Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15877 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15877 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35616/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
PASHA BOIKEN
-intimato-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3364/2018 depositata il 18/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La Commissione tributaria regionale Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con la conferma della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso di NOME, annullando l’intimazione di pagamento impugnata;
ricorre in cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con tre motivi di ricorso (1- omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella specie atto interruttivo della prescrizione; 2- violazione degli art. 2946, cod. civ., 19 e 20 d. lgs. 112 del 1999, art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 3violazione dell’art. 78, d.P.R. n. 131 del 1986, art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.);
NOME COGNOME è rimasto intimato.
Considerato che
Il ricorso è fondato nei termini che seguono, e la sentenza deve cassarsi con la decisione nel merito (rigetto del ricorso introduttivo del contribuente) non essendo necessari, ex art. 384 cpc, ulteriori accertamenti di merito.
In particolare, è fondato il terzo motivo del ricorso che assorbe gli altri due motivi. L’imposta di registro (e gli altri tributi erariali), divenuto definitivo l’avviso di liquidazione, come nel caso in giudizio, si prescrive in dieci anni: «In tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l’avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della RAGIONE_SOCIALE del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 78 TUR, non trovando applicazione né il termine triennale di decadenza previsto dall’art. 76, concernente l’esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza contemplato dall’art. 17, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto l’imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il d.lgs. n. 46 del 1999» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 33154 del 29/11/2023, Rv. 669567 – 01).
Nel caso in giudizio non risulta, infatti, impugnato l’avviso di accertamento e neanche la cartella presupposta all’intimazione di pagamento.
Conseguentemente errata risulta la decisione laddove ha ritenuto la prescrizione di cinque anni.
Parimenti è a dire per i tributi erariali, in ordine ai quali si è osservato (Cass. n. 33213/23 ed altre) che: ‘ Il credito erariale per la RAGIONE_SOCIALE di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell’ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all’art. 2946 c.c., mentre non opera l’estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi ‘.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Le spese dei giudizi di merito, in una valutazione complessiva del procedimento, possono compensarsi interamente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso relativamente al terzo motivo, assorbiti gli altri due motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso introduttivo del contribuente.
Condanna l’intimato al pagamento, in favore della ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge.
Compensa le spese dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, il 29/05/2024 .