Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34398 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34398 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14770/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che le rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME domiciliato ‘ex lege’ in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE-TORINO n. 1028/2021 depositata il 07/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
COGNOME NOME impugnava l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA
1.1. La CTP di Alessandria respingeva il ricorso, ritenendo valida ed efficace la notifica delle sottese cartelle di pagamento e non prescritto il relativo credito per l’applicazione del termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 cod. civ.
Proponeva appello il contribuente eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti; la carenza di prova della notifica della prima cartella e l’inidoneità all’interruzione della prescrizione di verbale di pignoramento in data 24 luglio 2008, siccome risultato infruttuoso e riguardane cartelle estranee all’intimazione.
Nel contraddittorio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate -Riscossione, la CTR del Piemonte, con la sentenza in epigrafe, respingeva l’appello. In particolare, richiamato l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui ‘ la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. ‘conversione’ del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello
ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ.’, così motivava:
Orbene, le cartelle a cui si riferisce l’intimazione di pagamento sono state notificate nelle date: 28/11/2001, 3/11/2004, 23/2/2007, 9/9/2008 per le quali è ampiamente spirato il termine prescrizionale quinquennale. Non così è per la cartella notificata in data 24/4/2012 (riguardante l’anno di imposta 2010) per la quale l’azione dell’agente della riscossione è avvenuta nel termine prescrizionale quinquennale.
Per tale cartella l’intimazione di pagamento è avvenuta nei termini (30/5/2016) e quindi è valida, e la cartella va pagata dal contribuente.
Propongono ricorso per cassazione, ‘uno acto’, le agenzie fiscali, con un motivo. Resiste con controricorso il contribuente, ulteriormente insistito con memoria telematica.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, si censura il provvedimento impugnato per violazione dell’art. 113 cod. proc. civ. e dell’art. 2946 cod. civ., per avere la CTR mancato di rilevare che le pretese annullate afferivano a tributi erariali, per i quali si applica il termine decennale d prescrizione ex art. 2946 cod. civ.
1.1. In particolare, secondo le ricorrenti, la decisione della CTR ‘è, rispetto alla cartella n. 00120080015905120000, afferente a tributi erariali, manifestamente errata. La cartella n. 00120080015905120000 afferisce a tributi erariali (estratto di ruolo, contenuto nel fasc. d’ufficio del primo grado; all. 1 al presente ricorso): ‘. Il motivo riprende: ‘La CTR ha erroneamente ritenuto che il credito portato dalla cartella n. 00120080015905120000 fosse soggetto alla prescrizione quinquennale, senza avvedersi che in realtà tale credito afferiva a crediti erariali. I crediti erariali sono soggetti, per
giurisprudenza pacifica di codesta Suprema Corte, alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c. La cartella n. 00120080015905120000 è stata validamente notificata in data 9 settembre 2008 (avviso di ricevimento, contenuto nel fasc. d’ufficio del primo grado; all. 2 al presente ricorso): ‘. Il motivo riprende: ‘Al momento della notificazione dell’intimazione di pagamento, avvenuta in data 13 giugno 2016, pertanto, la prescrizione decennale non era ancora decorsa’.
Il motivo è fondato ai sensi e nei limiti della motivazione a seguire.
2.1. ‘Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell’ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all’art. 2946 c.c., mentre non opera l’estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi’ .
Né vale opporre, come fa il contribuente in controricorso, ‘che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la Commissione Tributaria Regionale non ha erroneamente ritenuto prescritta la cartella n. NUMERO_CARTA notificata al sig. COGNOME il 9.9.2008, ma ha correttamente applicato i principi riconosciuti dalla Suprema Corte, nella sua composizione a Sezioni Unite, n. 23397/2016′.
Invero la giurisprudenza di questa S.C. è ferma nell’affermare a partire da Sez. U, n. 23397 del 17/11/2016 (Rv. 641633 -01) che ‘il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. ‘conversione’ del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti -in ogni modo denominati -di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi a entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie ovvero di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo’ .
In ragione di quanto precede, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame. Peraltro, il Giudice di rinvio, dovendo pronunciare con riguardo sia alle imposte che agli accessori (sanzioni ed interessi), in riferimento a questi ultimi, ai fini del calcolo della prescrizione, avrà ad osservare la pertinente
giurisprudenza di legittimità .
All’esito, detto Giudice sarà altresì tenuto a definitivamente regolare tra le parti le spese di lite, comprese quelle del grado.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso per cassazione, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 3 dicembre 2024.