Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21394 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21394 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
PREAVVISO FERMO AMMINISTRATIVO IRPEF 2001
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8595/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso,
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, non costituita in giudizio,
-intimata – nonché nei confronti
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-resistente –
COMUNE DI ZAGAROLO, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituto in giudizio,
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio,
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio,
– intimati – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5088/20/2015, depositata il 30 settembre 2015; udita la re lazione della causa svolta nell’adunanza in RAGIONE_SOCIALE di consiglio del 3 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
COGNOME NOME riceveva notifica del preavviso di fermo amministrativo della propria vettura a seguito del mancato pagamento di n. 12 cartelle di pagamento per complessivi € 13.323,79, a titolo di pretese impositive di varia natura, sia tributaria che extratributaria.
Ritenendo che le cartelle di pagamento presupposte non fossero mai state notificate nei suoi confronti, ed eccependo comunque la prescrizione del diritto alla riscossione, avverso tale preavviso di fermo amministrativo COGNOME NOME presentava ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 274/04/2013, lo accoglieva, annullando il preavviso impugnato.
In particolare, il giudice di primo grado constatava, da un lato, l’avvenuta notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e, dall’altr o, l’avvenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento afferenti all’imposta di registro, all’imposta di
pubblicità e al canone radio. Ciò posto, la RAGIONE_SOCIALE annullava comunque il preavviso di fermo impugnato ritenendo il valore residuato dalle restanti cartelle troppo esiguo per giustificare il suddetto preavviso.
Interposto gravame da RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 5088/20/2015, pronunciata il 12 gennaio 2015 e depositata in segreteria il 30 settembre 2015, dichiarava cessata la materia del contendere rispetto al preavviso di fermo, nonché la carenza di giurisdizione relativa all’RAGIONE_SOCIALE e alle contravvenzioni stradali. Accoglieva comunque parzialmente l’appello dell’Ufficio, compensando le spese di giudizio.
Nello specifico, previa dichiarazione della cessazione della materia del contendere rispetto al preavviso di fermo per la relativa chiusura della procedura da parte dell’Ufficio (per variata intestazione dell’autovettura), e previa dichiarazione di carenza di giurisdizione rispetto ai crediti previdenziali RAGIONE_SOCIALE e alle contravvenzioni stradali, il giudice di seconde cure confermava la decisione di primo grado e accertava l’avvenuta prescrizione di ulteriori cartelle.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, sulla base di cinque motivi.
COGNOME NOME, Comune di Zagarolo, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non si sono costituiti in giudizio.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in RAGIONE_SOCIALE di consiglio del 3 aprile 2024,
ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a cinque motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE eccepisce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 54 e 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, che il giudice di secondo grado, nel rilevare l’avvenuta prescrizione di ‘ulteriori cartelle’, avrebbe errato nel decidere anche su quella riguardante la ritenuta alla fonte da redditi di lavoro autonomo e IVA e quella afferente al diritto annuale RAGIONE_SOCIALE, in quanto non oggetto di specifica impugnazione da parte della contribuente avverso la decisione di primo grado.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce, in subordine, omesso esame su un punto decisivo della controversia su cui le parti hanno discusso in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), dello stesso codice.
Nello specifico, la C.T.R. avrebbe comunque errato nell’applicare a tali ‘ulteriori cartelle’ il minor termine prescrizionale anziché il termine decennale.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.
Secondo parte ricorrente, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto ritenere applicabile il termine prescrizionale decennale per tutte le cartelle sottese al fermo, indipendentemente dalla natura del credito, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce, in via subordinata, violazione e falsa applicazione dell’art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.
Deduce, in particolare, che anche rispetto all’imposta di registro, il giudice del gravame avrebbe dovuto ritenere applicabile il termine prescrizionale decennale.
1.5. Con l’ultimo motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE eccepisce, sempre in via subordinata, violazione e falsa applicazione dell’art. 2 946 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.
Allo stesso modo, parte ricorrente ritiene che anche rispetto ai diritti dovuti alla RAGIONE_SOCIALE il giudice avrebbe dovuto applicare il termine di prescrizione decennale.
2 . Procedendo quindi all’esame de i motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue.
2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
Parte ricorrente deduce che sarebbe viziata da ultra-petizione la sentenza della C.T.R. impugnata, nella parte in cui dichiara prescritte le ‘ulteriori cartelle’ , senza escludere le cartelle nn. 097.2006.0157824176 e 097.2007.0104219868. La sentenza avrebbe dovuto dare atto che i crediti portati da dette cartelle non erano stati dichiarati prescritti dalla sentenza di primo grado e che, in difetto di specifica domanda della contribuente
in appello, non avrebbe potuto essere emessa ulteriore pronuncia in appello. In particolare, RAGIONE_SOCIALE si lamenta del fatto che la RAGIONE_SOCIALE.T.R., nel dichiarare prescritte le ‘ulteriori cartelle’, non avrebbe espressamente escluso le due cartelle sopramenzionate, non oggetto del giudizio di appello perché la contribuente non avrebbe proposto appello incidentale sul punto della sentenza di primo grado che non le riteneva prescritte.
