Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6916 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 6916  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5946/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore  generale pro tempore, domiciliata ex  lege in  INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
COGNOME  NOME,  elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME  (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati  COGNOME  NOME  (CODICE_FISCALE),  RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2856/2019 depositata il 01/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente AVV_NOTAIO era destinatario di sette cartelle esattoriali per pagamento di tributi Irpef, Irap ed Iva nei periodi di imposta dal 2001 al 2006. Il giudice di prossimità riconosceva la regolare notifica dei titoli, ma annullava la ripresa a tassazione, distinguendo fra prescrizione decennale di alcuni tributi da quella quinquennale di altri o la natura impoesattiva (quindi non contenenti un credito irretrattabile) RAGIONE_SOCIALE cartelle emesse a seguito di controlli automatici.
La  sentenza  veniva  confermata  in  appello,  donde  ricorre  per c assazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a quattro motivi, cui replica la parte contribuente, spiegando tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti quattro motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360,  primo  comma,  numero  3  del  Codice  di  procedura  civile  per violazione e falsa applicazione degli articoli 2946 e 2948, numero 4, del codice civile.
Nello specifico si contesta l’errato inquadramento della prescrizione applicabile alle cartelle esattoriali in oggetto.
1.2.  Con  il  secondo  motivo  si  prospetta  censura  ai  sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del Codice di procedura civile per violazione falsa applicazione dell’articolo 2946 del codice civile, nonché degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo numero 472 del 1997 con riferimento all’applicazione del termine prescrizionale  quinquennale  alle  sanzioni  correlate  a  crediti  per tributi  erariali,  in  luogo  del  termine  ordinario  decennale  previsto per i medesimi tributi erariali.
Nello  specifico  si  lamenta  che  alle  cartelle  contenenti  sanzioni fosse stato applicato il termine quinquennale in luogo del termine ordinario proprio dei tributi a cui tali sanzioni accedono.
1.3. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del Codice di procedura
civile per ulteriore violazione falsa applicazione degli articoli 2946 e 2948,  numero  4,  del  codice  civile  con  riferimento  all’applicazione del  termine  prescrizionale  quinquennale  agli  interessi  da  ritardato pagamento  di tributi erariali, in luogo del termine ordinario decennale previsto per i tributi erariali a cui accedono.
1.4.  Con  il  quarto  motivo,  infine  si  lamenta  censura  ai  sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile,  lamentando  nullità  della  sentenza  per  violazione  e  falsa applicazione  degli  articoli  19  e  21  del  decreto  legislativo  numero 546 del 1992.
Nello specifico si lamenta che all ‘ accertata regolare notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle dovesse conseguire l’inammissibilità del ricorso introduttivo, per la preventiva sussistenza di atti impositivi prodromici autonomamente impugnabili e non impugnati.
 I  primi  tre  motivi  possono  essere  trattati  congiuntamente, vertendo sul regime della prescrizione RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali. Essi sono fondati nei termini che seguono.
2.1. Ed infatti, è ormai principio acquisito che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c..
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella,  avendo  natura  di  atto  amministrativo,  è  priva dell’attitudine  ad  acquistare  efficacia  di  giudicato.  Lo  stesso  vale per  l’avviso  di  addebito  dell’RAGIONE_SOCIALE,  che,  dall’1°  gennaio  2011,  ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura
previdenziale  di  detto  Istituto  (art.  30  del  d.l.  n.  78  del  2010, conv.,  con  modif.,  dalla  l  n.  122  del  2010)  (così  Cass.  S.U.  n. 23397/2016).
2.2. Questo principio è stato successivamente affinato e specificato, per cui in tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell’ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all’imposta di registro, l’espresso disposto di cui all’art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l’assenza di un’espressa previsione, con conseguente applicabilità dell’art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (cfr. Cass. VI-5, n. 12740/2020).
Non  di  meno,  in  caso  di  notifica  di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art.  20,  comma  3,  del  d.lgs.  n.  472  del  1997  e,  per  gli interessi,  dall’art.  2948,  comma  1,  n.  4,  c.c.  (Cass.  VI-5,  n. 7486/2022).
Erra quindi la sentenza in scrutinio nel ritenere  sempre applicabile  la  prescrizione  quinquennale,  dovendosi  distinguere  in base a tipologia di tributo, natura esattiva o impoesattiva del titolo e obbligazioni accessorie, quali sanzioni ed interessi.
 Il  quarto  motivo,  inerente  la  decadenza  dall’impugnazione, resta assorbito e dovrà eventualmente essere considerato in sede
di giudizio di rinvio, in relazione al regime decadenziale -prescrizionale riconosciuto al singolo titolo.
In questi termini il ricorso è fondato e dev’essere accolto, la sentenza cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai sopra indicati principi.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  primo,  secondo  e  terzo  motivo  di  ricorso; dichiara assorbito il quarto; cassa la  sentenza  impugnata  in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo  grado  della Lombardia,  in diversa  composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 06/03/2025.