Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22409 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22409 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
Avv. Intim. Trib. Erariali 2004, 2005 e 2006
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29123/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
Contro
COGNOME, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO sito in Roma, INDIRIZZO. -controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 461/01/2018, depositata in data 2 marzo 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 22 marzo 2016 l’RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) notificava a NOME COGNOME l’intimazione di
pagamento n. 11020169002485639 relativa a quindici cartelle esattoriali per tributi erariali, cartelle partecipate nelle forme di legge tra gli anni 2006 e 2013.
Avverso tale intimazione di pagamento, con esclusione di quanto concerne i ruoli INPS (cartelle nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA), il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Torino; si costituiva in giudizio anche l’ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 1689/05/2016, accoglieva integralmente il ricorso del contribuente.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. del Piemonte; si costituiva anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 461/01/2018, depositata in data 2 marzo 2018, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio, condannandolo al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Piemonte, l ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11 luglio 2024 per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere applicato il termine quinquennale di prescrizione a credito erariale per imposta, interessi e sanzioni» l’ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto di applicare il termine di prescrizione quinquennale ai crediti iscritti a ruolo per tributi erariali e canone RAI, così come a quelli relativi a sanzioni e
interessi, anziché quello decennale, in questo modo mal interpretando il contenuto della pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di Cassazione n. 23397/2016.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e con riferimento agli artt. 12, 24, 25 e 49 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, poiché trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento andava applicato il termine di prescrizione decennale» l’ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha fatto applicazione del termine prescrizionale quinquennale, nel caso di specie dovendosi invece fare ricorso al termine decennale trattandosi del diritto alla riscossione di crediti iscritti a ruolo (oggetto di cartelle di pagamento) e affidati dagli enti creditori all’agente della riscossione.
Va premesso che, nella memoria depositata, l’RAGIONE_SOCIALE ha sostenuto che l’eccezione di prescrizione sia da considerare inammissibile in considerazione del fatto che non è stata mai contestata l’avvenuta regolare notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle; dal canto suo, il contribuente, nella propria memoria, ha dedotto di aver formulato l’eccezione di prescrizione con riferimento alla intimazione di pagamento, che comunque, l’eccezione di prescrizione non era stata mai contestata e che era intervenuta la prescrizione decennale per le cartelle per le quali non vi sarebbe stata prova di notifica. Va rilevato, peraltro, che l’eccezione di inammissibilità svolta in memoria dall’ RAGIONE_SOCIALE è smentita nel suo stesso ricorso laddove dà atto che il contribuente ha eccepito la prescrizione rispetto alla data di notifica dell’intimazione di pagamento.
Tanto premesso, il primo e il secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione e l’affinità
RAGIONE_SOCIALE critiche sollevate, sono parzialmente fondati; essi, in particolare, attengono alla mancata applicazione da parte della C.t.r. del termine di prescrizione ordinario decennale sia ai crediti iscritti a ruolo per tributi erariali, sia a quelli relativi a sanzioni e interessi.
3.1. Invero, in tema di tributi erariali (quindi, compresa l’ILOR) e canone RAI, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell’ordinario termine decennale: assume rilievo, infatti, in assenza di un’espressa diversa previsione, l’art. 2946 cod. civ., non potendosi applicare l’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. «per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario, e il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove e autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi ( ex multis , Cass. n. 33213/2023, Cass. n. 12740/2020 e Cass. n. 32308/2019).
3.2. Diverso è il caso della prescrizione di crediti erariali corrispondenti a sanzioni e interessi, anche se contestati unitamente al credito tributario e accessori a crediti tributari a prescrizione decennale: in particolare, il termine di prescrizione è quello quinquennale ex art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 per i crediti relativi alla riscossione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative pecuniarie, previste per la violazione di norme tributarie, non accertati in sede giurisdizionale, mentre è decennale per quelli derivanti da sentenza passata in giudicato, in diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ., il quale disciplina specificamente e in via generale la c.d. actio iudicati ; per gli interessi, invece, bisogna considerare che essi integrano un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e, quindi, rimangono sottoposti al proprio
termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., nonostante l’assenza di norme speciali (tra le più recenti, Cass. n. 11113/2024, Cass. n. 4969/2024, Cass. n. 17234/2023 e Cass. n. 13781/2023).
3.3. Orbene, alla stregua di quanto sopra, la C.t.r. risulta aver fatto malgoverno dei principi in tema di prescrizione dei crediti relativi a tributi erariali, statuendo che andava applicata la prescrizione ‘breve’ di cinque anni anziché quella ordinaria decennale.
