Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26806 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26806 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 15/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4537/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
-intimata-
avverso la sentenza della C.T.R. della Campania n. 5576/2021 depositata il 06/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME propose gravame avverso la sentenza n. 3690 del 2019 emessa dalla C.T.P. di Napoli con la quale venne rigettato il suo ricorso contro l’intimazione di pagamento emessa dall’RAGIONE_SOCIALE in relazione alle sole cartelle per debiti tributari non adempiuti perché ritenute prescritte, nonché regolarmente notificate, con esclusione di quelle per altri rapporti tributari.
Il giudice di seconde cure rigettò l’appello con ‘integrale conferma della sentenza impugnata’ cui rinviò per relationem . Si evidenziò come nella specie fosse stata impugnata l’intimazione di pagamento ma che, essendo stata preceduta dalla notifica della cartella, avrebbe potuto essere impugnata esclusivamente per vizi propri o per prescrizioni successive. Si chiarì che la ‘questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l’impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata (Cass. n. 23046/2016). Ciò posto, nel caso di specie, non solo l’appellato ha provato di aver provveduto correttamente alla notifica dell’atto impositivo, ma è da escludersi, altresì, l’ipotesi di una prescrizione del debito successiva, atteso che è stato depositato in atti l’avviso di ritorno con relativa stampigliatura di mancato recapito del preavviso di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTA spedito in data 26.10.2015….’
Contro la prefata sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione fondato su cinque motivi. L’RAGIONE_SOCIALE non si è costituta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo del ricorso si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. circa la tardività della costituzione dell’agente di riscossione, espressamente sollevata nell’atto di appello dal ricorrente.
Il motivo è inammissibile atteso che il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (Cass. n. 25154 del 2018; Cass. n. 10422 del 2019).
2.Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. avendo il giudice di merito utilizzato quale fonte di prova documenti prodotti oltre i termini perentori previsti dalla legge.
Il motivo si concentra sulla ritenuta violazione da parte del giudice di primo grado RAGIONE_SOCIALE disposizioni che regolano la produzione dei documenti nel giudizio tributario, violazione che è stata oggetto di censura in sede di appello. Muovendo da ciò, l’istante denuncia di aver rilevato nel proprio ricorso in appello la tardività della produzione dei documenti depositati, nel giudizio di primo grado, 5 giorni prima dell’udienza, in violazione dell’art. 32 d.lgs. n. 546/1992. Ciò nonostante l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di secondo grado, non ‘ha riprodotto la comunicazione di iscrizione ipotecaria …. richiamata dai Giudici di primo grado e tardivamente prodotta nel primo grado di giudizio’.
Da tale premessa il ricorrente fa discendere la violazione da parte della C.T.R. RAGIONE_SOCIALE disposizioni innanzi richiamate poiché ha utilizzato
quali fonti di prova per la propria decisione documenti prodotti oltre il termine perentorio di legge.
Il motivo è infondato . Preliminarmente deve ribadirsi, in relazione alla doglianza relativa all’utilizzazione di prove prodotte tardivamente, che nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestare l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto (Cass. n. 2585 del 2019, Rv. 652371-01).
E’ stato, ancora, precisato che nel processo tributario i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 25 del d.lgs. n. 546 del 1992, e non possono essere ritirati dalle parti, che possono solo acquisire copia autentica dei documenti e degli atti ivi contenuti; ne consegue che la documentazione depositata tardivamente nel giudizio di primo grado è utilizzabile in appello, ove acquisita al fascicolo processuale, purché depositata entro il termine perentorio di cui all’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Sez. 5-, Ordinanza n. 26115 del 17/11/2020, Rv. 659877 -01).
Premesso quanto innanzi, emerge dallo stesso ricorso che l’agenzia sin dal giudizio di primo grado avesse depositato la documentazione oggetto della censura.
