Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 718 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 718 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 29123/18 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio d ell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
COGNOME, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente-
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 461/2018 depositata in data 2 marzo 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorreva dinanzi la C.t.p. di Torino avverso l’intimazione di pagamento n. 11020169002485639/00 relativa a molteplici cartelle esattoriali per tributi di varia natura afferente alle annualità 2004, 2005 e 2006 eccependo l’intervenuta
Avv.Int.Pag. Trib. Erariali 2004-
2006
prescrizione, con esclusione dei ruoli di natura previdenziale ed altre due cartelle che, appunto, non impugnava.
La C.t.p., ove si costituiva anche l’agente di riscossione, accoglieva il ricorso e annullava l’intimazione impugnata per intervenuta prescrizione di tutti i crediti portati dalle intimazioni di pagamento impugnate.
Contro tale decisione proponeva appello l’agente di riscossione dinanzi la C.t.r del Piemonte; tale Commissione, ove si costituiva anche il contribuente, con sentenza n. 461/2018 depositata in data 2 marzo 2018, respingeva l’appello .
Avverso la sentenza della C.t.r. l’RAGIONE_SOCIALE riscossione ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi.
Si è costituita in giudizio RAGIONE_SOCIALE, agente della riscossione per la provincia di Catania con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n.20232/20 la sesta sezione civile di questa Corte, nel disporre la rimessione del fascicolo alla quinta sezione, rilevava, in via preliminare che «deve farsi applicazione del principio enunciato da Cass., Sez. U., 19 novembre 2019 n. 30008, secondo cui la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un AVV_NOTAIO del libero foro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità, principio al quale hanno inteso dare continuità le successive pronunce della Quinta Sezione Civile (Cass., Sez. V, 29 2 di 3 novembre 2019, n. 31240, 31241, 21242; Cass., Sez. V, 18 giugno 2020, n. 11814); che, tuttavia, il medesimo arresto RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite ha precisato al par. 28 che «ove la fattispecie fosse invece caratterizzata dall’eccezione al riparto automatico appena tratteggiato, cioè la sottrazione della fattispecie al patrocinio autorizzato nonostante essa rientri tra quelle riservate convenzionalmente all’Avvocatura,
sarà – come di consueto – indispensabile la specifica e motivata delibera di affidamento all’AVV_NOTAIO del libero foro», punto motivazionale in forza del quale questa Sezione ha ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all’art. 375, commi 1 e 2, cod. proc. civ. (Cass., Sez. VI, 18 maggio 2020, n. 9076)».
Con memoria depositata ai sensi dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ., l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME deposi tava il mandato con dichiarazione dell’Avvocatura dello Stato di declinatoria del patrocinio ai sensi dell’art. 4 -novies d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito nella legge 1° dicembre 2016, n. 225.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 25 ottobre 2022 per la quale entrambe le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Per avere applicato il termine quinquennale di prescrizione a credito erariale per imposta interessi e sanzioni» la ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. applicato il termine quinquennale di prescrizione a credito erariale per imposta interessi e sanzioni
1.2 Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa dell’art. 2946 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 12, 24, 25 e 49 del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602 poiché trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non opposte andava applicato il termine di prescrizione decennale» la ricorrente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha applicato il termine di prescrizione decennale.
Va rilevato che sussistono diversi orientamenti sezionali in ordine al termine prescrizionale per interessi e sanzioni e, sul
punto, è stata fissata udienza pubblica tematica per il giorno 8 novembre 2022; pertanto deve disporsi rinvio a nuovo ruolo in attesa di una univoca definizione.
P.Q.M.
Dispone rinviarsi la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 27 ottobre 2022