Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33213 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33213 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18833/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), da cui è rappresentata e difesa,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, CANCELLERIA CORTE CASSAZIONE, e rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO,
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 5230/2017 depositata il 12/12/2017,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
NOME COGNOME ha impugnato otto cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti erariali e tributi locali, contestando l’intervenuta prescrizione RAGIONE_SOCIALE pretese tributarie.
Il ricorso è stato accolto in primo grado.
L’appello del concessionario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stato rigettato. Nella sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale si legge che «i titoli esecutivi divenuti irretrattabili per carenza di impugnazione …. sono atti amministrativi non idonei di per sé e in assenza di titolo giudiziale o di altro titolo idoneo per legge -a determinare l’effetto processuale di convertire il termine di prescrizione ordinario in quello decennale».
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello.
Il contribuente si è costituito con controricorso, eccependo la carenza di legittimazione processuale RAGIONE_SOCIALE ricorrente, che deve stare in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata e non mediante un procuratore speciale o generale.
La causa è stata trattata all’adunanza camerale dell’8 novembre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il presente ricorso la ricorrente ha denunciato: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., dell’art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 17, 19, 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 nonché dell’art. 2646 ss. cod.civ., per essere stata applicato il termine di prescrizione quinquennale anche relativamente ai crediti erariali (più precisamente a crediti per i.r.p.e.f., i.r.a.p., i.v.a., canone audio, a cui, in assenza di una norma derogatoria, si applica l’ordinario termine decennale di prescrizione); 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., dell’art. 49 del
d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 17, 19, 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 nonché dell’art. 2646 ss. cod.civ., anche relativamente agli altri crediti rispetto ai quali l’adozione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento determina un effetto novativo soggettivo e l’applicazione del termine di prescrizione di cui all’art. 2946 cod.civ., per cui andrebbe sollecitato un revirement dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite; 3) l’omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod.proc.civ., in ordine alla specifica eccezione di applicazione del termine di prescrizione decennale relativamente al potere di RAGIONE_SOCIALE esattoriale.
2. In via preliminare deve rigettarsi l’eccezione del controricorrente. In primo luogo l’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, laddove sancisce che «l’ufficio dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata», si riferisce ai soli giudizi dinanzi ai giudici di merito tributari e non anche alla Corte di cassazione. A ciò si aggiunga che la disposizione si occupa RAGIONE_SOCIALE difesa tecnica e non esclude affatto la possibilità per la parte di conferire una procura sostanziale (generale o speciale) relativamente all’oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia – facoltà che rientra nella discrezionalità organizzativa dell’ente. Quanto alla difesa tecnica va ricordato che, ai fini RAGIONE_SOCIALE rappresentanza e difesa in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di
massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né RAGIONE_SOCIALE delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 19/11/2019, n. 30008).
Il primo ed il secondo motivo, con cui si è denunciata la violazione dell’art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 17, 19, 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 nonché dell’art. 2646ss. cod.civ., possono essere esaminati congiuntamente, in quanto denunciano le medesime violazioni di legge, e sono fondati per quanto di ragione., con assorbimento RAGIONE_SOCIALE terza censura.
Questa Corte ha già precisato che, in tema di i.r.p.e.f., i.r.a.p., i.v.a. ed imposta di registro, il credito erariale per la loro RAGIONE_SOCIALE si prescrive nell’ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all’imposta di registro, l’espresso disposto di cui all’art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l’assenza di un’espressa previsione, con conseguente applicabilità dell’art. 2946 cod.civ., non potendosi applicare l’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948, primo comma, n. 4, cod.civ. «per tutto ciò che deve pagarsi
periodicamente ad anno o in termini più brevi», in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass., Sez. 5, 20 giugno 2020, n. 12740; v. anche Cass., Sez. 5, 11 dicembre 2019, n. 32308 e Cass., Sez. 5, 17 dicembre 2019, n. 33266). Tale principio va esteso anche al canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al r.d. n. 246 del 1938 in assenza di una specifica disposizione relativamente al termine di prescrizione, idonea a derogare la previsione generale di cui all’art. 2946 cod.civ. Deve, invece, ribadirsi il principio generale, affermato da Cass., Sez. U., 25 ottobre 2016, n. 23397 e correttamente applicato nella sentenza impugnata relativamente ai crediti per t.RAGIONE_SOCIALEuRAGIONE_SOCIALE, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di RAGIONE_SOCIALE mediante ruolo, o comunque di RAGIONE_SOCIALE coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale RAGIONE_SOCIALE irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod.civ., per cui, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
L’accoglimento, sia pure parziale, dei primi due motivi comporta la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza ed il rinvio al giudice di appello che dovrà decidere la causa in applicazione dei principi richiamati, verificando la natura RAGIONE_SOCIALE pretesa tributaria oggetto RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate, da cui dipende la durata del termine di prescrizione.
4.In conclusione, il primo ed il secondo motivo del ricorso devono essere accolti per quanto di ragione, con assorbimento RAGIONE_SOCIALE terza censura, e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Lombardia che, in diversa composizione, dovrà decidere applicando il principio di diritto seguente: «in tema di i.r.p.e.f., i.r.a.p., i.v.a. e canone rai, il credito erariale per la loro RAGIONE_SOCIALE si prescrive nell’ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello ordinario, e la conseguente applicabilità dell’art. 2946 c.c., non operando l’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948, primo comma, n. 4, c.c. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi».
P.Q.M.
La Corte:
accoglie per quanto di ragione il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, e conseguentemente cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Lombardia, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE sezione tributaria