Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22246 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22246 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 23089/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, di NOME e NOME COGNOME, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al presente ricorso, dall’AVV_NOTAIO. Pec: EMAIL;
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore e RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del PIEMONTE n. 352/2022, depositata in data 7 marzo 2022, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso l’intimazione di pagamento n. 13820209000368220/000, notificata in data 4 febbraio 2020, relativa al credito portato da 44 cartelle di pagamento e da 24 avvisi di addebito disposti dall’ente impositore ex art. 30 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (per titoli in parte di natura tributaria, in parte di natura previdenziale, in parte inerenti a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, cfr. pag. 2 del ricorso per cassazione).
I giudici di secondo grado hanno confermato la sentenza di rigetto di primo grado, ritenendo che le 15 cartelle di pagamento, con riferimento alle quali la società appellante aveva dedotto la mancata notifica, erano state regolarmente notificate e che l’eccezione di prescrizione era infondata, in quanto il termine di dieci anni non era decorso. In ultimo, la Commissione tributaria regionale ha affermato che l’avviso di intimazione, in quanto atto a contenuto motivato, era stato redatto in conformità al modello approvato con decreto del RAGIONE_SOCIALE e, dunque, non sussisteva il dedotto vizio motivazionale.
La società RAGIONE_SOCIALE di NOME e NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE resistono con un unico controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., e dell’art. 20, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto di concordare con quanto statuito nel decisum di primo grado sia in merito alla prova della notifica RAGIONE_SOCIALE 15 cartelle di pagamento prodromiche inerenti tutti i crediti di natura tributaria, ritenute validamente notificate, ivi comprese quelle notificate a mezzo pec da indirizzi, tuttavia, non riconducibili all’ente notificante in quanto non attinti dai pubblici registri e, quindi, da ritenere, nulle, sia in punto di prescrizione dei crediti erariali. La statuizione impugnata era, altresì, errata laddove non aveva ritenuto che il termine di prescrizione afferente le pretese tributarie in esame era quinquennale (e non già decennale) ed anche a volere ritenere la prescrizione decennale, la Commissione tributaria regionale aveva preso in considerazione solo una RAGIONE_SOCIALE tipologie di crediti erariali rinvenibili nelle cartelle oggetto di contestazione, con conseguente falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme richiamate in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, che esplicitamente stabiliva, invece, che il diritto alla riscossione RAGIONE_SOCIALE sanzioni si prescriveva nel termine di cinque anni.
1.1 Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
1.2 La censura sulle notifiche proveniente da indirizzi pec non riconducibili all’ente notificante in quanto non attinti dai pubblici registri è censura inammissibile perchè nuova e, comunque, infondata dovendosi richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui « In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal
registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro » (Cass., 3 luglio 2023, n. 18684.)
1.3 Anche la censura sull’art. 20 del decreto legislativo n. 472 del 1997 è doglianza inammissibile perché nuova ed anche inammissibile per difetto di autosufficienza non essendo stato riportato il contenuto RAGIONE_SOCIALE cartelle relative alle sanzioni. Ed invero, in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale RAGIONE_SOCIALE relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio in misura sufficiente a consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., 11 luglio 2022, n. 21791; Cass., 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., 28 febbraio 2017, n. 5185).
1.4 Per le restanti pretese tributarie la censura è infondata perché la prescrizione, in assenza di disciplina specifica, è decennale, come già precisato da questa Corte, che ha, in proposito affermato che « Il credito erariale per la riscossione dell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all’art. 2948, n. 4, c.c. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e RAGIONE_SOCIALE relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei
presupposti impositivo”. I crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. 9906/2018; Cass. 32308/2019 ». (cfr. Cass., 13 novembre 2020, n. 25716, in motivazione)
Il secondo mezzo deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 7, comma 2, della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata era errata, in quanto , con riferimento all’avviso di intimazione, il rispetto formale di un «modello» non poteva fare ritenere assolto l’onere motivazionale previsto dalla predetta disposizione di legge, quando in concreto ledeva il diritto di difesa del contribuente.
2.1 Anche il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
2.2 Il motivo è, innanzi tutto, inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato trascritto il contenuto RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento in relazione alle quali è stato dedotto il vizio di motivazione.
2.3 Il motivo è pure infondato.
2.4 Ed invero, l’avviso di intimazione è normativamente previsto dall’art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973: « 2. Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3. L’avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica »;
dalla dizione legislativa si evince chiaramente che l’avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni; ne consegue che non occorre che l’avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata; la «ratio» di tale norma, come è stato affermato da questa Corte, va ravvisata nell’intento di sanare, con efficacia retroattiva, tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa e si giustifica in ragione dell’inidoneità dell’intervento dei soggetti, ai quali è riconosciuto un interesse, ad interferire sul suo contenuto (cfr. Cass., Sez. U., 25 giugno 2009, n. 14878, in motivazione).
2.5 Va ribadito, pertanto, il principio statuito da questa Corte, secondo cui « l’avviso di intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell’art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del RAGIONE_SOCIALE dell’Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata » (Cass., 9 novembre 2018, n. 28689).
In ultimo, va disatteso il rilievo di inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione del ne bis in idem sollevato a pag. 5 del controricorso, in mancanza della trascrizione del contenuto RAGIONE_SOCIALE sentenze (indicate addirittura a titolo esemplificativo) e della prova del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE stesse (Cass., 2 marzo 2022, n. 6868; Cass., 23 agosto 2018, n. 20974; Cass., 29 novembre 2017, n. 28515). 4. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali sostenute dalle Agenzie controricorrenti e liquidate come in dispositivo, nonché al
pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE Agenzie controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 18.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, in data 29 maggio 2024.