SENTENZA TRIBUNALE DI MONZA N. 750 2025 – N. R.G. 00002047 2024 DEPOSITO MINUTA 10 06 2025 PUBBLICAZIONE 10 06 2025
N. R.G. 2047 /2024
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G.
2047 /2024
Tra
C.F.
RICORRENTE
e
(
RESISTENTE
(
)
RESISTENTE
C.F.
P.
P.
)
Oggi 10 giugno 2025 , innanzi alla dott.ssa NOME COGNOME sono comparsi, in presenza, per il ricorrente con l’avv. NOME COGNOME in sost. avv. COGNOME per le resistenti l’avv. COGNOME in sost. ‘avv. , e l’avv. COGNOME in sost. avv. COGNOME i quali, su invito del Giudice, discutono la causa, riportandosi ai rispettivi atti e alle conclusioni ivi riportate.
Il giudice
dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa NOME COGNOME in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 2047/2024 di R.G. promossa da
(C.F.
,
con
il
patrocinio
dell’avv. COGNOME
NOME e domicilio eletto in Trani INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
), con il patrocinio dell’avv. P.
e domicilio eletto in Napoli INDIRIZZO
-resistente-
( ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e domicilio eletto in Monza INDIRIZZO– P.
C.F.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data , proponeva opposizione avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria nr. NUMERO_CARTA notificata dalla in data 12.7.2024, con la quale gli veniva richiesto il pagamento della somma di euro 82.000,00 per l’omesso versamento di importi dovuti in forza cartelle esattoriali e avvisi addebiti.
Il ricorrente impugnava specificatamente i seguenti avvisi di addebiti: avviso di addebito n. NUMERO_CARTA notificato l’8.4.2026 – ente credito re -importo di euro 2344,76;
avviso di addebito n. NUMERO_CARTA notificato l’8.11.2016 – ente creditore -importo di euro 2321,31;
avviso di addebito n. NUMERO_CARTA notificato il 20.12.2016 – ente creditore -importo di euro 4138,70;
avviso di addebito n. NUMERO_CARTA notificato il 7.10.2017 . ente creditore -importo di euro 4657,44.
Il ricorrente assumeva l’intervenuta estinzione dei crediti per effetto della prescrizione quinquennale maturata a far tempo dalle date di notifica sopra indicate e quella del 12.7.2024, relativa alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Nella specie, doveva applicarsi il termine di prescrizione quinquennale, attesa la natura degli atti (avvisi di addebito-cartelle esattoriali) non assimilabile a un provvedimento giurisdizionale, ma piuttosto qualificabile alla stregua di ingiunzione fiscale, priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. dell’impugnata
Chiedeva pertanto, previa sospensione dell ‘esecutività, la nullità comunicazione.
si costituiva con memoria difensiva, nella quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, ricadendo gli adempimenti, e dunque la tempestività degli atti successivi all’emissione e notifica degli avvisi di addebito, nell’ambito dell’azione coattiva di recupero spettante al concessionario della riscossione; eccepiva altresì l’inammissibilità del ricorso, in quanto tardivamente proposto oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, previsto dall’art. 24 comma 5 d.lvo 46/99.
si costituiva con memoria difensiva, nella quale contestava le deduzioni del ricorrente, cui opponeva la validità delle pretese creditorie, rispetto alle quali non era maturata alcuna prescrizione, per effetto di atti interruttivi, quali intimazioni di pagamento tempestivamente e compiutamente notificate, nonché condotte dello stesso contribuente debitore, che aveva promosso e si vedeva accolte diverse istanze di definizione agevolata, con accesso a versamenti rateizzati in parte già effettuati.
All’udienza del 10.6.2025, attesa la natura documentale della causa, si procedeva alla discussione e decisione con pronuncia di dispositivo e contestuali motivi ai sensi dell’art. 429 c.p.c..
Il ricorso non è fondato, e non può perciò essere accolto.
Premessa la ritualità della relativa proposizione, non riconducibile nella previsione del d.lvo 46/99, in quanto afferente all’estinzione dei crediti, e perciò qualificabile alla stregua di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., deve constatarsi che, alla luce delle allegazioni e produzioni di nessuna prescrizione è maturata in relazione ai singoli avvisi di addebito.
Rispetto alla notifica di ciascuno, risultano infatti intervenuti diversi atti interruttivi, come l’intimazione di pagamento nr. NUMERO_CARTA notificata in data 28.5.2019 con consegna a mani direttamente al destinatario; l’intimazione di pagamento nr. NUMERO_CARTA notificata a mezzo pec in data 1.6.2023; l’intimazione di pagamento nr. NUMERO_CARTA notificata a mezzo pec in data 21.5.2024; risulta altresì intervenuto atto di pignoramento presso terzi ex art. 72bis DPR 602/1973 n. NUMERO_CARTA ritualmente notificato il 10.7.2019.
In ciascuno dei menzionati atti sono espressamente menzionati gli avvisi di addebito, oggetto della proposta impugnazione, sicchè è fuor di dubbio l’effetto interruttivo prodotto, preclusivo dell’integrale decorso del termine di prescrizione.
Il ricorso non può che essere rigettato, con onere delle spese processuali a carico del ricorrente rimasto soccombente; spese che si liquidano in favore di ciascuna parte resistente, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in favore di in euro 1000,00 per compensi e in favore di in euro 1300,00, oltre per entrambe rimborso spese forfettarie, IVA e CPA secondo le aliquote di legge.
Monza 10.6.2025
Il Giudice Dott.ssa NOME COGNOME