Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14737 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14737 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17910 -2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVV_NOTAIO GENERALE COGNOMEO STATO
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 2593/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO RAGIONE_SOCIALE LOMBARDIA, depositata il 29.8.2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/5/2025 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 245/2022 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pavia, in rigetto del ricorso proposto avverso intimazione di pagamento e sottese cartelle esattoriali.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 2946 c.c. e dell’art. 2948 c.c. avendo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente ritenuto applicabile la prescrizione decennale a tutti i diritti da pagare periodicamente ad anno o in termini più brevi ex art. 2948, comma 4, c.c., tra cui i crediti erariali.
1.2. La doglianza va disattesa nei termini di seguito illustrati.
1.3. Secondo consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. nn. 16713/2016, 24322/2014, 22977/2010, 2941/2007), il credito erariale per la RAGIONE_SOCIALE dell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all’art. 2948, n. 4, c.c. «per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», bensì all’ordinario
termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e RAGIONE_SOCIALE relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.
1.4. Da queste pronunce di diritto si ricava la conclusione che i crediti di imposta sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l’art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e salvo l’ actio judicati .
1.5. La prescrizione del credito, ancorché oggetto di cartella di pagamento notificata, segue dunque la disciplina sostanziale prevista per quel credito, salvo che si sia in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., Sez. U., n. 23397/2016 cit.), disciplina che è in via generale quella RAGIONE_SOCIALE prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c. ove la legge non disponga diversamente (cfr. Cass. 10547/2019), come per i tributi erariali (Cass. n. 32308/2019), a differenza dei canoni acq ua (cfr. Cass. n. 3966/2018) e dei tributi locali, come l’ICI (cfr. Cass. n. 26013/2014 e n. 24679/2011) o la tassa sui rifiuti, per i quali vige il termine di prescrizione quinquennale.
1.6. La sentenza impugnata, laddove afferma che i crediti scaturenti dalle cartelle esattoriali, relative a mancato pagamento di imposte erariali, sono sottoposti a prescrizione decennale, si è dunque attenuta ai suddetti principi.
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 139 ss. c.p.c. e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia omesso di dichiarare la nullità RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali per omessa prova dell ‘ invio RAGIONE_SOCIALE raccomandata informativa.
2.2. I Giudici d’appello hanno affermato quanto segue: ‘Sulla notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali indicate nell’atto di intimazione si osserva che il
motivo è generico e non scardina la prova contraria già fornita dall’RAGIONE_SOCIALE con allegazione RAGIONE_SOCIALE relate di notifica ».
2.3. Il motivo è quindi inammissibile perché viene prospettato, sotto l’improprio profilo RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE norme sopra indicate, un vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR, in quanto dall’esame del motivo non emerge l’effettiva deduzione di una violazione di legge o di un errore di sussunzione in cui sarebbe incorso il Giudice di appello.
2.4. La ricorrente, invero, intende in realtà censurare la motivazione in base alla quale il Giudice ha accertato che i documenti prodotti erano inidonei a dimostrare la rituale notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali, sottese all’intimazione di pagamento impugnata.
2.5. Viene, quindi, lamentato un difetto di motivazione finalizzato ad ottenere da questa Corte una «diversa» valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali (valutazione che, invece, è riservata al Giudice di merito), censura che risulterebbe anche inammissibile poiché si verte in ipotesi di doppia conforme ex art. 348ter , comma 5, c.p.c., rispetto alla quale non sono stati indicati profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell’appello, com’era invece necessario per dar ingresso alla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014).
3.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell ‘ art. 91 c.c. per avere la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado posto a carico RAGIONE_SOCIALE contribuente le spese del secondo grado, confermando anche la condanna alle spese di lite in primo grado, e lamenta che, trattandosi di debiti prescritti, le spese di lite avrebbero dovuto essere poste a carico dell ‘ Amministrazione finanziaria per aver agito su titoli palesemente prescritti.
3.2. Il rigetto dei primi due motivi di ricorso, con la conferma RAGIONE_SOCIALE pretese avanzate dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE ricorrente, soccombente, determina di conseguenza il rigetto del terzo motivo.
Il ricorso va dunque integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in relazione al valore RAGIONE_SOCIALE controversia (pari ad Euro 64.886,88, importo riferito alle cartelle impugnate; cfr. pag. 2 ricorso).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.880,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art.13, comma 1quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità