Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33927 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33927 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 11914-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE COGNOMEO STATO, che la rappresenta e difende ope legis
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliato in Roma, presso il proprio studio professionale
-controricorrente-
e
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimatoavverso la sentenza n. 2785/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 28/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria aveva parzialmente accolto l’appello della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 750/3/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME avverso comunicazione di iscrizione ipotecaria, a seguito del mancato pagamento di cartelle esattoriali, declinando la giurisdizione per i crediti di natura non tributaria (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE);
il contribuente resiste con controricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato
CONSIDERATO CHE
1.1 con il primo motivo l ‘Agenzi a ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «v iolazione dell’art. 60, comma 1 lett. e, DPR 600/73 e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c.» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto irrituale la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA, atteso il mancato espletamento RAGIONE_SOCIALE formalità previste dall’art. 140 c.p.c. nel caso di irreperibilità c.d. «relativa» del destinatario, sebbene l’appellante avesse documentato , sin dal primo grado di giudizio, che la notifica RAGIONE_SOCIALE suddette cartelle era stata effettuata ai sensi
de ll’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973 per irreperibilità c.d. «assoluta» del destinatario;
1.2. nella specie, i Giudici di appello hanno confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui era stata ritenuta «illegittima la comunicazione di iscrizione ipotecaria relativamente a n. 2 cartelle per imposte erariali, tributi locali e tasse per le quali non …(era)… stata fornita la prova di tutti gli adempimenti previsti dall ‘ art 140 cpc e precisamente, ricorrendo l’irreperibilità relativa del destinatario, la prova, oltre che del deposito dell’atto presso la casa comunale, anche della spedizione della raccomandata contenente la notizia del deposito e che la raccomandata informativa fosse pervenuta nella sfera di conoscenza del ricorrente»;
1.4. ciò posto, la censura della ricorrente è inammissibile, atteso che, pur essendo formulata con riguardo ad una presunta violazione di disposizioni di legge processuale, mira, in realtà, a criticare l’accertamento di fatto che la Corte territoriale ha effettuato in ordine alle modalità di notifica RAGIONE_SOCIALE suddette cartelle esattoriali , ovvero in merito all’irreperibilità cd. «relativa» e non «assoluta» del destinatario, avendo lamentato un ‘ inadeguata valutazione della documentazione dal medesimo prodotta in giudizio al riguardo;
1.5. all’eventuale riqualificazione del motivo di censura sub speci e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., osta, inoltre, la preclusione della c.d. doppia conforme in fatto (art. 348 ter, ult.co., cod. proc. civ.), applicabile ratione temporis trattandosi di appello successivo all’11 settembre 2012;
2.1. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2946 cod. civ. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto applicabile anche ai crediti erariali il termine di prescrizione quinquennale;
2.2. la censura è fondata;
2.3. con la sentenza n. 23397 del 2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sancendo che la mancata o tardiva impugnazione di una cartella esattoriale non determina da sola l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto,
in quello lungo decennale, in quanto tale conversione opera solo in presenza di un titolo derivante da sentenza passata in giudicato;
2.4. in altri termini è stato ribadito come l’effetto della c.d. «conversione» del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c. trova applicazione solo nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo;
2.5. tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di RAGIONE_SOCIALE mediante ruolo o comunque di RAGIONE_SOCIALE coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad RAGIONE_SOCIALE dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti RAGIONE_SOCIALE Regioni, RAGIONE_SOCIALE Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (cfr. in tal senso anche Cass. n. 11800/2018);
2.6. va, tuttavia, posto in rilievo che, secondo un ‘ altrettanto consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. nn. 16713/2016, 24322/2014, 22977/2010, 2941/2007), «il credito erariale per la RAGIONE_SOCIALE dell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all’art. 2948, n. 4, c.c. ‘ per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi ‘ , bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e RAGIONE_SOCIALE relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi»;
2.7. da queste pronunce di diritto si ricava la conclusione che i crediti di imposta sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l’art.
3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e salvo l’ actio judicati ;
2.8. la sentenza impugnata, laddove afferma che il credito scaturente dalle cartelle esattoriali relative a mancato pagamento di imposte erariali (IVA- IRPEF-IRAP), in quanto non impugnate, sarebbe sottoposto alla prescrizione quinquennale, non si è attenuta ai suddetti principi atteso che il credito IVA- IRPEF-IRAP è soggetto alla prescrizione decennale;
3.1. con il terzo motivo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (art. 2946 ed art. 2948, n. 4), cod. civ.) per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente applicato, agli interessi da ritardato pagamento di tributi erariali, il termine di prescrizione quinquennale in luogo del termine ordinario decennale previsto per i tributi erariali a cui accedono;
3.2. con il quarto motivo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2946 c.c., per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto che i tributi erariali e le sanzioni relative al mancato pagamento di tributi erariali si prescrivano nel termine di cinque anni;
3.3. le doglianze, da esaminare congiuntamente, vanno disattese;
3.4. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. nn. 2095/2023, 30901/2019) gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l’obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall’art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell’obbligazione principale;
3.5. questa Corte ha altresì affermato il principio secondo cui, in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, come nella fattispecie, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le
sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (cfr. Cass. nn. 7486/2022, 15665/2014);
3.6. sulla scorta dei suddetti principi di diritto, che il Collegio condivide, la sentenza impugnata risulta pertanto conforme a diritto con riguardo all’affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzioni ed interessi, parimenti oggetto RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate;
da ultimo, va dato atto che, secondo quanto dichiarato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE ricorrente, le pretese di cui alle cartelle nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA sono state annullate ex art. 4, primo comma, del D.L. n. 119 del 23/10/2018 convertito in Legge 17/12/2018 n. 136, con conseguente cessazione della materia del contendere in parte qua della presente controversia;
per quanto sin qui illustrato, il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo, respinti i rimanenti motivi, e la causa rimessa per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinti i rimanenti motivi; dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alle cartelle nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da