Non risulta, né il ricorrente lo allega, che l’RAGIONE_SOCIALE si fosse costituita tardivamente nel giudizio di secondo grado, sicché la predetta
documentazione facendo parte del fascicolo deve ritenersi acquisita d’ufficio dalla C.T.R.
Peraltro, non risulta e non è stato dedotto che l’RAGIONE_SOCIALE abbia chiesto la restituzione del proprio fascicolo, sicché ne deve dedurre che i documenti siano transitati nel grado di appello tempestivamente.
Nella specie la RAGIONE_SOCIALE.T.R. ha, quindi, legittimamente utilizzato i documenti prodotti dall’agente della riscossione fin dal giudizio di primo grado (si veda Cass. n. 9635 del 2024).
Deve inoltre richiamarsi in questa sede quanto statuito da S.U. n. 4835 del 2023 secondo cui ‘In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova” – che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo – comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione’.
3.Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
SI denuncia che ‘La commissione di secondo grado erroneamente ritiene che l’RAGIONE_SOCIALE abbia dato prova in giudizio della valida ed efficace notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento producendo solo copia degli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALE raccomandate postali e non le cartelle di pagamento con correlate relate di notifica’.
Il motivo è infondato.
Trova applicazione nella specie il principio statuito da questa Corte secondo cui in tema di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo, come avvenuto pacificamente nel caso di specie, la prova del perfezionamento è assolta mediante la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata, salvo che il destinatario dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione, non essendo invece necessario il deposito dell’originale o della copia autentica dell’avviso di accertamento (Cass. 34765 del 2023).
Si è inoltre affermato che ‘ Nell’ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l’agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l’onere di depositarne né l’originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all’art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l’omissione con la nullità della stessa o della sua notifica ‘ (Cass. n. 25292 del 2018).
Quanto alla questione, pure posta, della mancanza sub specie RAGIONE_SOCIALE relate di notifica, deve ricordarsi che ‘ La notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell’agente
postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. ‘ (Cass. n. 4275 del 2018)
4. Con il quarto motivo si deduce sempre la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ma sotto altro profilo. Si censura infatti la sentenza impugnata per avere il giudice di merito illegittimamente statuito la validità della notifica al ricorrente di due atti interruttivi (sollecito di pagamento e preavviso di iscrizione ipotecaria notificato il 2.1.12015) ‘violando e falsamente applicando le disposizioni legislative in materia di notificazione degli atti al contribuente’ non essendo stata prodotta la relata di notifica apposta sugli atti notificati.
Secondo il ricorrente dall’esame della normativa di riferimento, ed in particolare dall’art. 26 , emergerebbe che la notificazione per posta effettuata senza il tramite di uno degli agenti della notificazione specificatamente ivi previsti, sarebbe inesistente o quanto meno nulla.
Il motivo è infondato per le medesime ragioni per cui è infondato il terzo atteso che il principio, innanzi richiamato, si estende anche agli altri atti interruttivi che pacificamente sono stati notificati a mezzo del servizio postale e cioè ex art. 26 cit.
Ancora deve specificarsi quanto segue. Il ricorrente, con riferimento al sollecito di pagamento deduce che non è mai stato prodotto l’atto ma solo la copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata. Sostiene di ‘aver espressamente contestato l’assoluta irrilevanza del sollecito’ (al riguardo richiama pag. 6 e 7 RAGIONE_SOCIALE memorie prodotte in appello ma non ne riproduce i passi rilevanti).
Il motivo è inammissibile per novità della doglianza. Poiché la questione non emerge dalla sentenza impugnata, il ricorrente avrebbe
dovuto infatti indicare dove l’aveva dedotto nei precedenti gradi di merito. Il motivo è, quindi, privo di specificità al riguardo.
Ancora, il ricorrente con il citato motivo si duole dell’omesso invio della CAN dopo la notifica al portiere del sollecito di pagamento n. 07128200120001045000.
Anche sotto questo profilo il motivo è destituito di fondamento.
