Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22151 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22151 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4711/2021 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, entrambe elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che le rappresenta e difende
-ricorrenti incidentali-
COMUNE DI SPILINGA
intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIACATANZARO n. 1422/2020 depositata il 09/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 12 aprile 2016 RAGIONE_SOCIALE notificava ad NOME NOME comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria riferita alle seguenti cartelle: 281.000, 464.000, 673.000, 543.000, 909.000, 208.000, 567.000, 033.000, 172.000, 141.000, 267.000, 433.000, 168.000, 872.000, 316.000, 115.000, 661.000, 653.000, 340.000, 964.000.
La CTP di Vibo Valentia, con la sentenza n. 878 del 2017, accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, dichiarando l’illegittimità dell’atto impugnato con riferimento a tutte le cartelle ad eccezione RAGIONE_SOCIALE seguenti: 033.000, 316.000, 661.000.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata in virtù del deposito degli estratti di ruolo nonché RAGIONE_SOCIALE copie RAGIONE_SOCIALE cartoline di ritorno attestanti, come affermato, la regolare notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle:
3.1. Si costituiva adesivamente anche l’RAGIONE_SOCIALE.
3.2. Giusta la sentenza in epigrafe,
si costituiva la ricorrente mediante comparsa di costituzione e risposta nonché appello incidentale, chiedendo
il rigetto dell’appello proposto nonché in via incidentale l’annullamento RAGIONE_SOCIALE cartelle sottese all’atto impugnato per intervenuta prescrizione, anche in virtù della produzione documentale dell’agente della RAGIONE_SOCIALE.
3.3. La CTR della Calabria, con la sentenza in epigrafe,
annullava tutte le cartelle ‘poiché inesigibili stante l’intervenuta prescrizione’, ad eccezione RAGIONE_SOCIALE cartelle nn. 872.000, 168.000, 316.000, 115.000, 964.000, 653.000, 340.000, 661.000, ‘perché non prescritte’.
‘conferma, conseguentemente, l’impugnato preavviso di iscrizione alle sottese cartelle di cui al punto che precede’.
In motivazione, la CTR, ritenuta rituale la produzione documentale effettuata dall’agente della riscossone in appello, sull’eccezione di prescrizione formulata nell’appello incidentale, riteneva valido il preavviso relativamente alle cartelle sopra specificate ‘perché notificate nei precedenti cinque anni’, sulla base dell”orientamento’ ‘secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di RAGIONE_SOCIALE mediante ruolo o comunque di RAGIONE_SOCIALE coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale degli irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della cd. ‘conversione’ del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c. Ed invero, i crediti tributari ‘cristallizzati’ direttamente ed esclusivamente per mezzo RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali si prescrivono nel termine breve di cinque anni, qualora non sia intervenuta una sentenza tributaria ‘.
Propone ricorso per cassazione la contribuente con due motivi; resistono l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE con unico controricorso e contestuale ricorso incidentale; il Comune di Spilinga resta intimato; la contribuente deposita breve memoria telematica recante la data del 24 maggio 2024, mediante la quale insiste ulteriormente per l’accoglimento del proprio ricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia: omesso esame di fatto decisivo e controverso ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
1.1. ‘Con la comparsa di costituzione in appello , Contribuente rilevava l’attività dell’appello proposto dall’agente della RAGIONE_SOCIALE‘, chiedendone la dichiarazione di inammissibilità. La CTR non si è pronunciata sul punto. ‘Si rilevava che la sentenza della Commissione provinciale , pronunciata in data 11/04/2017 e depositata in segreteria in data 11/05/2017, era stata notificata dal contribuente in data 09/07/2017 presso gli uffici dell’RAGIONE_SOCIALE Sud di Vibo Valentia e consegnata a mani dell’addetta all’ufficio di protocollo per come si poteva evincere dalla produzione in appello della sentenza notificata ‘. La CTR ha omesso di pronunciare.
1.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.
1.2.1. È inammissibile in quanto formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., anziché ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Il rilievo non è meramente formale, dal momento che, in
riferimento al corretto paradigma censorio, vige il costante principio di diritto – totalmente inosservato dal motivo – secondo cui, ‘nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività RAGIONE_SOCIALE questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del ‘fatto processuale’, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi’ (cfr., da ult., Sez. 2, n. 28072 del 14/10/2021, Rv. 662554 -01). Ciò tanto più in quanto ‘la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell’art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell’atto di appello, è tenuta, ai fini dell’astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare -a pena di inammissibilità -che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni’ (Sez. 3, n. 41205 del 22/12/2021, Rv. 663494 -01).
1.2.2. Il motivo è comunque manifestamente infondato, considerato che, per costante insegnamento, ‘la notificazione della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito a norma degli artt. 170, comma 1, e 285, c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario’ (Sez. 3, n. 16804 del 13/08/2015, Rv. 636386 -01).
Nella specie, costituitasi RAGIONE_SOCIALE con il ministero di un avvocato del libero foro, presso il quale ha eletto domicilio (cfr. la prima pagina RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni in primo grado fotoriprodotta a p. 7 del controricorso), la notificazione invece effettuata, a termini di ricorso, ‘presso gli uffici dell’RAGIONE_SOCIALE di Vibo Valentia’ era inidonea a far decorrere il cd. termine breve per l’impugnazione.
Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia: ‘Difetto di motivazione ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. Per nullità della produzione documentale dell’agente della RAGIONE_SOCIALE‘.
2.1. ‘Il giudice dell’appello ha valutato la produzione documentale dell’agente della RAGIONE_SOCIALE in violazione dell’arte. 2719 del c.c.’: ‘ha ritenuto valida la produzione documentale afferente alle copie RAGIONE_SOCIALE cartoline di ritorno RAGIONE_SOCIALE raccomandate con le quali voleva provarsi la corretta notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, seppur in mancanza di alcuna attestazione di conformità con gli originali, posto che la stessa conformità è stata disconosciuta dalla ricorrente in appello. Tale documentazione pertanto è priva di valore probatorio e difatti l’agente della RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto produrre in giudizio l’originale RAGIONE_SOCIALE cartoline per provare il corretto adempimento della notificazione
RAGIONE_SOCIALE cartelle, ovvero produrre RAGIONE_SOCIALE copie fotostatiche dichiarate conformi all’originale ai sensi dell’art. 2719 del c.c.’.
2.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.
2.2.1. È inammissibile in quanto, incorrendo in violazione del principio di autosufficienza, non indica e non riproduce l’atto mediante il quale la ‘conformità’ agli originali sarebbe ‘stata’, per di più tempestivamente, ‘disconosciuta dalla ricorrente’. Siffatta mancanza è oltremodo rimarchevole giacché incombeva sulla contribuente l’onere, per l’effetto inadempiuto, di esplicitare di aver effettuato tale disconoscimento in termini non già generici, ma concretamente legati alle caratteristiche RAGIONE_SOCIALE copie versate in atti dall’agente della RAGIONE_SOCIALE (Sez. 5, n. 16557 del 20/06/2019, Rv. 654386 -01: ‘In tema di prova documentale il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità RAGIONE_SOCIALE stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni’).
2.2.2. Il motivo è comunque infondato.
Invero, ‘in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26 del d.P .R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o
della copia della cartella con la relativa relazione di notifica’ (Sez. 5, n. 20769 del 21/07/2021, Rv. 661896 -01).
Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia: omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
3.1. La CTR non ha pronunciato sull’eccezione di inammissibilità per tardività dell’appello incidentale espressamente formulata dall’agente della RAGIONE_SOCIALE. Sussiste l’interesse dell’RAGIONE_SOCIALE a proporre il motivo che ne occupa, perché la CTR, in difetto di rituale appello incidentale della contribuente, non avrebbe potuto nuovamente prendere in esame la cartella n. 433.000.
3.2. Il motivo è inammissibile.
Le questioni di rito non possono mai essere fatte valere con il vizio di omessa pronuncia -configurabile solo per il mancato esame di questioni di merito -ma debbono essere dedotte in relazione alla specifica violazione processuale (Sez. 3, n. 25154 del 11/10/2018, Rv. 651158 -01; Sez. 2, n. 1876 del 25/01/2018, Rv. 647132 -01; Sez. 1, n. 22083 del 26/09/2013, Rv. 628214 -01; cfr. anche Sez. 3, n. 10422 del 15/04/2019, Rv. 653579 -01).
Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 c.c. e 2948, n. 4, c.c. (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.)’.
4.1. Erroneamente la CTR ha ritenuto la prescrizione quinquennale. Le cartelle per le quali essa ha dichiarato la prescrizione hanno ad oggetto tributi erariali.
4.2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
È bensì vero, come scritto dalla CTR nella sentenza impugnata, che ‘la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve -eventualmente previsto -in quello ordinario decennale, di cui all’art. 2953 c.c.’ (Sez. 6 -5, n. 11760 del 03/05/2019, Rv. 654144 -01).
Nondimeno, giust’appunto, il ‘termine di prescrizione breve’ deve essere ‘eventualmente previsto’, come, tipicamente, in tema di interessi. Infatti, ‘gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l’obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall’art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell’obbligazione principale’ (Sez. 5, n. 2095 del 24/01/2023, Rv. 666756 -02).
Diversamente per i crediti erariali. Come ribadito ancora di recente da questa S.C. (Sez. 5, n. 33213 del 29/11/2023, Rv. 669585 -01), ‘il credito erariale per la RAGIONE_SOCIALE di IRPEF , IRAP , IVA e canone RAI si prescrive nell’ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all’art. 2946 c.c., mentre non opera l’estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed
autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi’.
In conclusione, il ricorso principale deve essere integralmente rigettato, con dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali affinché la ricorrente contribuente sia tenuto al cd. doppio contributo unificato.
5.1. Il ricorso incidentale deve essere accolto relativamente al secondo motivo. Ne consegue l’annullamento ‘in parte qua’ della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame, in scrupolosa osservanza dei richiamati principi, ed altresì, all’esito, per la definitiva regolazione RAGIONE_SOCIALE spese, comprese quelle del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale.
In accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria per nuovo esame e per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di COGNOME NOME , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per detto ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 12 giugno 2024.