto priva di relata della notifica, nonché della inesistenza della notificazione RAGIONE_SOCIALE propedeutiche cartelle di pagamento non coperte da giudicato e non sottoposte alla giurisdizione tributaria. Nella prospettazione del ricorrente non avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 ma gli artt. 140, il 148 ed il 149 c.p.c.
Il motivo è infondato poiché trova applicazione Cass. n. 686/2023 che, tra le tante, afferma la validità della notifica ad opera dell’RAGIONE_SOCIALE a mezzo servizio postale (si vedano altresì Cass. 6395/2014; Cass. n. 4765/2015; Cass. n. 20918/2016).
La sentenza in particolare afferma che la notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del RAGIONE_SOCIALE della riscossione (ora RAGIONE_SOCIALE) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente.
4.Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto avendo erroneamente il giudice rigettato l’eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente.
Nel dettaglio per le cartelle citate nell’intimazione non coperte, secondo la prospettazione del ricorrente, da giudicato e non afferenti a contributi assicurativi, ed in particolare per la cartella avente n. NUMERO_CARTA (relativa a tasse automobilistiche 2006) si sarebbe al cospetto di una prescrizione quinquennale e non come ritenuto dal giudice di merito decennale.
In disparte l’erroneo riferimento ad un passo motivazionale non contenuto nella sentenza della C.T.R., il motivo è infondato.
Com’è noto il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi
dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti RAGIONE_SOCIALE Regioni, RAGIONE_SOCIALE Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.(Cass. 23397 del 2016).
Premesso quanto innanzi, deve rilevarsi che i diversi tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la legge non prevede termini prescrizionali differenti; con riferimento alle imposte Irpef, Ires, Irap ed Iva, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un’espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (cfr. Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 11555 del 11/05/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10547 del 15/04/2019; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020; Sez. U, Sentenza n. 8500 del 25/03/2021; Cass. n. 20638/2021; Cass. sez. 6-5, n. 8713 del 2022; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1692/2024).
Questa Corte, sulla scia della pronuncia nomofilattica S.U. n. 23397/2016 ha precisato che, «In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell’ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all’imposta di registro, l’espresso disposto di cui all’art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l’assenza di un’espressa previsione, con conseguente applicabilità dell’art. 2946 c.c., non potendosi applicare l’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. “per tutto
ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi» (Cass. n. 12740 del 2020 26/06/2020; v. anche in tema di IRPEF, Cass. n. 9906 del 2018; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11555 del 11/05/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10547 del 15/04/2019; Sez. U, Sentenza n. 8500 del 25/03/2021; Cass. n. 20638/2021; Cass. sez. 6-5, n. 8713 del 2022; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1692/2024).
In particolare, i diversi tributi possono avere termini prescrizionali differenti, se previsti dalla legge, altrimenti soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, con conseguente applicazione RAGIONE_SOCIALE cause di interruzione previste dall’ ordinamento. (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24278 del 03/11/2020; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020, ex plurimis; in tema di tasse automobilistiche si veda Cass. n. 701 del 2014).
Deve infine evidenziarsi nel motivo di ricorso non è riportato alcun atto, né questo peraltro risulta dalla sentenza impugnata, dal quale potersi evincere l’avvenuta notificazione della cartella e dell’avviso nei termini indicati dal ricorrente.
4.1. Nel consegue l’infondatezza della ritenuta violazione, di cui al quinto motivo del ricorso (rubricato con la lett. e), degli artt. 91 e 92 c.p.c.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 6.000,00 oltre accessori oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 05/12/2023.