Questa Corte è ferma nel ritenere che « In tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato » (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 -01; conf. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 -01, secondo cui « In tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell’art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982 »; v. anche, Cass. n. 17598/2010; n. 911/2012; n. 19771/2013; n. 14146/2014,
nonché, con specifico riferimento a raccomandata postale consegnata al portiere, Cass. n. 16949/2014 e n. 12083 del 2016). In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica « nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda » (comma 2) o al « portiere dello stabile dov’è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda » del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017).
E d’altro canto, come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018, sopra citata, la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con la sentenza n. 175 del 2018, la conformità a Costituzione dell’art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, rilevando che « la semplificazione insita nella notificazione diretta », consistente « nella mancanza della relazione di notificazione di cui agli artt. 148 cod. proc. civ. e 3 legge n. 890 del 1982 » e nella « mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN) », « anche se comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all’ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della legge n. 890 del 1982, non di meno è comunque garantita al destinatario un’effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi dell’art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 ». Ha precisato il Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi
che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione “diretta” ai sensi del citato art. 26 « c’è il completamento dell’avviso di ricevimento da parte dell’operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell’avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo ». Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall’operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda o al portiere), « non costituisce nella disciplina della notificazione », nonostante tale « obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) del destinatario dell’atto », « una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto ».
La doglianza è infondata anche in relazione al preavviso di iscrizione ipotecaria, notificato il 2.11.2015.
Deve infatti evidenziarsi che la prescrizione dei crediti erariali è decennale e quindi per tali crediti la verifica della regolarità della notifica dell’atto in esame è superfluo (notifica cartelle 2007, sollecito 2012, intimazione impugnata 2018).
In ogni caso, la parte ricorrente lamenta il mancato invio della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso l’Ufficio postale, ma al riguardo la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che in materia di atti notificati a mezzo posta direttamente dall’agente della riscossione, quindi ex art. 26 cit., sia sufficiente il rilascio dell’avviso nella cassetta postale.
Viene al riguardo in considerazione Cass. n. 10131 del 2020 la quale afferma che in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a
mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela RAGIONE_SOCIALE preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l’art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile).
Con il quinto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, 2697 c.c., 2948 n. 4 c.c., 2946 c.c e 2953 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorrente deduce di aver eccepito la prescrizione dell’azione in considerazione del fatto che ‘anche nella denegata ipotesi in cui si ritenessero validamente notificate tra il 2006 ed il 2007 le varie cartelle di pagamento richiamate nella successiva intimazione di pagamento impugnata, alla data di ricevimento dell’intimazione (27.08.2018) erano già ampiamente decorsi da oltre 10 anni con la conseguenza che erano scaduti tutti i termini di prescrizione sia decennale che quinquennale, a seconda dei casi’.
Il motivo è fondato nei termini di cui in prosieguo.
La prescrizione dei crediti erariali è notoriamente decennale (da ultimo Cass. n. 33213 del 2023) infatti il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell’ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all’art. 2946 c.c., mentre non opera l’estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi).
È quinquennale, invece, la prescrizione RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli interessi.
Nella specie, il termine di prescrizione decennale relativo ai crediti erariali risulta interrotto dal sollecito di pagamento, notificato il 21.8.2012, nonché dal preavviso di iscrizione ipotecaria, spedito in data 26.10.2015 mentre la stessa cosa non vale per le sanzioni e gli interessi.
Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie, infatti, si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l’obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall’art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell’obbligazione principale (Cass. n. 2095 del 2023).
Deve quindi ribadirsi che in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello
quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (Cass. n. 7486 del 2022).
Nella specie, il giudice di merito ha errato nell’applicare anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli interessi la prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale.
Ne consegue che il quinto motivo, in relazione ai profili innanzi evidenziati, deve essere accolto, i restanti motivi respinti e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
P.Q.M.
accoglie il quinto motivo di ricorso in relazione al profilo relativo alle sanzioni ed agli interessi, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2024