Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6639 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6639 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
Oggetto: intimazioni pagamento -cartelle di pagamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2634/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL) domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n.454/6/2020 depositata il 19 giugno 2020, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, previa dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere, veniva accolto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Torino n. 465/2/2019 di rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente, avente ad oggetto l’intimazione di pagamento n. 11020189000790977, afferente a crediti portati da 17 cartelle di pagamento che l’Amministrazione affermava avergli regolarmente notificato e divenute definitive.
Il ricorso introduttivo si riferiva soltanto a cinque RAGIONE_SOCIALE suddette cartelle di pagamento: 1) n. 11020000309972447 relativa al Contributo al Servizio Sanitario Nazionale e contributi RAGIONE_SOCIALE per gli anni dal 1990 al 1999; 2) n. 11020010364116525 relativa a tassa di concessione governativa 1996; 3) n. 11020060023432865 relativa ad accertamenti fiscali per gli anni di imposta 1997,1998,1999 e 2000; 4) n. 11020060046076244 relativa ad accertamenti fiscali per gli anni di imposta 2001,2002 e 2003; 5) n. 11020100005564863 relativa ad accertamento fiscale per l’anno di imposta 2004.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione che sarebbe intervenuta tra la data di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e la data di notifica dell’intimazione di pagamento ivi impugnata. Il giudice di prime cure dichiarava il parziale difetto di giurisdizione in favore dell’RAGIONE_SOCIALE. con riferimento alla cartella n. 1) e respingeva il ricorso nel resto.
Il giudice d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la cessazione della materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento nn. 1) e 2) per intervenuto autoannullamento da parte dell’Amministrazione finanziaria ex art. 4 d.l.
119/2018, ed accoglieva il ricorso, in relazione ai crediti di cui alle cartelle di pagamento: n. 3) per nullità della notifica della cartella stessa; n. 4) perché la notifica era legittima ma era inefficace l’atto di interruzione della prescrizione rispetto all’intimazione di pagamento del 2018, essendo intervenuta oltre i termini di legge per le somme iscritte a ruolo avuto riguardo al verbale di pignoramento negativo n. 6/11/2013; n. 5) perché notifica era legittima, ma essendo relativa a tributi del l’anno di imposta 2004 era ritenuta perfezionata oltre il quinquennio dall’iscrizione a ruolo.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, affidato a tre motivi e illustrato con memoria, cui replica il contribuente con controricorso, che illustra con memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente – ai fini dell’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. -lamenta il mancato rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato da parte del giudice d’appello, in violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., con riferimento alla cartella n. 11020060023432865, non avendo il contribuente mai proposto in primo grado una doglianza sulla nullità della notifica della cartella stessa.
Il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente non mette il Collegio nelle condizioni di sapere se con riferimento alla specifica cartella oggetto di censura la questione della nullità della sua notifica fosse stata introdotta in primo grado, e a tal fine doveva essere trascritto il contenuto del ricorso introduttivo, e poi riproposta in appello, dovendo essere riprodotto l’atto di impugnazione del contribuente soccombente.
Con il secondo motivo di ricorso -in relazione a ll’art. 360 primo comma n. 3, cod. proc. civ. -si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 cod. proc. civ. da parte della sentenza di appello nella parte in cui ha statuito circa la cartella n. 11020060046076244: « Detta cartella notificata il 7/11/2006 con raccomandata n. 60468201790-7 porta la firma leggibile del familiare convivente
(moglie) ed è relativa a tributi del 2002 e 2003. La notifica appare, pertanto, legittima. La decisione di primo grado, in ordine a detta cartella afferma l’interruzione (rispetto all’intimazione di pagamento del 2018) della prescrizione/decadenze sulla base del verbale di pignoramento negativo 6/11/2013, ma la notifica ulteriore del 2018 avviene oltre i termini di legge per le somme iscritte a ruolo, avendo perso efficacia, per il decorso del tempo, la cartella stessa ».
Il motivo è fondato. Con tale statuizione, la CTR ha dichiarato la prescrizione del credito portato dalla cartella n. NUMERO_CARTA, ritenendo che, nonostante la notificazione del verbale di pignoramento del 6/11/2013, la notificazione dell’intimazione di pagamento fosse intervenuta allorquando il termine di prescrizione del credito era già decorso.
9.1. L’ assunto non è condivisibile, essendo pacifico nel giudizio che la cartella suddetta attiene a crediti per IRPEF e il credito erariale per la riscossione di tali imposte si prescrive nell’ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all’art. 2946 cod. civ. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016; Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 33213 del 29/11/2023).
9.2. Non è condivisibile neppure la difesa svolta in controricorso circa il fatto che la notifica della cartella di pagamento avrebbe ridotto il termine di prescrizione in quinquennale, dal momento che la sentenza da ultimo citata RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite ha chiarito che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti RAGIONE_SOCIALE Regioni, RAGIONE_SOCIALE Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative.
10. Con il terzo motivo -in relazione all’art. 360 primo comma n.4 cod. proc. civ. -viene dedotta anche la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3° del d.lgs. 546/1992, nonché degli artt. 43 del d.P.R. 600/1973 e art. 25 del d.P.R. 602/1973, da parte della sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato la decadenza del potere impositivo dell’Amministrazione finanziaria, esercitato oltre il quinquennio dall’iscrizione a ruolo.
11. Con riferimento al terzo motivo, che deve ritenersi fondato, il Collegio osserva come la circostanza che la questione sia stata introdotta per prima volta in appello non è neppure oggetto di contestazione, e il controricorrente si limita ad affermare che la decadenza dal potere impositivo sarebbe un profilo rilevabile d’ufficio. L’assunto non è condivisibile, e va data ulteriore continuità al principio di diritto (Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n.24074 del 03/10/2018) secondo il quale nel processo tributario la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dall’esercizio del potere impositivo configura un’eccezione in senso stretto che dev ‘ essere necessariamente sollevata dallo stesso e non integra, pertanto, una circostanza rilevabile d’ufficio dal giudice. Infatti, tale decadenza è stata stabilita a favore e nell’interesse esclusivo del contribuente, al quale è rimesso l’onere di farla tempestivamente valere nel giudizio ove di suo interesse.
12. In accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso, inammissibile il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice del merito, in diversa composizione, per i suddetti profili, oltre che per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo ricorso, inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla
Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione.
Così deciso il 13.2.2024