Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16589 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16589 Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2025
Oggetto: II.DD. – IVA – riscossione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23592/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé stesso (PEC: EMAIL), elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, domiciliate in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2946/17/2023, depositata il 17.5.2023 e non notificata. aprile 2025
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2946/17/2023, depositata il 17.5.2023 veniva rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Roma n. 8704/5/2020 avente ad oggetto l’intimazione di pagamento n. 09720199026458908000 notificatagli dall’RAGIONE_SOCIALE e relativa al pagamento di sedici cartelle esattoriali sottostanti.
Il giudice di prime cure in via pregiudiziale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione su tre cartelle non vertenti su materia tributaria, dichiarava inammissibile il ricorso per due cartelle di pagamento e, nel merito, dichiarava cessata la materia del contendere relativamente ad una ulteriore cartella ai sensi del d. l. 119/18, accoglieva parzialmente il ricorso introduttivo relativamente ad altre nove cartelle per la parte del credito erariale che risultava annullata in precedenti giudizi, rigettandolo nel resto. La decisione veniva confermata dal giudice d’appello.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente deducendo quattro motivi, che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ., cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Preliminarmente, l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione rende noto in controricorso che le cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, sottese all’intimazione di pagamento impugnata con il ricorso introduttivo di primo grado, sono state annullate ex art. 4, del D.L. n. 41/2021, convertito nella Legge n. 69/2021.
Inoltre, rende noto che la cartella di pagamento n. 09720140296955567000, limitatamente al ruolo 252683 del 2014, è stata annullata ex art. 1 comma 222 e seguenti RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 197 del 29/12/2022, a stralcio dei crediti fino ad euro 1.000 per ruoli affidati in riscossione agli agenti RAGIONE_SOCIALEa riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2015. Nella memoria illustrativa il contribuente non ha nulla osservato a riguardo.
Sempre in via preliminare, va dato atto RAGIONE_SOCIALE eccezioni sollevate in controricorso di inammissibilità dei motivi per difetto di specificità e di autosufficienza, scrutinabili unitamente alle singole censure.
Con il primo motivo di ricorso il contribuente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., poiché il giudice d’appello ha rigettato l’appello sulla base di questioni ed eccezioni rilevabili, nonché violazione RAGIONE_SOCIALE regole del giusto processo con riferimento al ricorso da parte RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione ad un avvocato del libero foro.
Secondo il ricorrente, in assenza di un provvedimento organizzativo generale unitamente ad una delibera specifica, recante i criteri legittimanti il ricorso ad avvocati privati, e di una specifica e motivata deliberazione RAGIONE_SOCIALE‘ente ad indicare le ragioni per cui non si sia fatto ricorso all’assistenza tecnica RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, il ricorso ad avvocato del libero foro sarebbeve invalido.
3. Il motivo è infondato.
La Corte di cassazione, a partire dalla sentenza a Sez. U., n. 30008 del 19/11/2019, poi sempre confermata ad es. da Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 16314 del 10/06/2021, afferma che ai fini RAGIONE_SOCIALEa rappresentanza e difesa in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, può ben avvalersi in primo luogo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le
ipotesi di conflitto e, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici. In secondo luogo, può avvalersi di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né RAGIONE_SOCIALEa delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘una o RAGIONE_SOCIALE‘altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.
Quest’ultimo è il caso occorso nella fattispecie, e la censura non coglie nel segno ipotizzando come necessari adempimenti che la legge non prevede.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2934 e 2946 cod. civ., d.P.R. n.131/1986, d.P.R. n.602/1973, d.lgs. n.546/92 da parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello con riferimento alla statuizione circa la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle, erroneamente ritenuta decennale anziché quinquennale.
Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza.
5.1. Premesso che solo le fattispecie impositive espressamente previste dalla legge, come i tributi locali, sono soggette alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., configurandosi alla stregua di un’obbligazione periodica o di durata e non rientrando nel novero RAGIONE_SOCIALE prestazioni unitarie, per le quali rileva una pluralità di termini successivi per un adempimento che strutturalmente rimane eseguibile anche uno actu , con correlata applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. (cfr. Cass. 13683/2020; Cass. 2941/2007), il motivo non indica neppure la tipologia e natura dei crediti in questione in relazione alle singole cartelle impugnate, derivandone l’ inammissibilità per difetto di specificità.
5.2. Inoltre, non v’è dubbio circa il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale RAGIONE_SOCIALEa irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2953 cod. civ. (Cass. n.11800 del 2018). Tuttavia, la stessa sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 23397/2016, invocata in ricorso, non afferma che a tutti i crediti oggetto di riscossione dev’essere applicato il termine di prescrizione quinquennale, bensì il termine di prescrizione eventualmente previsto dalle specifiche norme.
In mancanza di tale espressa previsione di un termine di prescrizione breve, trova applicazione il termine di prescrizione ordinario, che è decennale. La Corte (cfr. ad es., Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019), in termini del tutto condivisibili, ha affermato che in tema di IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell’ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all’imposta di registro, l’espresso disposto
di cui all’art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l’assenza di un’espressa previsione, con conseguente applicabilità in via generale RAGIONE_SOCIALE‘art. 2946 cod. civ.. Ha escluso quindi che possa applicarsi l’estinzione per decorso del termine quinquennale prevista dall’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.
La terza censura, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ art.360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., invoca il principio del divieto del ne bis in idem , che sarebbe stato violato dal giudice d’appello , per non aver tenuto conto di due precedenti sentenze rese dalla CTR, la n. 5295/2021 e la n. 5344/2022, le quali hanno interessato alcune RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA impugnata con il ricorso introduttivo del presente processo.
Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza.
7.1. La censura è generica e solo tardivamente, in memoria, il ricorrente cerca di fornire particolari più specifici circa il contenuto dal motivo che, peraltro, individua anche il paradigma processuale di doglianza non corretto. Infatti, l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda o alla sua estensione non è sindacabile in sede di legittimità con la deduzione RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., ma unicamente sotto il profilo del vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. Sez.3,ordinanza n. 34762 del 28/12/2024), e la censura non risulta proposta sotto l’angolo motivazionale con i connessi requisiti di formulazione.
7.2. E’ inoltre infondata per più ragioni: in primo luogo, in controricorso si rende noto che il giudice ha già dichiarato l’improcedibilità del ricorso in ordine alle cartelle di pagamento interessate, circoscrivendo il thema decidendum alle sole cartelle non interessate dai predetti giudizi. In secondo luogo, il contrasto di giudicati è alla radice escluso dal fatto che la citata sentenza n. 5295/2021 è stata impugnata da ll’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione e il ricorso r.g. n. 12638/2022 è chiamato per la decisione alla presente adunanza camerale. Parimenti, la sentenza n. 5344/2022, che comunque ha annullato il solo atto di pignoramento, senza statuire alcunché in ordine alla validità ed efficacia RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento sottese, è stata cassata con rinvio dalla Corte con l’ordinanza n.16698/2024.
Dalla reiezione RAGIONE_SOCIALE prime tre censure consegue anche l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa quarta, con cui, in relazione all’ art.360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., a torto il contribuente ritiene che sia inesistente la pretesa tributaria, e che sia così risarcibile il danno subito dal contribuente, ex art. 96 cod. proc. civ., poiché l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione non ha posto in essere alcun comportamento inescusabilmente negligente nel procedere alla riscossione dei crediti come attesta l’esito del presente giudizio.
8. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente in euro 1.400 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE‘ 8.4.2025