Occorre rilevarsi il difetto di interesse da parte di RAGIONE_SOCIALE alla proposizione del motivo di ricorso in questione dato che la C.T.R., proprio nel rispetto del c.d. effetto devolutivo, non si è pronunciata sulla prescrizione RAGIONE_SOCIALE cartelle citate. Nell’esaminare le cartelle relative a crediti IRPEF, IVA e Canone RAI, infatti, posta comunque l’applicazione del termine di prescrizione decennale, il giudice a quo si è espresso solo su quelle oggetto di contestazione da parte della stessa RAGIONE_SOCIALE Nelle parte di appello riprodotta, per ragioni di autosufficienza, all’interno del ricorso per cassazione , è possibile infatti constatare che nessuna censura veniva mossa dall’agente della riscossione rispetto alle due cartelle in questione.
In sostanza, posto che il giudice di secondo grado non si è pronunciato sulle citate due cartelle, perché non oggetto di appello principale né tantomeno incidentale da parte della contribuente, trova conferma la statuizione del giudice di primo grado sulla non prescrizione RAGIONE_SOCIALE stesse, con conseguente difetto di interesse alla prospettazione di un motivo di ricorso che non può censurare una decisione del giudice a quo inesistente sul punto lamentato.
2.2. Il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, rimane assorbito dalla dichiarazione di difetto di interesse al primo motivo di ricorso, posto che rimane ferma la statuizione del primo giudice sulla non avvenuta prescrizione RAGIONE_SOCIALE citate due cartelle di pagamento.
2.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Secondo parte ricorrente, data la mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, a tutti i crediti sottesi alle stesse si applicherebbe il termine decennale di prescrizione e ciò a prescindere dal termine previsto dalla legge per ciascuna tipologia di credito.
A risolvere la siffatta questione sono già compiutamente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, che, con sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, hanno formulato il seguente principio di diritto: «è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra-tributarie, nonché di crediti RAGIONE_SOCIALE Regioni, RAGIONE_SOCIALE Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.
Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo».
Questa Corte ha quindi ritenuto che, all’infuori dei casi in cui ci sia un titolo giudiziale definitivo, la mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento produce il solo effetto della certezza della pretesa impositiva, senza però incidere sui termini di prescrizione dei relativi crediti, che rimangono pertanto quelli stabiliti dalla legge per ciascuno.
2.4. Il quarto motivo, proposto in via subordinata al rigetto del terzo motivo di ricorso, è fondato.
L’art. 78, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986 prescrive infatti espressamente che, rispetto all’imposta di registro, «il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni».
Ne consegue pertanto che, diversamente da come ritenuto dal giudice di secondo, in applicazione del termine di prescrizione decennale, il credito relativo all’imposta di registro (cartella di pagamento n. 097.2003.0312990485) non è prescritto, posto che il preavviso di fermo era stato notificato il 20 giugno 2012 e la relativa cartella di pagamento il 24 giugno 2003.
2 .5. Il quinto motivo di ricorso, anch’esso proposto in via subordinata, è fondato.
In materia di prescrizione di diritti dovuti alla RAGIONE_SOCIALE, questa Corte ha di recente precisato che «posta la
natura di tributo del diritto RAGIONE_SOCIALEle istituito dall’art. 18, della l. n. 580 del 1993 a carico RAGIONE_SOCIALE imprese iscritte nei relativi registri, esso è, dunque, assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi, configurandosi alla stregua di un’obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l’art. 2948 n. 4 c.c., il quale prevede la prescrizione quinquennale. Pertanto, anche con riferimento ai diritti dovuti per l’iscrizione presso la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE vale il principio per cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.» (cfr. Cass. 21 luglio 2022, n. 22897).
Ritenuto applicabile, quindi, il termine quinquennale di prescrizione, ne risulta che il relativo credito non è prescritto, dato che, mentre la notifica del preavviso di fermo era avvenuta il 20 giugno 2012, la notifica della relativa cartella di pagamento era stata effettuata il 13 febbraio 2008.
Consegue l’ accoglimento del quarto e quinto motivo di ricorso.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo motivo e assorbito il secondo motivo; rigetta il terzo motivo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 3 aprile 2024.