Difatti, ciò a cui il Giudice di secondae curae e il contribuente nel proprio controricorso fanno riferimento per sostenere la tesi della prescrizione quinquennale, basandosi sulla nota sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte n. 23397/2016, attiene ai cc.dd. casi di «conversione» del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale ex art. 2953 cod. civ.; la citata pronuncia, infatti, statuisce che «la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti RAGIONE_SOCIALE Regioni, RAGIONE_SOCIALE Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare
applicazione dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo».
Il punto è, però, che il caso di specie non ha riguardo ad alcuna possibile conversione del termine quinquennale in decennale, in quanto per i tributi in oggetto (tributi erariali e canone RAI) non è in generale previsto un termine di prescrizione di cinque anni e, dunque, gli stessi conservano il termine ordinario decennale.
3.4. Al contrario, sempre alla stregua della giurisprudenza suddetta, la decisione della C.t.r. risulta corretta e non censurabile nella parte in cui ritiene assoggettati al termine di prescrizione di cinque anni i crediti erariali relativi a sanzioni e interessi che si pongono in rapporto di accessorietà rispetto ai tributi erariali contestati.
3.5. Sul punto è intervenuta una articolata pronuncia che si pone nel solco dei principi giurisprudenziali dianzi illustrati (Cass. 26/01/2023, n. 2095) approfondendo le questioni relative nei termini che seguono.
‘Dispone l’art. 20, comma 3, d. lgs. n. 472/1997 che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L’impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento». La norma, sostanzialmente rimasta immutata nel tempo, prevede al primo comma anche un analogo termine di decadenza di cinque anni (31 dicembre del quinto anno successivo in cui è avvenuta la violazione o diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi). Come osservatosi in dottrina, l’art. 20 d. lgs. n. 472/1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione RAGIONE_SOCIALE sanzioni tributarie o, più precisamente, disciplina unitaria della decadenza e della prescrizione dei crediti derivanti dall’irrogazione di sanzioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge. Il legislatore ha mantenuto l’impostazione tradizionale in tema di prescrizione di
sanzioni (già disciplinata dall’art. 17, comma 1, della L. 7 gennaio 1929, n. 4, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione RAGIONE_SOCIALE «pene pecuniarie»), assoggettando la prescrizione RAGIONE_SOCIALE sanzioni tributarie a una disciplina autonoma e indipendente dalla prescrizione dei crediti nascenti dal rapporto tributario. Diversamente, l’art. 24 d. lgs. n. 472/1997 (contrariamente a quanto deduce il ricorrente) non introduce una espressa norma che disciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione RAGIONE_SOCIALE sanzioni (pertanto, in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sula riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale debba essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16099), decorrendo la prescrizione dall’iscrizione a ruolo del credito, ossia dall’emissione dell’atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass., Sez. V, 7 novembre 2011, n. 20600). Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397), secondo cui le sanzioni -come alcuni tributi non erariali -hanno prescrizione quinquennale e possono, al più, beneficiare dell’effetto dell’allungamento RAGIONE_SOCIALE prescrizioni brevi in forza dell’actio iudicati a termini dell’art. 2953 cod. civ.; principio, questo, radicato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto esaustiva la disciplina prescrizionale di diritto speciale prevista dall’art. 20 d. lgs. n. 472/1997, stante il carattere speciale dell’illecito tributario (Cass., Sez. V, 2 ottobre 2000, n. 12989). Questa disciplina
speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie è stata da questa Corte ritenuta conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova «fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l’amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche RAGIONE_SOCIALE proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)» (Cass., Sez. U., 10 dicembre 2009, n. 25790; conf. Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16730). Di converso, come osservato in dottrina, la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa. Soccorre sul tema, inoltre, l’interpretazione dello stesso Ufficio (Circolare Min. Finanze del 10 luglio 1998 n. 180), secondo cui il diritto alla riscossione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, quali che siano gli atti di contestazione o di irrogazione, si prescrive nel termine di cinque anni («il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni»). Il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può, pertanto, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all’atto impositivo e costituisce principio generale dell’ordinamento tributario. Né si ravvisa alcun contrasto nella giurisprudenza di questa Corte.
4. In conclusione, il primo e il secondo motivo di ricorso vanno accolti nella parte in cui censurano la mancata applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione con riferimento ai crediti per tributi erariali e canone RAI, mentre sono da rigettare nella parte in cui rivolgono la medesima censura ai crediti relativi a sanzioni e interessi accessori ai tributi erariali contestati; la sentenza impugnata, quindi, va cassata ed il giudizio va rinviato al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e
motivato esame nonché provveda in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 11 luglio 2024.