Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6916 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6916 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5946/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2856/2019 depositata il 01/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il contribuente avv. NOME COGNOME era destinatario di sette cartelle esattoriali per pagamento di tributi Irpef, Irap ed Iva nei periodi di imposta dal 2001 al 2006. Il giudice di prossimità riconosceva la regolare notifica dei titoli, ma annullava la ripresa a tassazione, distinguendo fra prescrizione decennale di alcuni tributi da quella quinquennale di altri o la natura impoesattiva (quindi non contenenti un credito irretrattabile) delle cartelle emesse a seguito di controlli automatici.
La sentenza veniva confermata in appello, donde ricorre per c assazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi a quattro motivi, cui replica la parte contribuente, spiegando tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti quattro motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del Codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione degli articoli 2946 e 2948, numero 4, del codice civile.
Nello specifico si contesta l’errato inquadramento della prescrizione applicabile alle cartelle esattoriali in oggetto.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del Codice di procedura civile per violazione falsa applicazione dell’articolo 2946 del codice civile, nonché degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo numero 472 del 1997 con riferimento all’applicazione del termine prescrizionale quinquennale alle sanzioni correlate a crediti per tributi erariali, in luogo del termine ordinario decennale previsto per i medesimi tributi erariali.
Nello specifico si lamenta che alle cartelle contenenti sanzioni fosse stato applicato il termine quinquennale in luogo del termine ordinario proprio dei tributi a cui tali sanzioni accedono.
1.3. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del Codice di procedura
civile per ulteriore violazione falsa applicazione degli articoli 2946 e 2948, numero 4, del codice civile con riferimento all’applicazione del termine prescrizionale quinquennale agli interessi da ritardato pagamento di tributi erariali, in luogo del termine ordinario decennale previsto per i tributi erariali a cui accedono.
1.4. Con il quarto motivo, infine si lamenta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile, lamentando nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 19 e 21 del decreto legislativo numero 546 del 1992.
Nello specifico si lamenta che all ‘ accertata regolare notificazione delle cartelle dovesse conseguire l’inammissibilità del ricorso introduttivo, per la preventiva sussistenza di atti impositivi prodromici autonomamente impugnabili e non impugnati.
I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente, vertendo sul regime della prescrizione delle cartelle esattoriali. Essi sono fondati nei termini che seguono.
2.1. Ed infatti, è ormai principio acquisito che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c..
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura
previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010) (così Cass. S.U. n. 23397/2016).
2.2. Questo principio è stato successivamente affinato e specificato, per cui in tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell’ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all’imposta di registro, l’espresso disposto di cui all’art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l’assenza di un’espressa previsione, con conseguente applicabilità dell’art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (cfr. Cass. VI-5, n. 12740/2020).
Non di meno, in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (Cass. VI-5, n. 7486/2022).
Erra quindi la sentenza in scrutinio nel ritenere sempre applicabile la prescrizione quinquennale, dovendosi distinguere in base a tipologia di tributo, natura esattiva o impoesattiva del titolo e obbligazioni accessorie, quali sanzioni ed interessi.
Il quarto motivo, inerente la decadenza dall’impugnazione, resta assorbito e dovrà eventualmente essere considerato in sede
di giudizio di rinvio, in relazione al regime decadenziale -prescrizionale riconosciuto al singolo titolo.
In questi termini il ricorso è fondato e dev’essere accolto, la sentenza cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai sopra indicati principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 06/03/2025.