Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4385 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4385 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13043/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME , elettivamente domiciliato in BOLOGNA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 1472/2022 depositata il 19/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha impugnato l’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle entrate Riscossione, notificata il
20.6.2017 e fondata su cartelle di pagamento emesse tra il 2008 e 2011, affermando che le cartelle non erano state notificate o, almeno, non ritualmente, e comunque i crediti erano prescritti.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Bologna, con sentenza n. 818/2018, ha ritenuto « pregiudiziale » la questione della prescrizione dei crediti osservando che, quand’anche fosse stata accertata la notifica delle cartelle « in data 24/10/2008, 6/12/2008, 10/3/2011, 10/3/2011 e 7/4/2011 », come affermato dall’Agenzia, era decorso il termine di prescrizione quinquennale e ciò anche a voler considerare l’interruzione derivante dal precedente atto di intimazione notificato l’8.11.2016.
L’appello erariale è stato respinto dalla Corte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado dell’Emilia Romagna che ha affermato « la correttezza della notificazione delle cartelle di pagamento, presupposto della predetta intimazione la cui notifica è avvenuta il 20/06/2017 cioè, incontestatamente, oltre il termine di cinque anni decorrente dalla data di notificazione delle cartelle » .
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.
Ha resistito con controricorso il contribuente, che ha proposto ricorso incidentale condizionato, fondato su un motivo, e ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso principale si deduce « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948, n. 4, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. stante l’applicabilità ai crediti erariali del termine di prescrizione ordinario decennale, con riferimento alle cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA –NUMERO_CARTA –NUMERO_CARTA sottese all’intimazione di pagamento impugnata n. NUMERO_CARTA».
1.1. Secondo la ricorrente, la pronuncia impugnata è illegittima per aver la CGT erroneamente ritenuto applicabile, ai crediti erariali oggetto delle cartelle di pagamento sottese all’intimazione di pagamento impugnata, il termine di prescrizione breve quinquennale.
1.2. Rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso in ordine alla cartella n. NUMERO_CARTA perché di importo inferiore ai mille euro e destinata all’annullamento ‘automatico’ ai sensi dell’art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, in quanto non è stato riprodotto il contenuto della cartella indicata nel rispetto del principio autosufficienza, il motivo è fondato.
1.3. Al riguardo, è stato affermato che « secondo la consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. n. 24322/14; n.22977/10; n. 2941/07 e n. 16713/16; Cass. 32308/2019;2020/ nr 8297 e nr 12740), ‘ il credito erariale per la riscossione dell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all’art.2948 c.c., n. 4, “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo”. Crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. 9906/2018; Cass. 32308/2019) » (Cass. n. 25716 del 2020 ; v. anche Cass. 24322 del 2014; Cass. n. 16232 del 2020).
1.4. In termini analoghi questa Corte si è espressa recentemente: « Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell’ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all’art. 2946 c.c., mentre non opera l’estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi » (Cass. n. 33213 del 2023).
Con il ricorso incidentale il contribuente deduce « Nullità parziale della sentenza impugnata per inesistenza di motivazione -Violazione degli art.li 111, comma 6, della Costituzione; 36, comma 2, n. 4, del D,Lgs. n. 546 del 1992; 132, comma 2, n. 4, c.p.c. -Conseguente omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio ». Si deduce l’inesistenza della motivazione della sentenza impugnata che non aveva esaminato le specifiche contestazioni mosse dal contribuente che dimostravano la inesistenza o nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento, affermando soltanto che « Deve innanzitutto rilevarsi, esaminata la documentazione in atti, la correttezza della notificazione delle cartelle di pagamento, presupposto della predetta intimazione ».
2.1. In disparte la carenza di autosufficienza del motivo che non riporta le questioni sollevate dal contribuente in ordine alle notifiche delle cartelle di pagamento, il motivo è infondato.
2.2. Non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell’art.
132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza di ‘mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un. 8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022). Questa Corte ha, altresì, precisato che « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; conf. Cass., n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento).
2.3. In questo caso la motivazione attinge il cd. ‘minimo costituzionale’ sul thema decidendum relativo al gravame proposto dall’Agenzia, che riguardava la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle. Va considerato altresì che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli
argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’ iter argomentativo seguito (tra le tante, Cass. n. 12131 del 2023).
Conclusivamente, accolto il motivo di ricorso principale e rigettato quello incidentale, la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice del merito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità;
ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 05/11/2024.