Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20622 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20622 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Paradiso Renato , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to NOME COGNOME che ha indicato recapito PEC;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente – avverso
la sentenza n. 4783, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, il 18.9.2020, e pubblicata il 19.10.2020;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
OGGETTO: Irpef, Iva ed Irap, 2006/2007 – Impugnazione di estratto di ruolo – Accertata notificazione della cartella esattoriale – Prescrizione.
COGNOME NOME, conseguito estratto di ruolo relativo alla propria posizione contributiva, contestava la cartella di pagamento n. 100 2011 00197290 09, avente ad oggetto Irpef, Iva ed Irap, oltre accessori, in relazione agli anni 2005, 2006 e 2007, atto esattivo di cui affermava di non aver mai ricevuto notificazione, e lo impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno.
Il contribuente proponeva contestazioni procedimentali, in particolare l’omessa notificazione della cartella di pagamento, e di merito, come la maturata prescrizione dei crediti tributari, anche per sanzioni ed interessi, tra la data di pretesa notificazione della cartella esattoriale e la data di conseguimento dell’estratto di ruolo. La CTP riteneva impugnabile l’estratto di ruolo ma regolarmente notificata la cartella di pagamento, in conseguenza rigettava il ricorso.
NOME COGNOME spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che confermava la decisione di primo grado, rilevando la regolare notificazione della cartella di pagamento e ritenendo non maturata la prescrizione di alcun credito tributario.
Il contribuente ha introdotto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi ad un motivo di impugnazione. L’Amministrazione finanziaria resiste mediante controricorso. NOME COGNOME ha quindi depositato pure memoria.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 cod. civ., e dell’art. 20 della legge n. 472 del 1997, per aver ritenuto il giudice del gravame che il credito preteso mediante la cartella esattoriale
impugnata non fosse prescritto con riferimento ad interessi e sanzioni.
Occorre premettere, in ordine all’impugnabilità dell’estratto di ruolo che, nel caso di specie, la CTP ha pronunciato espressamente in materia, e non risulta proposta impugnazione sul punto. Sulla questione, pertanto, si è formato il giudicato.
Risulta quindi necessario ricordare che il contribuente ha impugnato tre ruoli, relativi ad Irpef, Iva ed Irap, riportati in una cartella di pagamento, di cui dichiara di aver avuto conoscenza a seguito del conseguimento di un estratto di ruolo il 25.7.2017. In questa sede critica che dalla data di affermata notificazione della cartella esattoriale, il 23.3.2011, a quella del conseguimento dell’estratto di ruolo, il 25.7.2017, era maturata la prescrizione quinquennale del preteso credito tributario relativo alle sanzioni ed agli interessi, diversamente da quanto ritenuto dal giudice dell’appello nella sua sintetica decisione.
2.1. Invero la prescrizione dei crediti tributari per interessi e sanzioni si compie effettivamente in cinque anni. Questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di chiarire, infatti, che ‘in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.’, Cass. sez. VI -V, n. 8.3.2022, n. 7486.
Il ricorso risulta pertanto fondato e deve essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché proceda a nuovo esame.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto da COGNOME NOME COGNOME cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20.6.2025.